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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 739/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Strangio del
Foro di Locri nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla via Abbondio Sangiorgio n.
18
parte opponente
e
Controparte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Zagami del Foro di Reggio Calabria ed Enzo Buda del Foro di Palmi nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Fabio Zagami sito in Reggio Calabria alla via degli Arconti n. 25. parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di somministrazione di gas;
domanda di restituzione somme;
deposito cauzionale.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi su esposti: In via preliminare,
dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano. Nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6924/2023 perché inammissibile, improponibile ed infondato in quanto le somme ingiunte non sono dovute. In via subordinata, qualora il Tribunale dovesse ritenere che la somma versata a titolo deposito cauzionale dalla convenuta - opposta sia esigibile, sulla predetta non riconoscere alcuna soma a titolo di interessi moratori. Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla convenuta - opposta a titolo di interessi legali stante l'inesigibilità del deposito cauzionale e comunque la mancanza di una pattuizione contrattuale che fissi i termini per la restituzione del deposito. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Parte opposta Controparte_1
“Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia: A. in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
B. in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6924/2023 (proc. n. 18561/2023 R.G.). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa del presente giudizio. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare ulteriori mezzi di prova nei termini di legge, anche all'esito delle difese avversarie, si producono in visione: (…) Con salvezza di ogni altro diritto azione e ragione.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 6924/2023
(R.G. n. 18561/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento Parte_1 della somma di € 17.898,05 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
.
[...]
La parte opposta Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo ha dedotto Controparte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo, fra l'altro, quanto segue:
1) in data 4 ottobre 2022 essa ricorrente e Pt_1
hanno stipulato un contratto di fornitura di gas
[...]
naturale, con decorrenza dal 1° novembre 2022, per le seguenti utenze:
- PDR n. 01616120002258 (cod. cliente 45013252);
- PDR n. 01616120003548 (cod. cliente 45013254);
- PDR n. 01616120001538 (cod. cliente 45013255;
- PDR n. 01616120003117 (cod. cliente 45013256);
- PDR n. 01616120000446 (cod. cliente 45013258);
3 2) in conformità a quanto previsto dall'art. 10.1 del menzionato contratto, essa ha corrisposto Controparte_1
a la somma di euro 10.000,00 a titolo di Parte_1 deposito cauzionale fruttifero;
3) il rapporto di fornitura di gas oggetto di causa è cessato a far tempo dal 1° gennaio 2023 a seguito dell'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza (FUI) con Hera Comm, come comunicato dalla Pt_1
con lettera datata 16 gennaio 2023;
[...]
4) nonostante ciò, la ha erroneamente Parte_1 emesso le fatture dei consumi relativi ai mesi di gennaio
2023 e febbraio 2023 e, attesa la domiciliazione bancaria con autorizzazione all'addebito disposta in contratto dalla odierna ricorrente, ha indebitamente incassato quelle relative al mese di gennaio (bollette e fatture nn.
2023350458, 2023351561, 2023351562, 2023351563 e
2023351564), per complessivi € 13.228,50;
5) a seguito delle ripetute segnalazioni formulate dalla Società Cooperativa, nel mese di maggio 2023, Pt_1
ha interamente stornato le citate fatture con
[...]
l'emissione delle relative note di credito, e precisamente:
- la fattura n. 2023350458 di € 4.769,15 è stata stornata con la nota di credito n. 2023353074 del
24.05.2023 di pari importo;
- la fattura n. 2023351564 di € 3.412,65 è stata stornata con la nota di credito n. 2023353008 del
15.05.2023 di pari importo;
- la fattura n. 202335163 di € 36,45 è stata stornata con la nota di credito n. 2023353010 del 15.05.2023 di pari importo;
- la fattura n. 2023351562 di € 1.363,85 è stata stornata con la nota di credito n. 2023353009 del
15.05.2023 di pari importo;
4 - la fattura n. 2023351561 di € 3.646,40 è stata stornata con la nota di credito n. 2023353076 del
24.05.2023 di pari importo;
6) tuttavia, non ha restituito le somme Parte_1 indebitamente riscosse, né il suddetto deposito cauzionale di € 10.000,00 versato da essa ricorrente, e ciò nonostante le reiterate richieste di rimborso, la cessazione del rapporto di fornitura dal 1° gennaio 2023 e il disposto di cui all'art. 12.1 della delibera ARERA 229/01, a norma del quale il deposito cauzionale “deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali”;
7) a fronte della richiesta di restituzione formulata con posta elettronica certificata del 28 aprile 2023, la ha comunicato che il deposito cauzionale Parte_1
“verrà restituito appena ci verrà rimborsato dal gestore della rete”;
8) in ragione di quanto esposto, essa Controparte_1 ha maturato un credito nei confronti di di € Parte_1
23.228,50 al netto degli interessi maturati e maturandi;
9) detto credito di € 23.228,50 è stato parzialmente compensato con il debito, del minor importo di € 5.330,45, vantato da nei confronti dell'odierna Parte_1 ricorrente e nascente dai conguagli riportati nelle fatture di chiusura n. 2023353011 del 15 maggio 2023 e n.
2023353075 del 24 maggio 2023 di complessivo pari importo, debito che, per l'effetto, è stato integralmente estinto;
10) pertanto, a seguito della suddetta compensazione, il credito vantato dall'odierna ricorrente ammonta ad €
17.898,05, oltre agli interessi calcolati:
- quanto al deposito cauzionale fruttifero, nel minore importo di € 4.669,55 - quale residuato a seguito della compensazione - dalla data in cui questo è stato corrisposto (10.10.2022);
5 - quanto alle somme indebitamente riscosse, dalle date dei pagamenti (30.01.2023 per € 4.769,15 e 8.03.2023 per €
8.459,35);
11) in considerazione di quanto sopra, con pec del 30 giugno 2023 essa ricorrente ha invitato a Parte_1 provvedere al pagamento di quanto dovuto;
12) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) incompetenza territoriale del giudice adito con conseguente competenza del Tribunale di Milano trattandosi del luogo in cui è sorta l'obbligazione (v. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione);
2) carenza degli elementi presupposti richiesti dall'art. 633 del c.p. c. ovverosia certezza, liquidità ed esigibilità del credito (v. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione);
3) non debenza della somma ingiunta poiché il deposito cauzionale previsto in contratto è stato versato da Pt_1
a e non è stato ancora restituito a
[...] CP_2
nonché mancata conoscenza di un eventuale Parte_1 trattenimento di parte dell'importo da parte di
[...]
, ciò da cui deriva l'attuale inesigibilità del CP_2 credito azionato (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione);
4) mancata previsione in contratto di un termine entro il quale restituire il deposito cauzionale (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione);
5) non debenza degli interessi richiesti sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale, stante la funzione di garanzia della somma versata (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
6
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Nel corso del giudizio, peraltro, con ordinanza del
16.7.2024, è stata concessa ex art. 648 del c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale come sollevata dalla parte opponente.
L'eccezione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
Sussiste invero la competenza del Tribunale Ordinario di Torino in ragione della clausola di elezione di foro convenzionale contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (v. l'articolo 19 delle Clausole Generali di
Contratto) nonché in ragione della circostanza pacifica, e documentalmente risultante, che il contratto in parola è stato sottoscritto e concluso in Torino.
Sussiste - pertanto - la competenza territoriale dell'adito Tribunale Ordinario di Torino.
5. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
Sussiste il diritto di parte opposta Controparte_1 alla restituzione:
- del deposito cauzionale versato pari ad € 10.000,00;
- delle somme percepite in eccesso dal fornitore
. Pt_1
Entrambe le pretese restitutorie sono documentalmente provate:
a) la prima (afferente al deposito cauzionale) mediante produzione della fattura emessa dalla Pt_1
e dalla contabile di bonifico afferente al
[...] versamento effettuato (v. il doc. n. 2 del fascicolo monitorio), nonché dal contenuto del contratto di somministrazione sottoscritto fra le parti (v. il doc. n. 1
7 del fascicolo monitorio) ove è chiaramente stabilito all'articolo 10.1. che il deposito cauzionale versato deve essere alla cessazione del rapporto contrattuale;
b) la seconda (afferente alla restituzione delle somme versate in eccesso) mediante la produzione delle fatture di storno emesse dalla medesima parte opponente come Pt_1 sopra citate (v. il doc. n. 7 del fascicolo monitorio).
Il diritto alla restituzione delle predette poste monetarie risulta quindi chiaramente provato dalla documentazione cennata ritualmente versata in atti.
Quanto argomentato e affermato dalla Difesa opponente in relazione alla funzione e alla sorte del deposito cauzionale previsto in contratto, a ben vedere, non trova fondamento in alcuna disposizione del contratto sottoscritto dalle odierne parti contendenti e, pertanto, appare inconferente ed estraneo rispetto all'oggetto di causa, non rivenendosi dunque, nella fattispecie qui in esame, alcuna causa di inesigibilità del credito azionato in via monitoria dalla parte opposta.
Piuttosto, come detto, è stata prodotta in atti idonea documentazione attestante l'effettiva debenza dell'importo ingiunto, il quale, peraltro, non è contestato dalla parte opponente nell'an e nel quantum dalla parte opponente.
In primo luogo, va ribadito come l'articolo 10.1 sottoscritto fra le parti preveda espressamente che il deposito cauzionale debba essere restituito al Cliente al momento dell'emissione della fattura di chiusura, salva la compensazione di eventuali importi a credito del venditore relativi a fatture in tutto o in parte rimaste insolute.
In secondo luogo, va evidenziato come il deposito cauzionale ha in via generale lo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'utente finale e non già quella indicata dalla Difesa opponente di
“acquisire capacità presso per potere effettuare la CP_2 fornitura nei confronti del cliente finale”.
8 La circostanza poi che il cennato deposito cauzionale sia stato a sua volta versato da a oltre ad Pt_1 CP_2 essere contraria alla disposizione contrattuale sopra cennata, è altresì del tutto indimostrata non essendo versata in atti alcuna documentazione che provi quanto in discorso.
Da ultimo, si osserva che sono dovuti gli interessi come indicati in ricorso atteso che lo stesso articolo
10.1. come sopra richiamato qualifica il deposito come fruttifero laddove dispone che esso debba essere restituito
“maggiorato degli interessi legali maturati”.
Alla luce delle considerazioni che precedono,
l'opposizione qui delibata deve essere rigettata e, per l'effetto, deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 6924/2023 e la sua esecutività.
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
9 Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01) opportunamente diminuiti e modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6924/2023 e la sua esecutività.
2) Condanna la parte opponente alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta
[...]
delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
4.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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