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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN MA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 79/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Piemonte - Piazza Castello 71 10123 Torino TO elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Riscossioni Spa Siglabile Soris Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez.
1 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINIST. n. FER2024000114312 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- FERMO AMMINIST. n. FER2024000114312 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 636/2025 depositato il 11/11/2025 Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia la Corte «Nel merito accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (ADER)
«insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare per le ragioni di cui al primo motivo delle presenti controdeduzioni, Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla signora Ricorrente_1 avverso la sentenza n°61/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Torino;
- in ogni caso fatta salva la domanda proposta in via preliminare, Voglia in ogni caso la Corte di Giustizia di II Grado adita respingere perché infondato, inconferente e pretestuoso l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n°61/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Torino depositata il 25-01-2025;
- in punto spese con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione delle spese del primo grado in favore del sottoscritto difensore che si è dichiarato antistatario».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 27 gennaio 2025 alla regione Piemonte ed a Soris Riscossione, Ricorrente_1 propose appello avverso la sentenza n. 61/2025 resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, depositata il 21 gennaio 2024 e non notificata. Il 3 gennaio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò di essere venuta a conoscenza dei titoli esattoriali ivi contestati, impedendole de facto e de iure di esercitare i suoi diritti in ordine ai crediti vantati dall'Amministrazione pubblica.
Preliminarmente esposte quanto segue:
a) sul rilievo d'ufficio di prescrizione successiva e vizi iter procedimentale notificazioni. In generale asserì l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio l'omessa notifica dell'atto presupposto (C.
12237/2019). Inoltre come il giudice si dovesse pronunciare sulla prescrizione (C. 29174 e
29179/2017);
b) sui vizi delle notificazioni ex artt. 137 c.p.c. e ss.. Eccepì l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, ove richiesto di ogni atto presupposto, e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e s.s. e come l'onere di provare la regolare notificazione dell'atto impositivo gravasse sull'Amministrazione finanziaria (cfr. C. 8894/2022 C. 6887/2016), fatta sempre salva la possibilità per la contribuente, in caso di omessa notifica dell'atto presupposto, di impugnare l'atto consequenziale (S.U. 5791/2008). Infine come l'inesistenza o nullità della notificazione comportasse altresì la nullità dell'intera pretesa esattoriale (C. 32263/2022);
c) sulla prescrizione ex art. 2948 c.c. eccepì l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per capitale, sanzioni e interessi richiamando diversi arresti dalla S.c. di Cassazione (C. 15903/2020, C. 29174, C. 29179/2019, C. 13493/2022, C. 1917/1996, C.1482/1971, C. 13080/2011 e C. 30362/2018).
Richiamò poi la impugnata decisione nella parte in cui il giudice di prossimità così sentenziò:
«[La Corte, in composizione monocratica, osserva che l'art. 86 del DpR 602/1973, che disciplina l'iscrizione del fermo amministrativo, recita, come ricordato dal resistente, che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore] comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”. Pertanto ogni contestazione avrebbe dovuto essere sollevata opponendo il preavviso di fermo amministrativo 2024000114312, notificato in data 5 luglio 2024. La mancata impugnazione del fermo ha, come conseguenza il fatto che, come recentemente rilevato dalla Cassazione, se l'atto quale il preavviso di fermo non viene impugnato rilevando solo la nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa, quali la prescrizione della stessa, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. sentenza n°10820/2024). La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Pertanto la mancata impugnazione della comunicazione preventiva del fermo amministrativo ha reso irretrattabili i relativi crediti, il che assorbe ogni valutazione sulla contestazione svolta dalla ricorrente. La mancata impugnazione del preavviso di fermo ha precluso, ogni contestazione del credito per antecedenti la notifica di tale atto. La mancata impugnazione del preavviso di fermo rende inammissibile, in quanto tardivamente proposta, ogni contestazione circa il merito della pretesa creditoria e la notifica degli atti prodromici. Anche di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della possibilità di presentare ricorso per vizi riferibili ad altro atto precedentemente notificato al contribuente e non portato da questi in giudizio, escludendo tale possibilità. Ne consegue che prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica risulta preclusa secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato. Si ritiene pertanto il ricorso inammissibile, con condanna alle spese a carico della ricorrente, quantificate in € 350». Per la riforma della predetta sentenza innanzi tutto rimarcò l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche col fine di evitare azioni cautelari/espropriativi (cfr. C. 5590/2008, C. 29175/2017 e C.
3990/2020).
In ordine alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese rimarcò come non potessero gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili (cfr. Cass. sentenza n. 8272/2020, ord. n. 1950/2022 e sent. n. 25847/2023).
1.2. – Con atto depositato su piattaforma del processo tributario il 17 marzo 2025 il concessionario si costituì in giudizio e propose le seguenti controdeduzioni:
a) inammissibilità del ricorso in appello avversario. Denunciò essere l'atto di appello carente di alcuni elementi essenziali previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (residenza della ricorrente, codice fiscale ed indirizzo dello studio di sua domiciliazione, l'errata intestazione dell'atto di appello). Inoltre rimarcò come l'atto non portasse l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda e i motivi specifici dell'impugnazione. Per meglio dire che controparte nella prima parte dell'atto portò all'attenzione del giudice questioni prive di attinenza con la gravata sentenza oltre che infondate giuridicamente in ordine alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione. Infine come nel merito non propose alcuna contestazione alle specifiche statuizioni della Corte di Giustizia torinese.
b) sul merito rimarcò come il giudice provinciale ritenne che la contribuente avrebbe dovuto opporre il preavviso di fermo amministrativo 2024000114312 notificato il 5 luglio 2024 e non già la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione il cui invio deve ritenersi un mero atto di cortesia del concessionario della riscossione non tenuto per legge a tale incombente;
c) sulle spese di lite asserì doversi applicare, considerati i fatti sopra esposti, l'art. 96 c.p.c.. Chiese quindi la riforma della impugnata decisione in punto spese per non aver il giudice disposto la distrazione delle stesse in favore del difensore.
All'odierna udienza, udita l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello della contribuente non merita favore e la impugnata decisione deve essere confermata ad eccezione della parte relativa alle spese.
2.1. – Deve innanzi tutto questa Collegio rilevare che il giudice provinciale dichiarò inammissibile il ricorso per non aver la ricorrente impugnato il preavviso di fermo amministrativo. A fronte di questo capo decisorio la contribuente nella sostanza asserì come il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo (Cfr. Cass. sent. 13 luglio 2011, n. 15363 e sent. 3 febbraio 2015 n. 1925). Tuttavia così facendo invocò l'applicazione di un principio di diritto elaborato nell'ambito del rito monitorio, ovvero un rito speciale non certo traslabile nel processo tributario essendo solo il codice di rito ordinario applicabile, nei modi disposti dal cpv dell'art. 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al processo tributario (cfr. Cass., ord. 30 luglio 2025, n. 21926 e ord. 16 giugno 2025, n. 16035).
Tale motivo di doglianza non può quindi trovare favore.
2.2. – Neppure il secondo motivo di riforma proposto dalla contribuente può trovare favore. Ovvero che l'omessa notifica dell'atto presupposto è rilevabile d'ufficio in quanto: «La circostanza che un atto, per produrre i suoi effetti, sia preceduto dal compimento d'un altro atto prodromico, e che quest'ultimo non sia stato compiuto, è una eccezione rilevabile d'ufficio, non essendovi alcuna norma che la riservi all'iniziativa della parte. Principio generale dell'ordinamento è che l'amministrazione finanziaria non possa compiere atti a sorpresa in danno del contribuente, e per lui pregiudizievoli” (cfr.
Cass. sent. 9 maggio 2019 n. 12237). A ben vedere però la Suprema Corte di Cassazione con la predetta sentenza così si espresse: «Costituisce, infatti, principio generale del nostro sistema processuale quello secondo cui tutte le eccezioni non riservate espressamente dalla legge alla parte sono rilevabili anche d'ufficio. Tale principio è stato ribadito per ben due volte dalle Sezioni Unite di questa Corte: dapprima da Sez. U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998, Rv. 515986, e quindi da Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194 (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3,
Ordinanza n. 13764 del 31.5.2018, non massimata). La circostanza che un atto, per produrre i suoi effetti, sia preceduto dal compimento d'un altro atto prodromico, e che quest'ultimo non sia stato compiuto, è una eccezione sussumibile nel genus dei fatti impeditivi degli effetti giuridici dell'atto. In quanto tale, la suddetta eccezione per quanto detto è rilevabile d'ufficio, non essendovi alcuna norma che la riservi all'iniziativa della parte.» (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 15/01/2019)
09/05/2019, n. 12237). Inoltre che: «in termini generali, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 24/08/2007, n. 18019)»(cfr. Cass. ord. 24 dicembre 2025, n. 34053).
Orbene è indubbio che l'eccezione della notifica della cartella esattoriale sia una censura proponibile solo dalla contribuente e che pertanto il principio di diritto invocato dalla contribuente non può trovare applicazione nell'ambito del diritto tributario.
Tale motivo di ricorso in appello non può quindi trovare favore.
2.3. – Orbene da quanto sopra esposto è palese che non avendo la contribuente impugnato il preavviso di fermo amministrativo lo stesso divenne definitivo non dovendo scrutinare il giudice d'ufficio la validità della presupposta cartella, ovvero svolgere una funzione, come detto sopra, propria della ricorrente.
Non avendo quindi la parte censurato il vizio della notifica del preavviso di fermo amministrativo, ovvero il capo decisorio della impugnata decisione, il ricorso in appello non merita favore.
2.4. – Alla soccombenza della parte ricorrente consegue la sua condanna alle spese di lite che per il grado si liquidano in euro 350,00 (trecentocinquanta) con distrazione a favore del difensore.
In parziale riforma poi della impugnata decisione questa Corte distrae a favore del difensore dell'Ufficio, il quale espressamente ne fece domanda, le spese del primo grado del giudizio cui fu condannata la contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in parziale riforma della decisione di primo grado condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 350,00, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario;
conferma nel resto la decisione appellata;
condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario. Così deciso in Torino, allì 1° ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN MA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 79/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Piemonte - Piazza Castello 71 10123 Torino TO elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Riscossioni Spa Siglabile Soris Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez.
1 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINIST. n. FER2024000114312 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- FERMO AMMINIST. n. FER2024000114312 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 636/2025 depositato il 11/11/2025 Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia la Corte «Nel merito accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (ADER)
«insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via preliminare per le ragioni di cui al primo motivo delle presenti controdeduzioni, Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla signora Ricorrente_1 avverso la sentenza n°61/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Torino;
- in ogni caso fatta salva la domanda proposta in via preliminare, Voglia in ogni caso la Corte di Giustizia di II Grado adita respingere perché infondato, inconferente e pretestuoso l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n°61/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Torino depositata il 25-01-2025;
- in punto spese con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione delle spese del primo grado in favore del sottoscritto difensore che si è dichiarato antistatario».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 27 gennaio 2025 alla regione Piemonte ed a Soris Riscossione, Ricorrente_1 propose appello avverso la sentenza n. 61/2025 resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, depositata il 21 gennaio 2024 e non notificata. Il 3 gennaio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò di essere venuta a conoscenza dei titoli esattoriali ivi contestati, impedendole de facto e de iure di esercitare i suoi diritti in ordine ai crediti vantati dall'Amministrazione pubblica.
Preliminarmente esposte quanto segue:
a) sul rilievo d'ufficio di prescrizione successiva e vizi iter procedimentale notificazioni. In generale asserì l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio l'omessa notifica dell'atto presupposto (C.
12237/2019). Inoltre come il giudice si dovesse pronunciare sulla prescrizione (C. 29174 e
29179/2017);
b) sui vizi delle notificazioni ex artt. 137 c.p.c. e ss.. Eccepì l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, ove richiesto di ogni atto presupposto, e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e s.s. e come l'onere di provare la regolare notificazione dell'atto impositivo gravasse sull'Amministrazione finanziaria (cfr. C. 8894/2022 C. 6887/2016), fatta sempre salva la possibilità per la contribuente, in caso di omessa notifica dell'atto presupposto, di impugnare l'atto consequenziale (S.U. 5791/2008). Infine come l'inesistenza o nullità della notificazione comportasse altresì la nullità dell'intera pretesa esattoriale (C. 32263/2022);
c) sulla prescrizione ex art. 2948 c.c. eccepì l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per capitale, sanzioni e interessi richiamando diversi arresti dalla S.c. di Cassazione (C. 15903/2020, C. 29174, C. 29179/2019, C. 13493/2022, C. 1917/1996, C.1482/1971, C. 13080/2011 e C. 30362/2018).
Richiamò poi la impugnata decisione nella parte in cui il giudice di prossimità così sentenziò:
«[La Corte, in composizione monocratica, osserva che l'art. 86 del DpR 602/1973, che disciplina l'iscrizione del fermo amministrativo, recita, come ricordato dal resistente, che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore] comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”. Pertanto ogni contestazione avrebbe dovuto essere sollevata opponendo il preavviso di fermo amministrativo 2024000114312, notificato in data 5 luglio 2024. La mancata impugnazione del fermo ha, come conseguenza il fatto che, come recentemente rilevato dalla Cassazione, se l'atto quale il preavviso di fermo non viene impugnato rilevando solo la nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa, quali la prescrizione della stessa, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. sentenza n°10820/2024). La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Pertanto la mancata impugnazione della comunicazione preventiva del fermo amministrativo ha reso irretrattabili i relativi crediti, il che assorbe ogni valutazione sulla contestazione svolta dalla ricorrente. La mancata impugnazione del preavviso di fermo ha precluso, ogni contestazione del credito per antecedenti la notifica di tale atto. La mancata impugnazione del preavviso di fermo rende inammissibile, in quanto tardivamente proposta, ogni contestazione circa il merito della pretesa creditoria e la notifica degli atti prodromici. Anche di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della possibilità di presentare ricorso per vizi riferibili ad altro atto precedentemente notificato al contribuente e non portato da questi in giudizio, escludendo tale possibilità. Ne consegue che prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica risulta preclusa secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato. Si ritiene pertanto il ricorso inammissibile, con condanna alle spese a carico della ricorrente, quantificate in € 350». Per la riforma della predetta sentenza innanzi tutto rimarcò l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche col fine di evitare azioni cautelari/espropriativi (cfr. C. 5590/2008, C. 29175/2017 e C.
3990/2020).
In ordine alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese rimarcò come non potessero gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili (cfr. Cass. sentenza n. 8272/2020, ord. n. 1950/2022 e sent. n. 25847/2023).
1.2. – Con atto depositato su piattaforma del processo tributario il 17 marzo 2025 il concessionario si costituì in giudizio e propose le seguenti controdeduzioni:
a) inammissibilità del ricorso in appello avversario. Denunciò essere l'atto di appello carente di alcuni elementi essenziali previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (residenza della ricorrente, codice fiscale ed indirizzo dello studio di sua domiciliazione, l'errata intestazione dell'atto di appello). Inoltre rimarcò come l'atto non portasse l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda e i motivi specifici dell'impugnazione. Per meglio dire che controparte nella prima parte dell'atto portò all'attenzione del giudice questioni prive di attinenza con la gravata sentenza oltre che infondate giuridicamente in ordine alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione. Infine come nel merito non propose alcuna contestazione alle specifiche statuizioni della Corte di Giustizia torinese.
b) sul merito rimarcò come il giudice provinciale ritenne che la contribuente avrebbe dovuto opporre il preavviso di fermo amministrativo 2024000114312 notificato il 5 luglio 2024 e non già la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione il cui invio deve ritenersi un mero atto di cortesia del concessionario della riscossione non tenuto per legge a tale incombente;
c) sulle spese di lite asserì doversi applicare, considerati i fatti sopra esposti, l'art. 96 c.p.c.. Chiese quindi la riforma della impugnata decisione in punto spese per non aver il giudice disposto la distrazione delle stesse in favore del difensore.
All'odierna udienza, udita l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello della contribuente non merita favore e la impugnata decisione deve essere confermata ad eccezione della parte relativa alle spese.
2.1. – Deve innanzi tutto questa Collegio rilevare che il giudice provinciale dichiarò inammissibile il ricorso per non aver la ricorrente impugnato il preavviso di fermo amministrativo. A fronte di questo capo decisorio la contribuente nella sostanza asserì come il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo (Cfr. Cass. sent. 13 luglio 2011, n. 15363 e sent. 3 febbraio 2015 n. 1925). Tuttavia così facendo invocò l'applicazione di un principio di diritto elaborato nell'ambito del rito monitorio, ovvero un rito speciale non certo traslabile nel processo tributario essendo solo il codice di rito ordinario applicabile, nei modi disposti dal cpv dell'art. 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al processo tributario (cfr. Cass., ord. 30 luglio 2025, n. 21926 e ord. 16 giugno 2025, n. 16035).
Tale motivo di doglianza non può quindi trovare favore.
2.2. – Neppure il secondo motivo di riforma proposto dalla contribuente può trovare favore. Ovvero che l'omessa notifica dell'atto presupposto è rilevabile d'ufficio in quanto: «La circostanza che un atto, per produrre i suoi effetti, sia preceduto dal compimento d'un altro atto prodromico, e che quest'ultimo non sia stato compiuto, è una eccezione rilevabile d'ufficio, non essendovi alcuna norma che la riservi all'iniziativa della parte. Principio generale dell'ordinamento è che l'amministrazione finanziaria non possa compiere atti a sorpresa in danno del contribuente, e per lui pregiudizievoli” (cfr.
Cass. sent. 9 maggio 2019 n. 12237). A ben vedere però la Suprema Corte di Cassazione con la predetta sentenza così si espresse: «Costituisce, infatti, principio generale del nostro sistema processuale quello secondo cui tutte le eccezioni non riservate espressamente dalla legge alla parte sono rilevabili anche d'ufficio. Tale principio è stato ribadito per ben due volte dalle Sezioni Unite di questa Corte: dapprima da Sez. U, Sentenza n. 1099 del 03/02/1998, Rv. 515986, e quindi da Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194 (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3,
Ordinanza n. 13764 del 31.5.2018, non massimata). La circostanza che un atto, per produrre i suoi effetti, sia preceduto dal compimento d'un altro atto prodromico, e che quest'ultimo non sia stato compiuto, è una eccezione sussumibile nel genus dei fatti impeditivi degli effetti giuridici dell'atto. In quanto tale, la suddetta eccezione per quanto detto è rilevabile d'ufficio, non essendovi alcuna norma che la riservi all'iniziativa della parte.» (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 15/01/2019)
09/05/2019, n. 12237). Inoltre che: «in termini generali, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 24/08/2007, n. 18019)»(cfr. Cass. ord. 24 dicembre 2025, n. 34053).
Orbene è indubbio che l'eccezione della notifica della cartella esattoriale sia una censura proponibile solo dalla contribuente e che pertanto il principio di diritto invocato dalla contribuente non può trovare applicazione nell'ambito del diritto tributario.
Tale motivo di ricorso in appello non può quindi trovare favore.
2.3. – Orbene da quanto sopra esposto è palese che non avendo la contribuente impugnato il preavviso di fermo amministrativo lo stesso divenne definitivo non dovendo scrutinare il giudice d'ufficio la validità della presupposta cartella, ovvero svolgere una funzione, come detto sopra, propria della ricorrente.
Non avendo quindi la parte censurato il vizio della notifica del preavviso di fermo amministrativo, ovvero il capo decisorio della impugnata decisione, il ricorso in appello non merita favore.
2.4. – Alla soccombenza della parte ricorrente consegue la sua condanna alle spese di lite che per il grado si liquidano in euro 350,00 (trecentocinquanta) con distrazione a favore del difensore.
In parziale riforma poi della impugnata decisione questa Corte distrae a favore del difensore dell'Ufficio, il quale espressamente ne fece domanda, le spese del primo grado del giudizio cui fu condannata la contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in parziale riforma della decisione di primo grado condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 350,00, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario;
conferma nel resto la decisione appellata;
condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario. Così deciso in Torino, allì 1° ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu