Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05302/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5302 del 2022, proposto da
Ecoenergia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. 74 del 27.05.2022, con il quale il dirigente della UOD 50.02.03 Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia - Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della GRC ha rigettato l'istanza acquisita al prot. reg. n. 184638 del 28.02.2008 presentata dalla Ecoenergia s.r.l., con la conseguente archiviazione della richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, avente ad oggetto “la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica, da fonte eolica, della potenza complessiva pari a 6 MW, da realizzare nel Comune di Lacedonia (AV) in località Cerrello”;
- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa GE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta la ricorrente che, con una istanza del 28.02.2008 ha richiesto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, l’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n. 2 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 6 MW, da realizzarsi nel Comune di Lacedonia, in località Cerrello.
Con Decreto Dirigenziale n. 541 del 18.07.2011 l’Autorità Ambientale regionale esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale.
La Conferenza di Servizi, convocata per l’esame del progetto ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, si concludeva con esito negativo in data 18.02.2014 e, con Decreto Dirigenziale n. 368 del 03.06.2014, l’istanza era denegata.
In sede di conferenza, infatti, era emersa la vicinanza dell’impianto ad altro generatore, con possibili conseguenze in punto di pericolo per la pubblica incolumità.
2. Il diniego veniva impugnato dinanzi a questo TAR che, con la sentenza n. 6379 del 2014, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il Decreto Dirigenziale n. 368/2014.
In ottemperanza alla sentenza del TAR, la Regione Campania convocava una nuova conferenza di servizi per il giorno 30 gennaio 2015 la quale svolgeva i suoi lavori mediante acquisizione dei pareri delle autorità competenti ma, tuttavia, il procedimento autorizzatorio non veniva concluso.
3. La ricorrente rappresenta altresì che, in data 17 maggio 2022, il competente dirigente della Regione Campania, ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e nell'esercizio dell'impianto e che il procedimento si è concluso con provvedimento di rigetto in data 22 maggio 2022.
4. Con il ricorso in esame, la società ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di diniego per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Secondo la prospettiva della ricorrente, il diniego sarebbe illegittimo per violazione delle disposizioni normative di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 ed all’art. 14 del D.M. 10.09.2010.
In particolare, l’art. 12 del DPR n. 387/2003 stabilisce che “… il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni …”.
Nel caso di specie, il diniego sarebbe stato adottato dopo sette anni dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi.
Per altri versi, la ragione posta a fondamento dell’atto impugnato, ossia il mancato rispetto delle distanze tra generatori, scaturirebbe dalla applicazione di regole stabilite in una delibera regionale del 2017, entrata in vigore successivamente all’avvio del procedimento.
Inoltre, il provvedimento di diniego sarebbe viziato per difetto di istruttoria perché sarebbero erronee le misurazioni con le quali sono state rilevate le distanze tra generatori e tra questi ed immobili potenzialmente intercettati dalla proiezione del raggio delle pale.
Infine, il provvedimento di rigetto si porrebbe in contrasto con le finalità, alla base della legislazione nazionale e comunitaria, volte a favorire lo sviluppo di forme di energia alternative.
Si è costituita la Regione Campania chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. Il ricorso è infondato.
Nella sua memoria e negli atti allegati, la Regione Campania ha favorito la ricostruzione della vicenda procedimentale che è esitata nel provvedimento di rigetto impugnato.
In particolare, è emerso che la società ricorrente, in data 11.11.2021 aveva riproposto la domanda di autorizzazione relativa all’impianto eolico in oggetto ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 265 del 29.07.2021 ex art. 13, comma 3, della legge regionale campana 29 giugno 2021 n. 5.
Si tratta di un nuovo procedimento avviato sulla base di un nuovo Avviso rivolto alle imprese che avevano già proposto istanze di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e per le quali il procedimento autorizzativo non si fosse già perfezionato alla data di entrata in vigore della legge regionale: le imprese nella descritta condizione avrebbero potuto manifestare interesse alla prosecuzione del procedimento aggiornando gli elaborati secondo le prescrizioni di cui alla medesima legge regionale.
Con successivo Decreto Dirigenziale n. 100 del 09.09.2021 erano approvate le “ Specifiche tecniche per l’Avviso pubblico rivolto alle imprese che hanno già proposto istanze di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 non perfezionate e per le quali si intende proseguire nel procedimento ”.
L’Avviso pubblico si chiudeva il 28.01.2022 e con successivo Decreto Dirigenziale n. 18 del 17.02.2022 erano approvati i relativi esiti.
In data 17 maggio 2022 venivano comunicati alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza; l’interessata non faceva pervenire alcuna osservazione ed in data 27 maggio 2022, veniva adottato il provvedimento di rigetto.
6. Tanto chiarito, è di tutta evidenza che le deduzioni difensive della ricorrente non sono fondate in quanto censurano il diniego impugnato sul presupposto che, in corso di procedimento, la Regione Campania abbia mutato le regole procedimentali, motivando il diniego sulla base di regole tecniche introdotte con il D.G.R.C. 716/2017, difformi da quelle contenute nel previgente D.G.R.C n. 325/2013.
Di fatto, invece, il diniego impugnato è stato adottato all’esito di un nuovo procedimento, avviato con l’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 265 del 29.07.2021, secondo le regole introdotte dall’art. 13, comma 3, della legge regionale campana 29 giugno 2021 n. 5.
In questo senso, è infondato il primo motivo di ricorso in cui è dedotta la violazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e della Delibera della Giunta Regionale n. 325 dell’08/08/2013 in quanto disciplina riferita ad altro procedimento.
Peraltro, nel merito, la ricorrente neanche in sede di giudizio ha comprovato la conformità della sua iniziativa con le regole tecniche scolpite nel nuovo avviso e nelle definite regole tecniche ed in questo senso risulta infondato anche il motivo di ricorso in cui è dedotta la illegittimità del diniego per difetto di istruttoria.
Infine, va rilevato che gli atti regionali a monte del diniego impugnato – peraltro non gravati dalla ricorrente- risultano conformi al quadro normativo nazionale e comunitario che incentiva il ricorso alle energie rinnovabili, il quale è ispirato ai principi di precauzione e prevenzione che trovano applicazione nella previsione di regole di disciplina specifiche, relative alla distanza tra gli impianti ed ai limiti di potenza degli stessi.
7. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI Di VI, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
GE NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NT | GI Di VI |
IL SEGRETARIO