Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Ordinanza collegiale 30 settembre 2022
Sentenza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/12/2022, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2022
N. 01949/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2022, proposto da
IU LL Monaca, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cannoletta e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione;
nonché per la condanna di INPS all’esibizione del modello UNICARPE (estratto conto analitico) se esistente e disponibile, del modello Retr. Pens. e del modello TE08 relativi all’ultima ricostituzione contributiva effettuata sulla pensione o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato, con i quali INPS comunica tutte le informazioni aventi ad oggetto la pensione relativa al ricorrente per conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to F. Cannoletta, anche in sostituzione dell’avv.to A. Cannoletta, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Lecce, all’esibizione della seguente documentazione amministrativa: modello UNICARPE - estratto conto analitico, modello RETR. PENS. e modello TE08 relativi all’ultima ricostituzione effettuata sulla pensione o altri documenti equivalenti in qualsiasi modo denominati; Rilevato che:
a ) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b ) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS nonché del mancato adempimento da parte di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 1232/2022, tesi ad acquisire “una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (modello UNICARPE - estratto conto analitico, modello RETR. PENS. e modello TE08 relativi all’ultima ricostituzione effettuata sulla pensione o altri documenti equivalenti in qualsiasi modo denominati), fornendo, tra l ’ altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un ’ eventuale soddisfazione dell ’ istanza avanzata, di un ’ attività di elaborazione di dati…” , con successiva ordinanza n. 1501/2022 questa Sezione ha reiterato l’ordine impartito, rinviando la causa, per il prosieguo, all’udienza camerale del 30.11.2022;
c ) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 1501/2022 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione della stessa presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è stata espressamente onerato), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
d ) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “Laddove l ’ Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell ’ art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell ’ art. 116 comma 2, c.p.c.” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
e ) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento alla documentazione richiesta ( modello UNICARPE - estratto conto analitico, modello RETR. PENS. e modello TE08 relativi all’ultima ricostituzione effettuata sulla pensione o altri documenti equivalenti in qualsiasi modo denominati ), è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
Ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Lecce, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i suddetti modelli – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente medesimo di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;
Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Antonio Cannoletta e Francesco Cannoletta, in quanto dichiaratisi anticipatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS, sede di Lecce, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, la documentazione indicata in parte motiva, con facoltà per il ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 500,00 (cinquecento/00) per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Antonio Cannoletta e Francesco Cannoletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO