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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14178 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
Il Giudice dott. RE ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 67097/2022 vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco
TI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Sebastiano Grandis n.
1, giusta procura redatta su foglio separato e allegata all'atto di citazione telematicamente;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione come da ordinanza del 25.06.2025, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il solo deposito di comparse conclusionali trattandosi di causa contumaciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
L' conveniva in giudizio la richiedendo, previo Parte_1 Controparte_1 accertamento del credito, la condanna di detta società convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €6.222,00, a saldo della fattura n.5163/2022, oltre gli interessi di mora ex art.231/2002 dalla scadenza della fattura medesima (31.07.2022), nonché dell'importo di €250,00 a titolo di compensi stragiudiziali per l'attività di recupero del credito.
Il credito dedotto dalla parte ricorrente riguarda quanto ad essa dovuto, in relazione al contratto
RIF3217/FC del giugno 2022, stipulato tra l'attrice e la convenuta Parte_1 CP_1
a titolo di compenso in relazione all'esecuzione di detto contratto, avente ad oggetto la
[...] rimozione e lo smaltimento di miscele bituminose relativo al cantiere in Roma, piazza Antonio
Tosti n.4.
La parte convenuta non si è costituita e, pertanto, all'udienza del 14.09.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La pretesa creditoria attorea risulta provata documentalmente.
Invero, dalla documentazione contrattuale depositata da parte attrice emerge la stipula con la parte convenuta del suddetto contratto, l'adempimento della prestazione riguardante la rimozione e smaltimento di rifiuti speciali (come da formulario n. XFR299286/2021 del 18.07.2022), nonché
l'attuale ammontare del credito, come risultante dalla fattura e dal connesso suddetto contratto
(entrambi allegati).
Inoltre, non vi è evidenza dell'adempimento della parte convenuta all'obbligazione di pagamento – sollecitata, peraltro, con due e-mail rispettivamente del 07.09.2022 e 23.09.2022 e con diffida del 07.10.2022 – né detta parte si è costituita in giudizio al fine di provare il pagamento di quanto richiesto ovvero di fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
Con riferimento agli interessi moratori richiesti ex d.lgs. 231/2002, gli stessi sono applicabili in quanto relativi a compensi per transazione commerciale e sono dovuti dal giorno della mora, quindi, nel caso di specie, dal 31.07.2022 (data di scadenza della fattura) al saldo.
Inoltre, risulta dovuto (ex art.6 D.Lgs.231/2002) il rimborso delle spese stragiudiziali occorse per l'attività di sollecitazione e diffida ai fini del recupero del credito per euro 250,00, come documentato in atti.
Pertanto, ritenuto provato l'inadempimento della parte convenuta e la sussistenza del credito oggetto di domanda, la va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro € 6.222,00, oltre gli interessi moratori ex d.lgs.231/2002 dal 31.7.2022 al
[...] saldo, nonché della somma di €250,00. A seguito della soccombenza della parte convenuta, la stessa va condannata, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M.
n.55/2014 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertato il relativo diritto di credito, condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1
dell'importo di euro € 6.222,00, oltre gli interessi moratori ex d.lgs.231/2002 Parte_1 dal 31.7.2022 al saldo, nonché della somma di €250,00; condanna alla rifusione, in favore della delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano complessivamente in euro
2.037,00, di cui euro 1.800,00 per compensi ed euro 237,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 13.10.2025 Il Giudice
RE ND