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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZA OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 961/2024 promossa da:
( ), in giudizio personalmente Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'avv. TANA Controparte_1 C.F._2
NICOLA giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/11 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 3.926.47 a titolo di compensi professionali per l'attività dallo stesso svolta in qualità di difensore del nel procedimento civile n. 1284/2019 r.g. del Tribunale di Ascoli Piceno. CP_1
Il ricorrente spiegava che, a seguito della conclusione del procedimento con la sentenza n. 529/2023, inviava al la notula delle spese e competenze che, nonostante i numerosi solleciti, non veniva CP_1 mai pagata.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare che è obbligato, a titolo Controparte_1 di compensi per l'attività professionale in suo favore svolta ed in premesse descritta, al netto degli acconti versati, al pagamento di € 3.926.47; per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento della somma di euro 3.926.47 oltre interessi ex art. 1284 c.c. anche ai sensi del decr. Lvo 231/2002. Con vittoria delle spese e competenze tutte di lite”.
Si costituiva in giudizio , eccependo la compensazione del credito vantato dal Controparte_1 ricorrente con un proprio controcredito vantato a titolo di compenso professionale per la realizzazione - su incarico del - di una pratica di sanatoria edilizia e di regolarizzazione catastale dell'immobile Parte_1 sito nel Comune di Campo di Giove, Via San Matteo n 7. Affermava, infatti, l'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale la prestazione professionale di ciascuna sarebbe stata remunerata con la prestazione professionale dell'altra parte. Concludeva, pertanto, chiedendo “nel merito, 1. ritenere e dichiarare, anche in virtù di accordo delle parti, la compensazione integrale del compenso professionale preteso dall'Avv. per l'attività di rappresentanza e difesa svolta in favore del Geom. Parte_1
nella causa civile iscritta davanti al Tribunale di Ascoli Piceno al n. 1284/2019, con Controparte_1 il compenso professionale spettante a quest'ultimo per la realizzazione della pratica, su incarico dell'Avv.
di sanatoria edilizia e di regolarizzazione catastale dell'immobile sito nel Comune di Campo Parte_1 di Giove, alla Via San Matteo n. 7, in catasto al foglio 7 part. 489 sub. 2, all'epoca intestato a tal Per_1
, e, per l'effetto, rigettare il ricorso ex adverso proposto;
2. condannare il ricorrente al pagamento
[...] delle spese di lite”.
A fronte dell'eccezione di compensazione sollevata dal resistente, eccepiva l'intervenuta Parte_1 prescrizione presuntiva del credito professionale vantato dal CP_1
Ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie avanzate, il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 17.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. –poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
La domanda andrà accolta per i motivi che seguono.
Deve essere rilevato, in punto di diritto, che il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dal diritto dallo stesso azionato (Cassazione civile, sez. II, n. 6734/2020).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione relativa all'attività difensiva espletata (costituita da atti della parte, verbali di udienze ed atti del magistrato allegati al ricorso – doc. 1 e doc. 2); tale circostanza, così come la citata documentazione, non è stata in alcun modo specificamente contestata dal resistente.
Per contro, il resistente pur non contestando né l'an e né il quantum della pretesa creditoria del professionista, ha opposto l'esistenza di un accordo in base al quale il credito vantato dall'avvocato per la prestazione professionale di cui oggi si discute, sarebbe stato compensato con un credito Parte_1 vantato dal per una pratica di sanatoria dallo stesso espletata su commissione del CP_1 CP_1
In particolare, il resistente afferma che “in virtù degli accordi intercorsi tra l'Avv. e il Parte_1
, di professione geometra, il compenso che sarebbe spettato all'avvocato per l'attività Controparte_1 svolta nella causa civile di primo grado (…)era da compensarsi integralmente con il compenso che sarebbe spettato al Geom. per la realizzazione di una pratica, per la quale veniva Controparte_1 incaricato dall'Avv. di sanatoria edilizia e di regolarizzazione catastale dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Campo di Giove, alla Via San Matteo n. 7, in catasto al foglio 7 part. 489 sub. 2, all'epoca intestato a tal ”. Persona_1 A fronte dell'eccezione di compensazione, come visto, il ricorrente ha innanzitutto eccepito la prescrizione presuntiva del controcredito dedotto in compensazione dal CP_1
Tale eccezione, tuttavia, andrà rigettata.
È noto, infatti, che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con la contestazione del quantum della pretesa azionata (Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez. 2, ordinanza n. 30058 del
14/12/2017; Sez. L, sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez. L, sentenza n. 3105 del 03/03/2001), contestazione invece intervenuta nel caso che ci occupa come chiaramente espresso dal ricorrente in seno alle note di udienza del 27.11.2024 laddove precisava, relativamente al controcredito asseritamente vantato dal resistente, di contestarne la quantificazione
“giacchè la prestazione venne onorata brevi manu contestualmente al termine della pratica edilizia con somma assai prossima ad euro 500.00”.
Si tratta di comportamento processuale contrario alla ratio della prescrizione presuntiva - che presuppone che quel debito, di quel preciso ammontare, sia stato già pagato nell'immediatezza della prestazione – implicante, comunque, il riconoscimento dell'esistenza del debito, anche nel suo ammontare.
Ciò chiarito e passando al merito della pretesa e, in particolare, al vaglio dell'eccezione di compensazione,
è noto che l'art. 1243 c.c. prevede, da un lato, la compensazione legale per due debiti che siano ugualmente liquidi ed esigibili e, dall'altro, la compensazione giudiziale se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione;
in quest'ultimo caso, infatti, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Entrambe le situazioni, tuttavia, presuppongono che il credito sia certo, e non meramente ipotetico o sperato, almeno nel senso che il giudice abbia a sua disposizione tutti gli elementi costitutivi per poterlo egli stesso accertare.
Sul punto, è granitico l'orientamento della Suprema Corte: "In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo" (ex multis, da ultimo, Cass. sez. II, n. 27113/2024).
Il citato indirizzo era stato già lapidariamente statuito dalle SSUU della Cassazione che, sul punto, nel
2016, avevano affermato che “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda”. In particolare, il Supremo Consesso, nella sua massima composizione, aveva chiarito che “se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”. Tuttavia, è pacifico che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale” (Cassazione civile, SS.UU, sentenza 15/11/2016 n° 23225).
Nel caso che ci occupa, l'esistenza ed attualità dell'asserito credito posto alla base della compensazione
è contestato e non vi sono neppure elementi per affermare che la contestazione sia pretestuosa e infondata.
Deve rilevarsi, infatti, come nella documentazione prodotta dal resistente a riprova dei lavori asseritamente compiuti su incarico del ricorrente (comparsa di costituzione, doc. 1, 2 e 3) non vi sia alcuna traccia utile a ricondurli effettivamente ad un presunto accordo con lo stesso, essendo tali documenti riferibili a lavori effettuati per il sig. . Persona_1
Ne consegue che, per quanto detto, l'eccezione di compensazione proposta dal resistente andrà respinta.
Infine, relativamente al quantum della pretesa creditoria del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale riguardo deve osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite nell'agosto 2023, nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M.
n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022 e in vigore dal 23/10/2022, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto.
Deve essere rilevato, altresì, quanto al valore della controversia e alla individuazione dello scaglione di riferimento, il giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno rientra tra le causa dal valore indeterminabile, per le quali i relativi compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Deve, dunque, ritenersi assolutamente congruo il compenso richiesto dal ricorrente, in quanto corrispondente all' importo minimo previsto per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa) tenuto conto dell'attività difensiva svolta nelle diverse fasi processuali (fase di studio, di introduzione del giudizio, istruttoria e decisionale). D'altro canto – e ciò si palesa dirimente – la parte resistente non ha in alcun modo contestato il quantum richiesto dal ricorrente con la conseguenza che andrà riconosciuto al professionista un compenso pari a
3.926,47 euro come da conteggi di cui al doc. 3 del ricorso (di cui 810,00 euro per la fase di studio, 573,50 euro per la fase introduttiva, 560,00 euro per l'istruttoria, 1.383,50 euro per la fase decisionale, 492,45 euro per il rimborso forfettario al 15% e 151,02 per CPA).
Le spese del presente procedimento seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dall'avv. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice ZA OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 961 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di Controparte_1
3.926,47 oltre interessi dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di 1700,00 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 17.10.2025
Il Giudice
ZA OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZA OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 961/2024 promossa da:
( ), in giudizio personalmente Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'avv. TANA Controparte_1 C.F._2
NICOLA giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/11 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 3.926.47 a titolo di compensi professionali per l'attività dallo stesso svolta in qualità di difensore del nel procedimento civile n. 1284/2019 r.g. del Tribunale di Ascoli Piceno. CP_1
Il ricorrente spiegava che, a seguito della conclusione del procedimento con la sentenza n. 529/2023, inviava al la notula delle spese e competenze che, nonostante i numerosi solleciti, non veniva CP_1 mai pagata.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare che è obbligato, a titolo Controparte_1 di compensi per l'attività professionale in suo favore svolta ed in premesse descritta, al netto degli acconti versati, al pagamento di € 3.926.47; per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento della somma di euro 3.926.47 oltre interessi ex art. 1284 c.c. anche ai sensi del decr. Lvo 231/2002. Con vittoria delle spese e competenze tutte di lite”.
Si costituiva in giudizio , eccependo la compensazione del credito vantato dal Controparte_1 ricorrente con un proprio controcredito vantato a titolo di compenso professionale per la realizzazione - su incarico del - di una pratica di sanatoria edilizia e di regolarizzazione catastale dell'immobile Parte_1 sito nel Comune di Campo di Giove, Via San Matteo n 7. Affermava, infatti, l'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale la prestazione professionale di ciascuna sarebbe stata remunerata con la prestazione professionale dell'altra parte. Concludeva, pertanto, chiedendo “nel merito, 1. ritenere e dichiarare, anche in virtù di accordo delle parti, la compensazione integrale del compenso professionale preteso dall'Avv. per l'attività di rappresentanza e difesa svolta in favore del Geom. Parte_1
nella causa civile iscritta davanti al Tribunale di Ascoli Piceno al n. 1284/2019, con Controparte_1 il compenso professionale spettante a quest'ultimo per la realizzazione della pratica, su incarico dell'Avv.
di sanatoria edilizia e di regolarizzazione catastale dell'immobile sito nel Comune di Campo Parte_1 di Giove, alla Via San Matteo n. 7, in catasto al foglio 7 part. 489 sub. 2, all'epoca intestato a tal Per_1
, e, per l'effetto, rigettare il ricorso ex adverso proposto;
2. condannare il ricorrente al pagamento
[...] delle spese di lite”.
A fronte dell'eccezione di compensazione sollevata dal resistente, eccepiva l'intervenuta Parte_1 prescrizione presuntiva del credito professionale vantato dal CP_1
Ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie avanzate, il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 17.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. –poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
La domanda andrà accolta per i motivi che seguono.
Deve essere rilevato, in punto di diritto, che il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dal diritto dallo stesso azionato (Cassazione civile, sez. II, n. 6734/2020).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione relativa all'attività difensiva espletata (costituita da atti della parte, verbali di udienze ed atti del magistrato allegati al ricorso – doc. 1 e doc. 2); tale circostanza, così come la citata documentazione, non è stata in alcun modo specificamente contestata dal resistente.
Per contro, il resistente pur non contestando né l'an e né il quantum della pretesa creditoria del professionista, ha opposto l'esistenza di un accordo in base al quale il credito vantato dall'avvocato per la prestazione professionale di cui oggi si discute, sarebbe stato compensato con un credito Parte_1 vantato dal per una pratica di sanatoria dallo stesso espletata su commissione del CP_1 CP_1
In particolare, il resistente afferma che “in virtù degli accordi intercorsi tra l'Avv. e il Parte_1
, di professione geometra, il compenso che sarebbe spettato all'avvocato per l'attività Controparte_1 svolta nella causa civile di primo grado (…)era da compensarsi integralmente con il compenso che sarebbe spettato al Geom. per la realizzazione di una pratica, per la quale veniva Controparte_1 incaricato dall'Avv. di sanatoria edilizia e di regolarizzazione catastale dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Campo di Giove, alla Via San Matteo n. 7, in catasto al foglio 7 part. 489 sub. 2, all'epoca intestato a tal ”. Persona_1 A fronte dell'eccezione di compensazione, come visto, il ricorrente ha innanzitutto eccepito la prescrizione presuntiva del controcredito dedotto in compensazione dal CP_1
Tale eccezione, tuttavia, andrà rigettata.
È noto, infatti, che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con la contestazione del quantum della pretesa azionata (Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez. 2, ordinanza n. 30058 del
14/12/2017; Sez. L, sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez. L, sentenza n. 3105 del 03/03/2001), contestazione invece intervenuta nel caso che ci occupa come chiaramente espresso dal ricorrente in seno alle note di udienza del 27.11.2024 laddove precisava, relativamente al controcredito asseritamente vantato dal resistente, di contestarne la quantificazione
“giacchè la prestazione venne onorata brevi manu contestualmente al termine della pratica edilizia con somma assai prossima ad euro 500.00”.
Si tratta di comportamento processuale contrario alla ratio della prescrizione presuntiva - che presuppone che quel debito, di quel preciso ammontare, sia stato già pagato nell'immediatezza della prestazione – implicante, comunque, il riconoscimento dell'esistenza del debito, anche nel suo ammontare.
Ciò chiarito e passando al merito della pretesa e, in particolare, al vaglio dell'eccezione di compensazione,
è noto che l'art. 1243 c.c. prevede, da un lato, la compensazione legale per due debiti che siano ugualmente liquidi ed esigibili e, dall'altro, la compensazione giudiziale se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione;
in quest'ultimo caso, infatti, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Entrambe le situazioni, tuttavia, presuppongono che il credito sia certo, e non meramente ipotetico o sperato, almeno nel senso che il giudice abbia a sua disposizione tutti gli elementi costitutivi per poterlo egli stesso accertare.
Sul punto, è granitico l'orientamento della Suprema Corte: "In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo" (ex multis, da ultimo, Cass. sez. II, n. 27113/2024).
Il citato indirizzo era stato già lapidariamente statuito dalle SSUU della Cassazione che, sul punto, nel
2016, avevano affermato che “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda”. In particolare, il Supremo Consesso, nella sua massima composizione, aveva chiarito che “se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”. Tuttavia, è pacifico che “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale” (Cassazione civile, SS.UU, sentenza 15/11/2016 n° 23225).
Nel caso che ci occupa, l'esistenza ed attualità dell'asserito credito posto alla base della compensazione
è contestato e non vi sono neppure elementi per affermare che la contestazione sia pretestuosa e infondata.
Deve rilevarsi, infatti, come nella documentazione prodotta dal resistente a riprova dei lavori asseritamente compiuti su incarico del ricorrente (comparsa di costituzione, doc. 1, 2 e 3) non vi sia alcuna traccia utile a ricondurli effettivamente ad un presunto accordo con lo stesso, essendo tali documenti riferibili a lavori effettuati per il sig. . Persona_1
Ne consegue che, per quanto detto, l'eccezione di compensazione proposta dal resistente andrà respinta.
Infine, relativamente al quantum della pretesa creditoria del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale riguardo deve osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite nell'agosto 2023, nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M.
n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022 e in vigore dal 23/10/2022, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto.
Deve essere rilevato, altresì, quanto al valore della controversia e alla individuazione dello scaglione di riferimento, il giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno rientra tra le causa dal valore indeterminabile, per le quali i relativi compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Deve, dunque, ritenersi assolutamente congruo il compenso richiesto dal ricorrente, in quanto corrispondente all' importo minimo previsto per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa) tenuto conto dell'attività difensiva svolta nelle diverse fasi processuali (fase di studio, di introduzione del giudizio, istruttoria e decisionale). D'altro canto – e ciò si palesa dirimente – la parte resistente non ha in alcun modo contestato il quantum richiesto dal ricorrente con la conseguenza che andrà riconosciuto al professionista un compenso pari a
3.926,47 euro come da conteggi di cui al doc. 3 del ricorso (di cui 810,00 euro per la fase di studio, 573,50 euro per la fase introduttiva, 560,00 euro per l'istruttoria, 1.383,50 euro per la fase decisionale, 492,45 euro per il rimborso forfettario al 15% e 151,02 per CPA).
Le spese del presente procedimento seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dall'avv. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice ZA OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 961 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di Controparte_1
3.926,47 oltre interessi dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di 1700,00 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 17.10.2025
Il Giudice
ZA OT