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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7130/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- AR ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- EF IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7130/2025, vertente:
tra
, Parte_1 nata a [...] il [...] e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Patrizia Diamanti
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nata a [...] il 10 Persona_1 ottobre 2013) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa hanno chiesto regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
(classe 2013) e (classe 2015) e hanno formulato le seguenti Persona_2
conclusioni congiunte:
“1) I sigg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Per_1
reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) La casa familiare, sita in Roma in Via Staffolo 73, in locazione viene assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto ed il sig. Parte_1
se ne è già allontanato. Il sig. , laddove necessaria, Per_1 Pt_3
presterà la propria garanzia per il contratto di locazione che la sig.ra andrà a stipulare. Parte_1
3) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e con residenza stabile presso la propria abitazione.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro Per_1
1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da Per_1 Per_2
versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato in base alle variazioni dell'indice ISTAT.
5) Le spese straordinarie dei minori che si rendessero necessarie per i figli, in ossequio al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014, saranno corrisposte da entrambi i genitori al 50% ciascuno dietro presentazione di apposita documentazione comprovante le relative spese,
e previamente concordate tra le parti.
2 6) Quanto alla frequentazione dei minori da parte del padre, salvo diverso accordo, anche temporaneo, tra i coniugi e subordinatamente alle superiori esigenze dei minori:
- Ogni martedì e giovedì dall'uscita della scuola fino alle 21.
- Due week-end al mese alternati con la madre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì con riaccompagno a scuola.
- Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre (Natale e
Capodanno alternati) ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale.
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
- Per il giorno del compleanno dei genitori i medesimi avranno il diritto di avere e tenere con loro i figli.
- Durante le vacanze estive, il padre potrà inoltre tenerli con sé una settimana a giugno, una a luglio e per due settimane, anche non consecutive ad agosto, previa concertazione delle date con la madre, in periodo diverso da quello di ferie di quest'ultima, da definire entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo le settimane di cui sopra saranno la prima del mese di giugno, la prima del mese di luglio e ad anni alterni 1-15 o 16-31 agosto.
7) I sigg.ri e provvederanno Parte_1 Per_1
autonomamente al proprio mantenimento.
8) Entrambi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità per i figli, valido per l'espatrio.”
3 Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12
novembre 2025 hanno confermato le condizioni di cui sopra.
I predetti accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse dei figli minori, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 3 giugno 2025 le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Il Giudice Relatore
EF IA
Il Presidente
AR ZI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- AR ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- EF IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7130/2025, vertente:
tra
, Parte_1 nata a [...] il [...] e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Patrizia Diamanti
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nata a [...] il 10 Persona_1 ottobre 2013) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa hanno chiesto regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
(classe 2013) e (classe 2015) e hanno formulato le seguenti Persona_2
conclusioni congiunte:
“1) I sigg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Per_1
reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) La casa familiare, sita in Roma in Via Staffolo 73, in locazione viene assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto ed il sig. Parte_1
se ne è già allontanato. Il sig. , laddove necessaria, Per_1 Pt_3
presterà la propria garanzia per il contratto di locazione che la sig.ra andrà a stipulare. Parte_1
3) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e con residenza stabile presso la propria abitazione.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro Per_1
1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da Per_1 Per_2
versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato in base alle variazioni dell'indice ISTAT.
5) Le spese straordinarie dei minori che si rendessero necessarie per i figli, in ossequio al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014, saranno corrisposte da entrambi i genitori al 50% ciascuno dietro presentazione di apposita documentazione comprovante le relative spese,
e previamente concordate tra le parti.
2 6) Quanto alla frequentazione dei minori da parte del padre, salvo diverso accordo, anche temporaneo, tra i coniugi e subordinatamente alle superiori esigenze dei minori:
- Ogni martedì e giovedì dall'uscita della scuola fino alle 21.
- Due week-end al mese alternati con la madre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì con riaccompagno a scuola.
- Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre (Natale e
Capodanno alternati) ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale.
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
- Per il giorno del compleanno dei genitori i medesimi avranno il diritto di avere e tenere con loro i figli.
- Durante le vacanze estive, il padre potrà inoltre tenerli con sé una settimana a giugno, una a luglio e per due settimane, anche non consecutive ad agosto, previa concertazione delle date con la madre, in periodo diverso da quello di ferie di quest'ultima, da definire entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo le settimane di cui sopra saranno la prima del mese di giugno, la prima del mese di luglio e ad anni alterni 1-15 o 16-31 agosto.
7) I sigg.ri e provvederanno Parte_1 Per_1
autonomamente al proprio mantenimento.
8) Entrambi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità per i figli, valido per l'espatrio.”
3 Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12
novembre 2025 hanno confermato le condizioni di cui sopra.
I predetti accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse dei figli minori, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 3 giugno 2025 le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Il Giudice Relatore
EF IA
Il Presidente
AR ZI
4