Sentenza breve 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 26/11/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Accarino, in Salerno, corso Vittorio Emenuele, 58;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determina n. -OMISSIS- del 18 luglio 2025, recante l’aggiudicazione, in favore della seconda graduata, dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal dissesto idrogeologico con opere di drenaggio urbano, del provvedimento dell’-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante la conferma della revoca della precedente aggiudicazione del medesimo appalto, disposta con determina n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2024, della determina n. -OMISSIS-/II del -OMISSIS-, recante la revoca della determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché la disposizione di scorrimento della graduatoria di gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. DO Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe e successivi motivi aggiunti, la -OMISSIS-s.r.l. (in appresso,-OMISSIS- impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal dissesto idrogeologico con opere di drenaggio urbano, indetta con determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (integrata e rettificata con determina n.-OMISSIS-): -- la determina n. -OMISSIS- -OMISSIS-, comunicata dall’ASMECOMM il 21 luglio 2025, con la quale il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale (-OMISSIS-) di -OMISSIS- aveva aggiudicato l’appalto in favore della seconda graduata, -OMISSIS- s.r.l. (in appresso,-OMISSIS-.); -- il provvedimento dell’-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, col quale il Responsabile unico del procedimento (RUP) del Comune di -OMISSIS- aveva confermato la determina n. -OMISSIS-/II del 18 luglio 2025, unitamente alla determina n. -OMISSIS-/II dell’-OMISSIS-; -- la determina n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell’UTC di -OMISSIS- aveva revocato l’aggiudicazione disposta in favore della proponente con determina n.-OMISSIS- e risolto il contratto di appalto con la medesima stipulato il -OMISSIS- (rep. n. 5) per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal dissesto idrogeologico con opere di drenaggio urbano; -- la determina n. -OMISSIS-/II del-OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell’UTC di -OMISSIS- aveva disposto la revoca della determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS- comunicata dall’ASMECOMM il -OMISSIS-, recante l’aggiudicazione, in favore della-OMISSIS-, dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal dissesto idrogeologico con opere di drenaggio urbano, nonché lo scorrimento della graduatoria nei confronti del concorrente successivamente classificato;
- i passaggi essenziali della presente controversia sono che: -- la -OMISSIS- dopo l’affidamento in proprio favore (giusta determina n. -OMISSIS-/II del -OMISSIS-e la stipula (in data -OMISSIS-, rep. n. -OMISSIS-) del contratto posto in gara, era stata destinataria di informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS- da parte della Prefettura di -OMISSIS-; -- alla stregua di tale sopravvenienza, l’amministrazione aggiudicatrice, con determina n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, aveva revocato l’affidamento e risolto il contratto di appalto nei confronti della-OMISSIS-; -- con decreto n. 100 bis del -OMISSIS-, la Corte d’Appello di -OMISSIS-, Sezione Misure di Prevenzione, in riforma del decreto reiettivo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Misure di Prevenzione, aveva ammesso la -OMISSIS-. al controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011; -- all’indomani di tale pronuncia, il Comune di -OMISSIS-, con determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-(confermata, all’esito del richiesto riesame, con provvedimento dell-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-), aveva disposto l’aggiudicazione dell’appalto de quo in favore della seconda classificata (-OMISSIS-; -- successivamente, con determina n. -OMISSIS-/II del -OMISSIS-, aveva revocato anche tale aggiudicazione, disponendo l’ulteriore scorrimento della graduatoria concorsuale; -- la procedura di controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011 aveva sortito esito positivo, come attestato dall’iscrizione della -OMISSIS- nella “white list” a decorrere dal -OMISSIS-;
- la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto affidato erano state, segnatamente, argomentate, dall’amministrazione comunale intimata in base al rilievo che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ammissione al controllo giudiziario comporta la sospensione degli effetti interdittivi non già ex tunc, bensì ex nunc ed è, cioè, insuscettibile di incidere sugli effetti preclusivi o rescissori già prodottisi e, quindi, di ripristinare il rapporto contrattuale risolto quando l’impresa concorrente e/o affidataria risultava ancora esposta al condizionamento mafioso, soltanto in prosieguo sterilizzato mediante l’adozione della misura di tutela ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2001;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 109 del 17 luglio 2025, l’effetto sospensivo previsto dall’art. 34 bis, comma 7, del d.lgs. n. 59/2011, se, da un lato, non è riferibile all’ipotesi di esclusione dalla gara riferita ad un momento in cui l’impresa concorrente risultava compromessa dal pericolo di infiltrazione mafiosa, prima di essere transitata nel regime di gestione vigilata, preordinato alla bonifica, sarebbe, invece, configurabile in relazione all’ipotesi – quale, appunto, quella in esame – in cui il contratto sia stato già aggiudicato e si trovi nella fase esecutiva; e tanto, in omaggio alla finalità sottesa alla disciplina sul controllo giudiziario, che consiste nel recupero delle imprese alla legalità ed alla salvaguardia delle relative risorse aziendali attraverso il meccanismo di risanamento all’uopo apprestato dall’ordinamento, nonché nell’esercizio del potere discrezionale, da parte dell’amministrazione, di valutare l’opportunità di preservare il già instaurato rapporto contrattuale ai fini della continuità e integrità dell’esecuzione dell’appalto affidato;
- costituitosi l’intimato Comune di -OMISSIS-, eccepiva l’incompetenza di questa Sezione staccata in favore della Sede di -OMISSIS- dell’adito Tribunale amministrativo regionale, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del -OMISSIS-per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, in rito, che:
- per i giudizi di cui all’art. 119 cod. proc. amm. (ivi compresi, quindi, quelli di cui al comma 1, lett. a, relativi, cioè, a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), l’art. 14 cod. proc. amm. prevede, al comma 3, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale;
- l’art. 47, comma 1, cod. proc. amm., nell’eccettuare dal regime di mera ripartizione interna fra Sede e Sezione staccata del medesimo Tribunale amministrativo regionale le questioni inerenti alla competenza funzionale inderogabile di cui al citato art. 14, risulta, tra l’altro, attrarre a quest’ultima orbita le questioni di competenza insorgenti fra Sede e Sezione staccata in relazione ai giudizi ex art. 119, comma 1, lett. a, quale, appunto, quello introdotto dal ricorso in epigrafe;
- come sottolineato da TAR Campania, Salerno, sez. I, 21 maggio 2024, n. 1110; 7 gennaio 2025, n. 1, per tali controversie, il rapporto tra Sede e Sezione staccata del medesimo Tribunale non è, cioè, questione di mera ripartizione interna, ma di competenza, sulla quale la Sezione staccata è chiamata a pronunciarsi autonomamente, prescindendo dal meccanismo previsto dall'art. 47, comma 2, cod. proc. amm.;
- tanto chiarito, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 30 del 7 novembre 2014, ha stabilito che, ai fini dell'individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente a conoscere del ricorso con cui sono contestualmente impugnati l’interdittiva prefettizia, adottata ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 e i conseguenti atti applicativi emessi dalla stazione appaltante ai sensi del successivo art. 94, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni che ricevano l'informativa l'obbligo di non stipulare contratti pubblici con le imprese colpite da interdittiva antimafia;
- secondo la citata pronuncia nomofilattica, esplicando l'informativa effetti ultraregionali, competente a conoscere dell'impugnazione della stessa è il Tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede la Prefettura che ha adottato l'atto; detto Tribunale amministrativo regionale rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione sia dell'informativa che degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante;
- l'atto prefettizio ha, infatti, effetti ultraregionali, per cui, in caso di impugnazione della sola informativa, il Tribunale amministrativo regionale (Sede o Sezione staccata) territorialmente competente è quello ove ha sede l'autorità che lo ha emesso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, primo periodo, cod. proc. amm.; essendo, inoltre, l'informativa atto immediatamente impugnabile, non può trovare applicazione l'art. 13, comma 4 bis, cod. proc. amm., e, quindi, in caso di impugnazione contestuale di tale atto e dei susseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, è sempre competente il Tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'autorità che ha emesso la misura di prevenzione;
- si realizza, così, una particolare forma di connessione per accessorietà in base alla quale, ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l'impugnativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), senza che a ciò siano di ostacolo neppure le norme sulla competenza funzionale;
- ora, nel caso in esame, l’informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS- risulta formare oggetto di autonomo giudizio introdotto con ricorso iscritto a r.g. n. 146/2025 e tuttora pendente dinanzi a questa medesima Sezione staccata;
- ciò posto, anche con riferimento al presente giudizio, che si pone in diretta e stretta continuità con quello dianzi indicato, sono da reputarsi sussistenti le esigenze di concentrazione dei procedimenti giurisdizionali e del simultaneus processus (in ipotesi soddisfacibili tramite riunione ex art. 70 cod. proc. amm.), valorizzate Cons. Stato, ad. plen., 7 novembre 2014, n. 30, cosicché l’impugnazione dei provvedimenti di conferma della revoca dell’aggiudicazione nei confronti della proponente, nonché di aggiudicazione e di scorrimento nei confronti di terzi concorrenti, con riguardo ad un appalto di lavori da eseguirsi interamente entro il territorio comunale di -OMISSIS-, devono intendersi attratti alla competenza di questa Sezione staccata;
Considerato, sempre in rito, che:
- come eccepito dall’amministrazione resistente, l’adozione della determina n. -OMISSIS-/II del -OMISSIS- recante la revoca dell’aggiudicazione in favore della -OMISSIS-., disposta con determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha fatto venir meno, in capo alla -OMISSIS- l’interesse ad avversare quest’ultima;
- ed invero, per effetto di tale sopravvenienza provvedimentale nessuna utilità pratica la proponente potrebbe più ritrarre dall’invocato annullamento giurisdizionale della menzionata determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in quanto già rimossa in autotutela;
- di qui l’improcedibilità in parte qua del ricorso introduttivo;
- non altrettanto può dirsi con riferimento all’impugnazione – mediante il ricorso introduttivo – del provvedimento dell’-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, che ha confermato la revoca dell’aggiudicazione in favore della-OMISSIS-nonché – mediante i motivi aggiunti – della determina n. -OMISSIS-/II del -OMISSIS-, nella misura in cui ha disposto lo scorrimento della graduatoria nei confronti del concorrente classificatosi dopo la -OMISSIS-., così perpetuando la disposta estromissione della proponente dalla procedura di affidamento, la quale ha visto riemergere l’interesse concreto e attuale ad avversare siffatto modus agendi all’indomani della conseguita ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011;
- in particolare, l’interesse qualificato a impugnare il provvedimento dell’-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, e con esso la determina n. -OMISSIS-/II del -OMISSIS-, non può disconoscersi in base all’assunto – propugnato dall’amministrazione resistente – che si tratterebbe di atto avente natura meramente interlocutoria e confermativa della revoca dell’aggiudicazione in favore della-OMISSIS-, già disposta giusta determina n. -OMISSIS- -OMISSIS-
- ciò, in quanto sia il provvedimento -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, sia la determina n. -OMISSIS- del-OMISSIS- si situano a valle di una sopravvenienza (l’ammissione della ricorrente al controllo giudiziario) la quale, almeno in linea teorica, avrebbe potuto influire (in termini di soluzione di continuità) sul corso della procedura di affidamento, ex ante incanalatasi nel senso della rimozione in autotutela degli atti adottati in favore dell’impresa colpita da informativa interdittiva antimafia, e della quale, d’altronde, il Comune di -OMISSIS- non ha potuto non tenere conto, al punto da aver temporaneamente sospeso detta procedura nelle more dell’interlocuzione con la Prefettura di -OMISSIS- (cfr. nota del 13 luglio 2025);
Considerato, nel merito, che:
- come enunciato da Corte cost., 17 luglio 2025, n. -OMISSIS-, «il controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis cod. antimafia è una misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale, introdotta con l'art. 11, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. -OMISSIS- … Tale misura è applicabile dal giudice della prevenzione d'ufficio o a domanda dell'operatore economico e inquadrabile nella più recente tendenza della legislazione a fornire una risposta preventiva ai fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia secondo misure graduali, con la valorizzata possibilità per le fattispecie meno gravi di intervenire, anziché con “l'ablazione”, con il “salvataggio” della realtà aziendale contaminata, tramite la sottoposizione della stessa a diversificati interventi di “bonifica”. In particolare, con il controllo giudiziario, l'imprenditore non è espropriato dell'azienda (come nel sequestro e nella confisca) né temporaneamente spossessato della sua gestione (come nell'amministrazione giudiziaria), ma è soggetto a un programma vigilato e assistito dallo Stato, finalizzato al suo recupero alla legalità. Ciò alla condizione che l'impresa, seppur interessata dal pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, manifesti un adeguato margine di autonomia rispetto alle consorterie criminali. Pertanto, da un lato, la misura può essere disposta solo se l'agevolazione a persone pericolose (individuate dall'art. 34, comma 1, cod. antimafia) sia «occasionale» (art. 34 bis, comma 1, cod. antimafia), secondo un riscontro che la giurisprudenza intende non soltanto come riferito allo «stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto [teso] a comprendere e prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 26 settembre – 19 novembre 2019, n. -OMISSIS-). In altri termini, il giudice è chiamato a esprimere un favorevole giudizio prognostico riguardo al fatto che l'impresa possa riallinearsi con il contesto economico sano, seguendo il percorso assistito. Dall'altro lato, all'imprenditore è lasciata la gestione dell'attività sotto le prescrizioni e la sorveglianza − di varia tipologia e per un periodo ricompreso tra uno e tre anni (art. 34 bis, comma 2, cod. antimafia) − del tribunale della prevenzione. Nella specifica ipotesi in cui la misura sia attivata a domanda dell'operatore economico (art. 34-bis, comma 6, cod. antimafia), essa consiste - oltre che in obblighi e divieti rivolti all'imprenditore − nella vigilanza da parte di un giudice delegato dal tribunale con l'ausilio di un “amministratore giudiziario” … che esplica una puntuale attività di controllo sull'impresa (art. 34 bis, comma 3, cod. antimafia)»;
- in tale contesto, il citato art. 34 bis stabilisce, al comma 7, che «il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94», ossia gli effetti interdittivi per cui è vietato ai soggetti pubblici di «stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti … autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni» nei confronti di imprese attinte da informazioni antimafia;
- con riferimento a tale disposizione, la Consulta, nella citata sentenza n. -OMISSIS-, ha osservato che: «Tassello fondamentale dell'apprezzabile finalità del controllo giudiziario di contemperare le esigenze di difesa sociale e di tutela della concorrenza con l'interesse alla continuità aziendale … è senza dubbio la sospensione degli effetti dell'interdittiva di cui quell'operatore economico è destinatario, in quanto essa costituisce il mezzo indispensabile per consentirgli di espletare in concreto l'iter di gestione vigilata preordinato alla bonifica: infatti, solo per effetto del congelamento dell'interdizione, l'operatore riacquista provvisoriamente la capacità di intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione e di svolgere le attività economiche sottoposte al suo preventivo assenso. Senza tale strumento, dunque, l'ordinamento indicherebbe “il percorso di recupero, ma non fornirebbe le gambe per percorrerlo”. L'essenziale strumentalità del meccanismo sospensivo rispetto alla finalità del controllo è stata, d'altro canto, di recente ribadita dal legislatore del terzo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che ne ha esteso l'ambito applicativo. Il d.lgs. n. 36 del 2023 ha sancito il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva che la sospensione de qua, sopraggiunta nel corso della procedura di evidenza pubblica, non operasse retroattivamente e, pertanto, non apportasse deroghe all'obbligo per le stazioni appaltanti di escludere dalla competizione il partecipante interdetto (art. 80, comma 2, del previgente cod. contratti pubblici e art. 94, comma 2, del vigente cod. contratti pubblici) o all'impedimento dell'aggiudicazione in suo favore (art. 32, comma 7, del previgente cod. contratti pubblici e art. 17, comma 5, del vigente cod. contratti pubblici) e di stipula del contratto (art. 94, comma 1, cod. antimafia), in rigorosa applicazione del principio della necessaria continuità del possesso dei requisiti in capo agli aspiranti contraenti con la pubblica amministrazione in tutte le fasi della gara. Infatti, l'art. 94, comma 2, ultimo periodo, del vigente cod. contratti pubblici dispone l'inoperatività della causa di esclusione per l'accertamento prefettizio del tentativo di infiltrazione mafiosa «se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario». È così sancito l'effetto “salvifico” dell'ottenuto controllo sulla procedura di evidenza pubblica, perché il concorrente “controllato” è ritenuto ex lege affidabile, nonché meritevole di occasioni contrattuali che lo conducano alla bonifica»;
- sulla base di tali premesse, la Corte costituzionale ha concluso per l’irragionevolezza e la contraddittorietà del meccanismo disciplinato dall’art. 34 bis, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5; ciò, in quanto: «1) istituisce una misura innovativa e in essa investe con l'obiettivo di recupero delle imprese alla legalità tramite la prosecuzione dell'attività aziendale; 2) consente di ammettere l'imprenditore, in esito al riconoscimento di specifiche potenzialità, a un apposito percorso di risanamento di durata compresa tra uno e tre anni, che ha un costo non solo per il privato, ma anche per l'amministrazione della giustizia; 3) ma, di contro, pur nell'ipotesi di chiusura positiva della misura, non impedisce l'immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della doverosa rivalutazione prefettizia sulla persistenza o sul superamento del condizionamento mafioso, superamento che si auspica determinato dal compiuto risanamento controllato»;
- calando ora le coordinate ermeneutiche sottese alla pronuncia dianzi richiamata, l’irretroattività postulata dal modus operandi osservato dal Comune di -OMISSIS- finisce per infrangersi proprio contro la funzione ‘riparatorio-recuperatoria’ dello strumento di controllo giudiziario rispetto al complesso aziendale esposto all’inquinamento mafioso;
- è pur vero che, nella specie, la -OMISSIS-è stata ammessa al controllo giudiziario, giusta decreto della Corte d’Appello di -OMISSIS-, Sezione Misure di Prevenzione. n. -OMISSIS- bis del -OMISSIS-, dopo che l’affidamento in suo favore ed il contratto con essa stipulato erano stati già, rispettivamente, revocato e risolto con determina n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, allorquando l’impresa non risultava ancora posta nelle condizioni di risanamento ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011 e, quindi, di poter fruire dell’effetto sospensivo di cui al comma 7 di tale disposizione;
- ed è pur vero che, secondo l’indirizzo pretorio maggioritario consolidatosi nel vigore dell’abrogato d.lgs. n. 50/2016, la sopravvenienza del controllo giudiziario era considerata operante non già anche in via retroattiva, ma solo pro futuro alle successive gare pubbliche cui l'impresa ammessa a controllo intendesse partecipare;
- in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8481 ha escluso che il legislatore «abbia voluto attribuire valenza retroattiva al provvedimento ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell'interdittiva, ma solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all'adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della stessa. La tesi contraria ammetterebbe una interpretazione non conforme alla ratio legis della disposizione invocata, atteso che in riferimento ai provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell'art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, gli effetti del tentativo di infiltrazione mafiosa non si esauriscono solo nell'ambito della procedura di gara, ma riguardano anche la fase di esecuzione del contratto. Diversamente opinando verrebbe meno la finalità dell'interdittiva antimafia, ossia tutelare il rapporto con l'amministrazione da eventuali e probabili forme di infiltrazioni mafiose che inquinano l'economia legale, alterano il funzionamento della concorrenza e costituiscono una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica: il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. può quindi sospendere gli effetti dell'interdittiva, ma non già eliminare quelli già prodotti dall'interdittiva stessa, da cui è stata attinta l'impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso. A sua volta anche l'AC (nel parere precontenzioso di cui alla delibera n. 29 del 26 gennaio 2022) ha rilevato che "in assenza di una disposizione che esplicitamente riconosca alla sospensione degli effetti interdittivi dell'antimafia conseguente all'ammissione al controllo giudiziario efficacia derogatoria nei confronti del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione, la perdita in corso di gara del requisito dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa non può considerarsi sanata, ai fini della partecipazione, dall'ammissione alla misura di prevenzione di cui all'art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011". L'ammissione (o anche solo la richiesta in tal senso) al controllo giudiziario delle attività economiche e dell'azienda, di cui all'art. 34 bis d.lgs. n. 159 del 2011, non ha dunque alcuna conseguenza sui provvedimenti di esclusione (anche quelli adottati ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016), i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell'ambito della procedura di gara interamente considerata, di modo che non vi è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione. Pertanto vale il principio generale dell'efficacia solo per l'avvenire dell'ammissione al controllo giudiziario, con la conseguente possibilità di partecipazione in situazioni di controllo ad altre procedure di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2847)»;
- nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8481 ha affermato che «il controllo giudiziario ex art. 34 bis del Codice antimafia … può solo sospendere in modo temporaneo gli effetti della misura interdittiva, ma non anche eliminare quelli nel frattempo prodotti nei rapporti in corso: si deve infatti ritenere che la l. n. 55 del 2019, nell'introdurre, all'interno dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, il riferimento all'art. 34 bis del Codice antimafia, non abbia voluto attribuire valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell'interdittiva, ma solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all'adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della stessa» (cfr., in senso adesivo, Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2025, n. 5079);
- ma è altrettanto vero che al suindicato orientamento giurisprudenziale si è fronteggiato quello minoritario, propugnante la valenza non solo “pro futuro”, ma anche “in praeterito” della sospensione ex art. 34 bis, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011;
- in questo senso, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2515 ha così argomentato: «Anzitutto, occorre muovere dal dato letterale del comma 7 dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011 il quale stabilisce che “Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende […] gli effetti di cui all’articolo 94” senza distinguere tra effetti giuridici prodottisi in praeterito ed effetti giuridici pro futuro (cioè, rispettivamente, prima e dopo la sua adozione) dell’interdittiva antimafia. Deve aggiungersi che la sospensione dell’interdittiva non può che abbracciarne tanto l’efficacia ex art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 (ovvero la capacità di produrre effetti giuridici) quanto l’esecuzione (cioè la concreta e materiale attuazione del suo dictum), anche in considerazione della circostanza che, nella sistematica generale della legge sul procedimento amministrativo (art. 21 quater, comma 1, l. n. 241 del 1990), l’efficacia è presupposto per l’esecutività del provvedimento (id est l’attitudine dello stesso ad essere portato a esecuzione). In ultimo, da un punto di vista sistematico, una sospensione ex lege – come quella prevista dal comma 7 dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011 – che guardasse, in ipotesi, al solo futuro si discosterebbe in maniera del tutto irragionevole dal suo modello normativo più prossimo rappresentato dalla sospensione cautelare dell’efficacia ex art. 55 e ss. cod. proc. amm. disposta dal giudice amministrativo, la quale, per sua consolidata fisionomia, investe anche (e soprattutto) gli effetti giuridici già prodotti dal provvedimento. Fermo tale, invero già assorbente, rilievo, militano nel senso sopraindicato le indicazioni contenute nella nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. -OMISSIS- del 2023 la quale, seppur ai soli fini dell’esclusione di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra gli stessi ex art. 295 cod. proc. civ., ha chiarito che il controllo giudiziario ed il giudizio amministrativo di impugnazione dell’interdittiva antimafia, fuori della connessione genetica che ne lega l’intrapresa ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 (secondo cui possono richiedere l’attivazione della procedura del controllo giudiziario “volontario” solo le “imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto”), sono autonomi e seguono sorti distinte. Il Supremo Consesso, nel giungere a tale approdo, ha del resto valorizzato proprio il disposto dell’art. 34 bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 osservando che: - la regola della sospensione degli effetti derivanti dall’interdittiva antimafia “è strumentale al buon fine del controllo giudiziario, nel senso di consentire all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva”; - “il controllo giudiziario persegue anche finalità di carattere «dinamico» di risanamento dell’impresa interessata dal fenomeno mafioso”; - “una volta accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose, quand’anche in via definitiva, si permette nondimeno all’impresa di risanarsi, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria penale” (così testualmente Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023). L’assetto dei rapporti, disegnato dall’Adunanza Plenaria, tra procedura di controllo giudiziario “volontario” e giudizio amministrativo avente ad oggetto l’informazione interdittiva antimafia porta, pertanto, ad escludere, per quanto qui più interessa, che la definizione del secondo (con la definitiva reiezione dell’impugnativa spiegata avverso il provvedimento interdittivo) faccia venire meno anche l’effetto sospensivo discendente dall’ammissione (e dalla pendenza) della procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011, così interferendo con questa. Ogni diversa interpretazione avrebbe come precipitato quello di compromettere irrimediabilmente la dimensione dinamica e la finalità conservativa-recuperatoria della misura del controllo giudiziario. L’impresa ammessa ad essa (che ha, peraltro, dovuto obbligatoriamente adire anche il giudice amministrativo) si troverebbe nuovamente esposta agli effetti negativi dell’interdittiva e tanto potrebbe ostacolare (se non rendere addirittura impossibile) il processo di “recupero alla legalità” intrapreso sotto l’egida del Tribunale penale»;
- quest’ultimo approccio interpretativo è stato suffragato dall’evoluzione normativa avutasi in subiecta materia, così come avallata dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 17 luglio 2025, secondo cui la funzione ‘salvifica’ assolta dal controllo giudiziario va riguardata nella dimensione prospettica e dinamica del risultato verso cui quest’ultimo è preordinato;
- l’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 ha, infatti, stabilito che «la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 bis del medesimo codice», così riconoscendo la sanabilità ex tunc, ossia retroagente al momento della partecipazione alla gara, della sopravvenuta ammissione al controllo giudiziario;
- in ogni caso, anche a prescindere dalla delineata (ed anche sopita) querelle circa la irretroattività-retroattività dell’effetto sospensivo del controllo giudiziario, non è revocabile in dubbio che quest’ultimo possa prodursi all’indomani dell’aggiudicazione, ossia nella fase esecutiva del già stipulato contratto pubblico: anche secondo la tesi ripudiante l’operatività della sospensione ex art. 34 bis, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011 sopravvenuta alla partecipazione alla gara da parte dell’impresa colpita da interdittiva antimafia, l'ammissione di quest’ultima al controllo giudiziario rimane, cioè, saldamente ancorata all’obiettivo preservare la capacità economico-produttiva della stessa, per cui è giocoforza ritenere che, affinché sia utile, la misura debba permettere la prosecuzione delle commesse già affidate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2487);
- rilevano, al riguardo, le seguenti argomentazioni, articolate da Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4619, con riferimento ad una fattispecie perfettamente speculare rispetto a quella in esame, dove è stata reputata legittima la revoca della revoca dell’aggiudicazione in favore di un’impresa dapprima colpita da interdittiva antimafia e poi ammessa alla misura ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011:
«La sospensione degli effetti di cui all’art. 94, che caratterizza la fattispecie, – recita la pronuncia richiamata – ha ì natura eccezionale, espressamente derogando al generale principio secondo cui i requisiti di capacità dell’impresa devono permanere per tutta la durata dell’appalto e risponde a due esigenze fondamentali: da un lato, consentire alla stazione appaltante, allorché già ci si trovi nella fase esecutiva del contratto, di non dover necessariamente recedere dallo stesso – con conseguenti disservizi e maggiori oneri derivanti dallo scorrimento della graduatoria in favore di offerte meno vantaggiose – ma di continuare ad avvalersi dell’offerta a suo tempo ritenuta migliore, dall’altro di permettere all’operatore economico di agire in giudizio per ottenere in tale sede, ove ve ne siano i presupposti, la rimozione ab origine del provvedimento sfavorevole (l’interdittiva antimafia) e, dunque, l’integrale ripristino della sua capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Non produce quindi alcun effetto “sanante” delle criticità rilevate in seno alla compagine aziendale – avendo in ogni caso durata transitoria (“per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni”) – ma solo è strumentale alla tutela contingente di interessi di carattere pubblicistico che in concreto rischierebbero di essere conculcati dall’automatica caducazione del contratto. Sotto diverso ma complementare profilo, invero, la sospensione di cui si tratta – presupponendo in ogni caso la continuità dell’attività aziendale solamente in un regime di “legalità controllata” – produce l’effetto di salvaguardare, sia pure per un periodo di tempo limitato, come in precedenza detto, la capacità economico-produttiva dell’impresa e la forza lavoro ivi impiegata, in ciò rispondendo innanzitutto ad un’esigenza di pubblico interesse alla tutela di quest’ultima, rispetto a quello – più prettamente patrimoniale – del singolo operatore commerciale. Ne consegue, per logica, che la fattispecie di cui trattasi in tanto può trovare applicazione, in quanto già si sia conclusa la fase procedimentale della scelta del contraente e ci si trovi ormai in quella successiva alla stipulazione del contratto. Fase nella quale si colloca, per l’appunto, la vicenda qui controversa, essendo l’informativa antimafia sopravvenuta alla stipula del contratto tra … ed il Comune … Non sono quindi conferenti, nel caso in esame, i rilievi contenuti nella sentenza appellata circa la necessità di evitare una perdurante situazione di incertezza della stazione appaltante, potendo a rigore l’impresa attinta dal provvedimento antimafia chiedere anche dopo lungo tempo l'adozione del provvedimento di controllo giudiziario, lasciando l'amministrazione “in una situazione di incertezza circa il permanere della capacità della propria controparte negoziale e i provvedimenti da adottare al riguardo”, posto che – una volta disposto il recesso della stazione appaltante dal contratto in precedenza sottoscritto con l’operatore privato – l’eventuale ammissione al controllo giudiziario non farebbe sorgere per l’amministrazione alcun obbligo di revocare il precedente atto di recesso – dal che deriverebbe appunto l’incertezza ritenuta in sentenza – poiché l’atto di ritiro, in applicazione delle regole generali di cui alla l. n. 241 del 1990, qui non derogate, comunque presuppone una positiva valutazione discrezionale di opportunità da parte dell’ente pubblico che procede. L’assenza di automatismi al ripristino del contratto (sempreché possibile, in concreto) esclude quindi i rischi paventati in sentenza. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l’ammissione al controllo giudiziario (e la conseguente sospensione degli effetti prodotti dall’interdittiva antimafia) era intervenuta in tempi estremamente rapidi … prima ancora che l’amministrazione procedesse eventualmente ad una nuova aggiudicazione, così che la decisione di quest’ultima di revocare il recesso era del tutto coerente con le finalità pubblicistiche in precedenza evidenziate, cui è funzionale la peculiare disciplina qui esaminata. Ne consegue la legittimità del comportamento tenuto dalla stazione appaltante e del conseguente provvedimento di ritiro … dalla stessa adottato»;
- in linea con tale indirizzo, Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2487 ha ribadito che: «La disciplina degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva sulle procedure di gara è tutta ed integralmente contenuta nell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, in questi termini: se la procedura è in corso di svolgimento l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara; qualora, invece, si sia in fase di esecuzione del contratto l'attività (esecutiva) potrà proseguire se l'operatore sia ammesso al controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis) d.lgs. n. 159 del 2011. L'ultimo periodo dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 – ove è fatto salvo "quanto previsto dall'articolo 34 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. -OMISSIS-" – va, infatti, riferito alla fase esecutiva del rapporto»;
- e, sempre in linea con detto indirizzo, TAR Campania, Napoli, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 6704 ha, altresì, condivisibilmente chiarito che: «… a seguito dell'ammissione al controllo giudiziario successivamente all'adozione di interdittiva, non sussiste alcun diritto della ricorrente alla prosecuzione del contratto, mentre sussiste solo una facoltà del Comune di consentire tale prosecuzione. Più chiaramente, mentre la risoluzione contrattuale e il recesso costituiscono un'attività vincolata – e, dunque, un obbligo per l'amministrazione – nel caso in cui durante la fase esecutiva dell'appalto intervenga la sola interdittiva antimafia, nel differente caso in cui nella suddetta fase intervenga anche l'ammissione al controllo giudiziario, tale obbligo è semplicemente sospeso ed è data all'amministrazione la facoltà, nell'esercizio della propria discrezionalità, di far proseguire l'operatore economico nell'attività esecutiva del contratto; il Comune resistente, con congrua motivazione, ha deciso di non esercitare tale facoltà, e di disporre invece la risoluzione del contratto di appalto»;
- se così è, è da escludersi che il Comune di -OMISSIS- abbia fatto buon governo dei principi dianzi declinati, allorquando, in sede di riesame delle determine n. -OMISSIS- -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ha liquidato la posizione della ricorrente in base al mero rilievo dell’irretroattività del decreto della Corte d’Appello di -OMISSIS-, Sezione Misure di Prevenzione. n. -OMISSIS- bis del -OMISSIS-, così abdicando all’esercizio del proprio ormai attivato potere discrezionale;
- l’acclarata ammissione sopravvenuta al controllo giudiziario, avrebbe dovuto, infatti, indurre l’amministrazione, ancora in difetto di una ulteriore aggiudicazione e stipula del contratto posto in gara in favore del concorrente successivamente graduato, a valutare l’opportunità di ripristinare il rapporto contrattuale ex ante instaurato e risolto con la -OMISSIS-., sotto il precipuo profilo dell’esigenza di tempestiva esecuzione dei programmati lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal dissesto idrogeologico con opere di drenaggio urbano, da essa stessa rappresentata nel provvedimento -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
- al riguardo, Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1937 ha osservato, sia pure sotto diversa angolazione, che: «… la previsione relativa all’ipotesi in cui “nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione” (relativa dunque a un operatore che solo in corso di esecuzione sia stato colpito dalla misura interdittiva), non può essere estesa anche alla diversa ipotesi in cui la misura esistesse già ab initio, ma la sua efficacia fosse sospesa (e la stazione appaltante fosse a conoscenza di tutto ciò). In quest’ultima ipotesi, è ragionevole ritenere che non vi siano esiti obbligati, ma si riespanda la facoltà dell’amministrazione di decidere se, e soprattutto quando, intervenire sul contratto in senso risolutorio, non essendo dunque condivisibile la tesi dell’odierna appellante che finisce con l’assimilare del tutto le due ipotesi, non essendo dunque condivisibile la tesi … che finisce con l’assimilare del tutto le due ipotesi»;
- di qui, dunque, il deficit istruttorio-motivazionale infirmante l’operato del Comune di -OMISSIS-;
Ritenuto, in conclusione, che:
- essendo sopravvenuta la carenza di interesse limitatamente all’impugnazione della determina n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il ricorso introduttivo va in parte qua dichiarato improcedibile, mentre, stanti i ravvisati profili di fondatezza, va accolto unitamente ai relativi motivi aggiunti, quanto all’impugnazione del provvedimento dell’11 settembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, e della determina n. -OMISSIS-/II del 9 ottobre 2025;
- appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile e in parte accoglie il ricorso in epigrafe ed accoglie i relativi motivi aggiunti, per l’effetto annullando i provvedimenti con essi impugnati, così come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
DO Di LO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di LO | UI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.