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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2024, n. 29307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29307 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 5 Num. 29307 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Velletri, decidendo quale giudice dell'esecuzione ed a seguito di rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 42894 del 14/6/2023), ha accolto la richiesta della difesa di AS CA ed ha applicato la continuazione criminosa tra i reati (artt. 640, comma secondo, cod. pen., artt. 216-223 L.F. e artt. 2 e 10 L. 74/2000) oggetto della sentenza n. 721 del 30.6.2017, emessa dal GUP del Tribunale di Brescia, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1983 del 2018, divenuta irrevocabile il 19/9/2019, e il reato di cui agli artt. 216-223 L.F. oggetto della sentenza n. 903/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, irrevocabile il 13/9/2022. L'applicazione della continuazione è stata calcolata tenendo come pena base quella finale inflitta con la sentenza bresciana divenuta irrevocabile il 19.9.2019 ed aumentando per la continuazione con il reato di cui alla condanna del Tribunale di Velletri, con una rideterminazione della pena complessiva in anni sette di reclusione. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso AS CA, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di ricorso. 2.1. Il primo dei passaggi di censura del ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. ed alla determinazione della pena base della continuazione criminosa, individuata in cinque anni di reclusione, corrispondente a quella finale inflitta con la condanna emessa dal GUP presso il Tribunale di Brescia. La difesa lamenta che, trattandosi di pena conseguente, a sua volta, ad una rideterminazione per l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i plurimi capi di imputazione contestati al ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare la pena base scomponendo la continuazione interna, vale a dire sciogliendo il cumulo, ed indicando il reato più grave tra quelli unificati, sul quale poi calcolare gli aumenti per la continuazione complessivamente da disporre in fase esecutiva e, infine, la riduzione per il rito abbreviato relativo alla sentenza bresciana. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, altresì, violazione di legge per mancanza di motivazione, con conseguente nullità del provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 177 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e corrispondente vizio anche sotto il profilo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla giustificazione degli aumenti per i reati satellite della continuazione criminosa, lasciata ad una mera formula di stile, con un semplice richiamo "ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla gravità del fatto reato, nonché al comportamento criminoso complessivamente considerato"; si rappresenta il contrasto di tale modalità argomentativa rispetto agli orientamenti di legittimità sul tema, anche a Sezioni Unite. 2 La difesa lamenta, altresì, l'eccessività della misura del disposto aumento, quantificata in due anni di reclusione a fronte della richiesta di contenerla in sei mesi. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso e segnalando, altresì, quanto al secondo motivo, la necessità di motivazione specifica sui singoli aumenti per la continuazione, soprattutto se non minimali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. La questione che pone il ricorrente con la prima delle due argomentazioni difensive, assorbente rispetto a quella contenuta nel secondo motivo di ricorso, è relativa alle modalità per procedere alla determinazione della pena base nel calcolo della continuazione criminosa in fase esecutiva. Si tratta di un problema ermeneutico che è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, ha chiarito da tempo, senza instabilità interpretative, che, al fine di procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (ex multis Sez. 1, n. 17948 del 31/1/2024, S., Rv. 286261; Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale principio si deve leggere in collegamento con le affermazioni delle Sezioni Unite, che hanno dettato ulteriori regole per l'operare della continuazione nella fase esecutiva. Anzitutto, il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735). Inoltre, dovrà tenersi presente che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più 3 grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865). Infine, poiché nella fattispecie ricorre anche l'ulteriore elemento di complicazione del calcolo della sanzione per il reato continuato, costituito dalla nec:essità di determinare la riduzione di pena premiale, dovuta al rito abbreviato con cui si è definito il processo presso il Tribunale di Brescia ed il conseguente epilogo decisorio definitivo, è bene rammentare come le Sezioni Unite abbiano anche stabilito che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547). Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, anche ripercorrendo la ricostruzione della fattispecie concreta, pur se riferita ad una continuazione non in fase esecutiva, è impressa anche la metodologia del calcolo corretto da seguire in casi nei quali vi sia uno soltanto dei perni della continuazione ad essere caratterizzato da una condanna decisa a seguito di rito alternativo. 2.1. Nel caso di specie, la pena del reato continuato in fase esecutiva è stata calcolata tenendo come base quella finale inflitta con la sentenza bresciana divenuta irrevocabile il 19.9.2019, senza operare alcuno scorporo tra i reati componenti della continuazione interna di tale decisione, adottata all'esito di rito abbreviato, e senza individuare, quindi, il reato più grave di per sé, cui far seguire i successivi, complessivi aumenti;
la pena così cumulativamente assunta come base del calcolo della continuazione in fase esecutiva è stata poi aumentata applicando la disciplina ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. al reato continuato espresso nella condanna del Tribunale di Velletri (anche in questo caso con valutazione unitaria di esso, senza "scorporo"), rideterminardo la pena complessiva in anni sette di reclusione. Si tratta di un percorso decisorio evidentemente disallineato rispetto ai principi ermeneutici declinati dalla giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza impugnata, pertanto, valutati i principi sin qui riassunti, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Velletri ed il giudice dell'esecuzione dovrà attenersi alle soluzioni interpretative ed ai percorsi argomentativi già sintetizzati. Deve anche evidenziarsi che non si comprende esplicitamente, dal provvedimento impugnato, come sia stata valutata la diminuzione per il rito abbreviato relativa alla decisione irrevocabile della Corte d'Appello di Brescia (probabilmente, si è ritenuto fosse già inserita nella pena finale, erroneamente prescelta come base di calcolo), sicchè anche in questa prospettiva il provvedimento impugnato dovrà essere chiarito. 4 adfro) 3. Il secondo motivo di ricorso, come si è anticipato, avendo ad oggetto la qualità della motivazione riferita al calcolo della pena del reato continuato, rimane assorbito dal disposto annullamento sulla prima questione.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri. Così deciso il 17 aprile 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 5 Num. 29307 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Velletri, decidendo quale giudice dell'esecuzione ed a seguito di rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 42894 del 14/6/2023), ha accolto la richiesta della difesa di AS CA ed ha applicato la continuazione criminosa tra i reati (artt. 640, comma secondo, cod. pen., artt. 216-223 L.F. e artt. 2 e 10 L. 74/2000) oggetto della sentenza n. 721 del 30.6.2017, emessa dal GUP del Tribunale di Brescia, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1983 del 2018, divenuta irrevocabile il 19/9/2019, e il reato di cui agli artt. 216-223 L.F. oggetto della sentenza n. 903/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, irrevocabile il 13/9/2022. L'applicazione della continuazione è stata calcolata tenendo come pena base quella finale inflitta con la sentenza bresciana divenuta irrevocabile il 19.9.2019 ed aumentando per la continuazione con il reato di cui alla condanna del Tribunale di Velletri, con una rideterminazione della pena complessiva in anni sette di reclusione. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso AS CA, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di ricorso. 2.1. Il primo dei passaggi di censura del ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. ed alla determinazione della pena base della continuazione criminosa, individuata in cinque anni di reclusione, corrispondente a quella finale inflitta con la condanna emessa dal GUP presso il Tribunale di Brescia. La difesa lamenta che, trattandosi di pena conseguente, a sua volta, ad una rideterminazione per l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i plurimi capi di imputazione contestati al ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare la pena base scomponendo la continuazione interna, vale a dire sciogliendo il cumulo, ed indicando il reato più grave tra quelli unificati, sul quale poi calcolare gli aumenti per la continuazione complessivamente da disporre in fase esecutiva e, infine, la riduzione per il rito abbreviato relativo alla sentenza bresciana. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, altresì, violazione di legge per mancanza di motivazione, con conseguente nullità del provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 177 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e corrispondente vizio anche sotto il profilo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla giustificazione degli aumenti per i reati satellite della continuazione criminosa, lasciata ad una mera formula di stile, con un semplice richiamo "ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla gravità del fatto reato, nonché al comportamento criminoso complessivamente considerato"; si rappresenta il contrasto di tale modalità argomentativa rispetto agli orientamenti di legittimità sul tema, anche a Sezioni Unite. 2 La difesa lamenta, altresì, l'eccessività della misura del disposto aumento, quantificata in due anni di reclusione a fronte della richiesta di contenerla in sei mesi. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso e segnalando, altresì, quanto al secondo motivo, la necessità di motivazione specifica sui singoli aumenti per la continuazione, soprattutto se non minimali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. La questione che pone il ricorrente con la prima delle due argomentazioni difensive, assorbente rispetto a quella contenuta nel secondo motivo di ricorso, è relativa alle modalità per procedere alla determinazione della pena base nel calcolo della continuazione criminosa in fase esecutiva. Si tratta di un problema ermeneutico che è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, ha chiarito da tempo, senza instabilità interpretative, che, al fine di procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (ex multis Sez. 1, n. 17948 del 31/1/2024, S., Rv. 286261; Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale principio si deve leggere in collegamento con le affermazioni delle Sezioni Unite, che hanno dettato ulteriori regole per l'operare della continuazione nella fase esecutiva. Anzitutto, il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735). Inoltre, dovrà tenersi presente che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più 3 grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865). Infine, poiché nella fattispecie ricorre anche l'ulteriore elemento di complicazione del calcolo della sanzione per il reato continuato, costituito dalla nec:essità di determinare la riduzione di pena premiale, dovuta al rito abbreviato con cui si è definito il processo presso il Tribunale di Brescia ed il conseguente epilogo decisorio definitivo, è bene rammentare come le Sezioni Unite abbiano anche stabilito che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547). Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, anche ripercorrendo la ricostruzione della fattispecie concreta, pur se riferita ad una continuazione non in fase esecutiva, è impressa anche la metodologia del calcolo corretto da seguire in casi nei quali vi sia uno soltanto dei perni della continuazione ad essere caratterizzato da una condanna decisa a seguito di rito alternativo. 2.1. Nel caso di specie, la pena del reato continuato in fase esecutiva è stata calcolata tenendo come base quella finale inflitta con la sentenza bresciana divenuta irrevocabile il 19.9.2019, senza operare alcuno scorporo tra i reati componenti della continuazione interna di tale decisione, adottata all'esito di rito abbreviato, e senza individuare, quindi, il reato più grave di per sé, cui far seguire i successivi, complessivi aumenti;
la pena così cumulativamente assunta come base del calcolo della continuazione in fase esecutiva è stata poi aumentata applicando la disciplina ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. al reato continuato espresso nella condanna del Tribunale di Velletri (anche in questo caso con valutazione unitaria di esso, senza "scorporo"), rideterminardo la pena complessiva in anni sette di reclusione. Si tratta di un percorso decisorio evidentemente disallineato rispetto ai principi ermeneutici declinati dalla giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza impugnata, pertanto, valutati i principi sin qui riassunti, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Velletri ed il giudice dell'esecuzione dovrà attenersi alle soluzioni interpretative ed ai percorsi argomentativi già sintetizzati. Deve anche evidenziarsi che non si comprende esplicitamente, dal provvedimento impugnato, come sia stata valutata la diminuzione per il rito abbreviato relativa alla decisione irrevocabile della Corte d'Appello di Brescia (probabilmente, si è ritenuto fosse già inserita nella pena finale, erroneamente prescelta come base di calcolo), sicchè anche in questa prospettiva il provvedimento impugnato dovrà essere chiarito. 4 adfro) 3. Il secondo motivo di ricorso, come si è anticipato, avendo ad oggetto la qualità della motivazione riferita al calcolo della pena del reato continuato, rimane assorbito dal disposto annullamento sulla prima questione.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri. Così deciso il 17 aprile 2024.