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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 23/02/2026, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3093/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14879/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Isola C5 Centro Direz. 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179321117750717 TASSE AUTO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179341118081010 TASSE AUTO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1795/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv.to Difensore_1 , con ricorso notificato alla Municipia spa e alla Regione Campania impugna i seguenti atti:
1) atto d'intimazione di pagamento n. 20250002179321117750717 afferente le seguenti ingiunzioni di pagamento emesse per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2014:
- Ingiunzione n. 434002819468 di € 64,21, asseritamente notificata in data 02/11/2020
- Ingiunzione n. 434131373265 di € 232,73, asseritamente notificata in data 27/10/2020
2) atto d'intimazione di pagamento n. 20250002179341118081010 afferente le seguenti ingiunzioni di pagamento emesse per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2015:
- Ingiunzione n. 534070320994 di € 65,57, asseritamente notificata in data 26/03/2021
- Ingiunzione n. 534174805253 € 239,77, asseritamente notificata in data 26/03/2021
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimita delle intimazioni di pagamento impugnate per omessa notifica delle ingiunzioni sottese e prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste.
Si è costituita la Municipia spa, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso in ragione della regolare notifica degli atti richiamati nell'intimazioni di pagamento impugnate e di successivi atti interruttivi della prescrizione.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate per omessa notifica delle ingiunzioni in esse richiamate, con conseguente prescrizione dei crediti intimati. La censura è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass., ord. 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione delle ingiunzioni di pagamento richiamate negli atti di intimazione di pagamento impugnati. In merito alla notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, la Municipia S.p.A. ha depositato delle ricevute postali prive di indicazione del numero dell'atto oggetto di notifica, il che non consente la verifica del collegamento tra l'atto e le ricevute di notifica depositate. Per quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti con attribuzione al difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14879/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Isola C5 Centro Direz. 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179321117750717 TASSE AUTO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179341118081010 TASSE AUTO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1795/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'avv.to Difensore_1 , con ricorso notificato alla Municipia spa e alla Regione Campania impugna i seguenti atti:
1) atto d'intimazione di pagamento n. 20250002179321117750717 afferente le seguenti ingiunzioni di pagamento emesse per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2014:
- Ingiunzione n. 434002819468 di € 64,21, asseritamente notificata in data 02/11/2020
- Ingiunzione n. 434131373265 di € 232,73, asseritamente notificata in data 27/10/2020
2) atto d'intimazione di pagamento n. 20250002179341118081010 afferente le seguenti ingiunzioni di pagamento emesse per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2015:
- Ingiunzione n. 534070320994 di € 65,57, asseritamente notificata in data 26/03/2021
- Ingiunzione n. 534174805253 € 239,77, asseritamente notificata in data 26/03/2021
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimita delle intimazioni di pagamento impugnate per omessa notifica delle ingiunzioni sottese e prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste.
Si è costituita la Municipia spa, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso in ragione della regolare notifica degli atti richiamati nell'intimazioni di pagamento impugnate e di successivi atti interruttivi della prescrizione.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate per omessa notifica delle ingiunzioni in esse richiamate, con conseguente prescrizione dei crediti intimati. La censura è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass., ord. 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione delle ingiunzioni di pagamento richiamate negli atti di intimazione di pagamento impugnati. In merito alla notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, la Municipia S.p.A. ha depositato delle ricevute postali prive di indicazione del numero dell'atto oggetto di notifica, il che non consente la verifica del collegamento tra l'atto e le ricevute di notifica depositate. Per quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti con attribuzione al difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice Monocratico