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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14191/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14191/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Nicola Durazzo e dell'avv. Eloà Pellizzaro Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Stefania Martino Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Ravello in data 30/04/2005 tra il
SI. e la SI.ra , trascritto nei registri del Comune di Revello al n.3 parte II serie A Pt_1 CP_1
per l'anno 2005.
pagina 1 di 8
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Revello (CN) di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune, alle relative annotazioni
a margine dell'atto di matrimonio delle parti ed agli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 396/2000.
3. Dato atto che , nato il [...] a [...] è divenuto maggiorenne, affidare Persona_1
, nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...]_2 Persona_3
(CN) in via condivisa a entrambi i genitori, che esercitano congiuntamente la responsabilità
genitoriale, mantenendo la residenza nella casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via
Circonvallazione n. 5.
4. Assegnare la casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via Circonvallazione n. 5, intestata alla
SInora e censita ai seguenti dati catastali: foglio 69 part. 218 sub 2 cat. Parte_2
A/7 Classe 2, Vani 9, rendita catastale euro 627,70, alla SInora , genitore collocatario dei CP_1
figli, presso la quale hanno la residenza, fino al raggiungimento della maggiore età di e Per_2
e, comunque, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole. Per_3
5. Dare atto che i SI.ri e avranno diritto a tenere con sé i figli per tutto il tempo Pt_1 CP_1
in maniera libera e ampia ed in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità:
Week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarli
a scuola;
2 giorni infrasettimanali consecutivi, mercoledì e giovedì quando i ragazzi trascorrono il week-end
con la madre;
un giorno infrasettimanale, il mercoledì, quando i ragazzi trascorrono il week- end con
il padre;
durante le vacanze invernali: ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre con un genitore, e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore
durante in periodo estivo il padre potrà tenere presso di sé i figli per 15 giorni anche non
consecutivi
Le vacanze pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
altre festività: i coniugi concordano in merito all'alternanza delle restanti festività infrannuali (25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
pagina 2 di 8
6. Il SI. e la SI.ra si assumono l'obbligo di pagare singolarmente, per i giorni di Pt_1 CP_1
rispettiva competenza, le spese di ordinaria gestione di figli. Si considerano spese ordinarie, ai sensi dell'art. 1, Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di
separazione, divorzio e procedimenti e art. 316 c.c. del 15 marzo 2016, emesso dal Tribunale di
Torino: il vitto, l'abbigliamento, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i
medicinali da banco.
7. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra dal mese di gennaio 2025 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento per , e entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 Per_3
la somma mensile di Euro 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento
dell'indipendenza ed autosufficienza economica dei figli, con rivalutazione automatica annuale giusta
gli indici Istat, come per legge .
8. Le restanti spese straordinarie c.d. extra assegno in ordine alle quali si rinvia alle previsioni di cui
al Protocollo-spese Tribunale di Torino/Ordine degli Avvocati di Torino 15.3.16., saranno sostenute
dai coniugi nelle seguenti percentuali: FAUDA 60% e DELFIORE 40%.
9. Il SI. riconosce l'intero importo dell'assegno unico INPS di Euro 756,00 mensili, pari Pt_1
252,00 a figlio (valevole sino al compimento di 21 anni)integralmente alla SI.ra . CP_1
10. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra euro 6.722,84 a titolo di arretrati di Pt_1 CP_1
rivalutazione ISTAT relativi al contributo di mantenimento da agosto 2021 a novembre 2024 mediante
pagamento di nr. 2 rate di pari importo di € 3.361,42 ciascuna da versarsi la prima entro il 31/01/2025
e la seconda entro il 30/04/2025.
11. Il SInor si impegna a corrispondere alla SInora la somma di € 2.332,36, Pt_1 CP_1
relativa al contributo al mantenimento di moglie e figli per la mensilità di dicembre 2024, entro il
20/12/2024, in quanto già scaduta e ad oggi non versata.
12. Il SI. si impegna di corrispondere alla SI.ra la somma di Euro 45.000,00 Pt_1 CP_1
una tantum a titolo di assegno divorzile suddiviso in nr. 2 rate da versarsi alle seguenti scadenze:
entro il 31/01/2025 Euro 20.000,00 ed entro il 30/04/2025 Euro 25.000,00.
13. La SI.ra , a fronte del corretto adempimento dei punti ut supra da parte del CP_1 Pt_1
dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti del SI. per qualunque titolo, pretesa Pt_1
pagina 3 di 8 o causa ivi inclusa ogni eventuale iniziativa giudiziaria avente ad oggetto le attività svolte nell'ambito dell'impresa familiare.
14. Il SI. si assume l'obbligo di liberare e sgravare la SI.ra dal mutuo Pt_1 CP_1
cointestato e di tenerla comunque indenne da ogni richiesta comunque formulata, a qualunque titolo o
ragione, nei suoi confronti, relativa al mutuo cointestato.
15. Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTP e di CTU si intendono interamente compensate
tra le parti.
16. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in REVELLO, il 30/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REVELLO (atto n.
3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio , in data 18/07/2006; , in data 24/01/2008; Persona_1 Persona_2 Per_3
, in data 20/11/2009.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione personale ex art. 6 comma
2 prima parte del D.L. 132/2014 a seguito di negoziazione assistita raggiunto in data 30.07.2018 ed autorizzato in data 01.08.20218.
Con ricorso depositato il 06.08.2020 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2,
lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori confermando le condizioni di cui in separazione e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
pagina 4 di 8 All'udienza del 06.10.2022 il G.I. esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo;
il G.I.
disponeva CTU al fine di ricostruire i patrimoni e i redditi di entrambe le parti.
In data 06.04.2023, parte ricorrente instava per la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento per i figli in euro 1.200,00 mensile, oltre al 50% e nulla per la moglie ovvero in subordine la riduzione in complessivi 1200 euro per i figli e moglie oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Concesso termine alla parte convenuta per replicare, il G.I. con ordinanza del 13.07.2023 rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale.
La relazione peritale veniva depositata in data 31.10.2023.
All'udienza del 23.11.2023 parte ricorrente rilevava la presenza di vizi logici e metodologici nella CTU ed il giudice all'esito concedeva alle parti termine per interloquire sul punto.
Il giudice con ordinanza del 24.01.2024 rilevava che il CTU si era già pronunciato in ordine alle osservazioni delle parti e, ritenuto di rimettere ogni ulteriore decisione al collegio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.02.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 21/06/2024, su istanza di parte convenuta, veniva disposta l'audizione dei minori e in data 16/09/2024. Per_2 Per_3
Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, il Giudice assegnava alle parti termine perentorio fino al 16.12.2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte.
Le parti depositavano le conclusioni nel termine loro assegnato e la causa veniva rimessa al collegio con Ordinanza del 24/12/2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione personale ex art. 6 comma 2 prima parte del D.L.
132/2014 a seguito di negoziazione assistita pagina 5 di 8 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative ai minori rispondono al prevalente interesse della stessa. L'assegno divorzile una tantum posto a carico del SI. in favore della SI.ra Pt_1 CP_1
appare equo ex art. 5 comma 8 l. div.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU e di CTP, sono compensante in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REVELLO e di provvedere alle incombenze di legge.
DA' ATTO che , nato il [...] a [...] è divenuto maggiorenne, Persona_1
, nato il [...] a [...] e , nata il [...] a Persona_4 Persona_3
Cuneo (CN) in via condivisa a entrambi i genitori, che esercitano congiuntamente la responsabilità
genitoriale, mantenendo la residenza nella casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via
Circonvallazione n. 5.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via Circonvallazione n. 5, intestata alla
SInora e censita ai seguenti dati catastali: foglio 69 part. 218 sub 2 cat. A/7 Parte_2
Classe 2, Vani 9, rendita catastale euro 627,70, alla SInora , genitore collocatario dei figli, CP_1
presso la quale hanno la residenza, fino al raggiungimento della maggiore età di e e, Per_2 Per_3
comunque, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
DISPONE che i SI.ri e possano tenere con sé i figli per tutto il tempo in maniera Pt_1 CP_1
libera e ampia e, in caso di disaccordo, il padre potrà tenerli con sè secondo le seguenti modalità:
pagina 6 di 8 Week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarli a scuola;
2 giorni infrasettimanali consecutivi, mercoledì e giovedì quando i ragazzi trascorrono il week-end con la madre;
un giorno infrasettimanale, il mercoledì, quando i ragazzi trascorrono il week- end con il padre;
durante le vacanze invernali: ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre con un genitore, e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante in periodo estivo il padre potrà tenere presso di sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi;
Le vacanze pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
altre festività: i coniugi concordano in merito all'alternanza delle restanti festività infrannuali (25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
DISPONE che il SI. e la SI.ra si assumano l'obbligo di pagare singolarmente, Pt_1 CP_1
per i giorni di rispettiva competenza, le spese di ordinaria gestione di figli. Si considerano spese ordinarie, ai sensi dell'art. 1, Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti e art. 316 c.c. del 15 marzo 2016, emesso dal Tribunale
di Torino: il vitto, l'abbigliamento, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.
DISPONE che il SI. si impegni a versare alla SI.ra dal mese di gennaio 2025 a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento per , e entro e non oltre il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3
mese, la somma mensile di Euro 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento dell'indipendenza ed autosufficienza economica dei figli, con rivalutazione automatica annuale giusta gli indici Istat, come per legge.
DISPONE che le restanti spese straordinarie c.d. extra assegno in ordine alle quali si rinvia alle previsioni di cui al Protocollo-spese Tribunale di Torino/Ordine degli Avvocati di Torino 15.3.16.,
saranno sostenute dai coniugi nelle seguenti percentuali: FAUDA 60% e DELFIORE 40%.
DA' ATTO che il SI. riconosce l'intero importo dell'assegno unico INPS di Euro 756,00 Pt_1
mensili, pari 252,00 a figlio (valevole sino al compimento di 21 anni) integralmente alla SI.ra
. CP_1
pagina 7 di 8 DA' ATTO che il SI. si impegna a versare alla SI.ra euro 6.722,84 a titolo di Pt_1 CP_1
arretrati di rivalutazione ISTAT relativi al contributo di mantenimento da agosto 2021 a novembre
2024 mediante pagamento di nr. 2 rate di pari importo di € 3.361,42 ciascuna da versarsi la prima entro il 31/01/2025 e la seconda entro il 30/04/2025.
DA' ATTO che il SInor si impegna a corrispondere alla SInora la somma di € Pt_1 CP_1
2.332,36, relativa al contributo al mantenimento di moglie e figli per la mensilità di dicembre 2024,
entro il 20/12/2024, in quanto già scaduta e ad oggi non versata.
DISPONE che il SI. si impegni a corrispondere alla SI.ra la somma di Euro Pt_1 CP_1
45.000,00 una tantum a titolo di assegno divorzile suddiviso in nr. 2 rate da versarsi alle seguenti scadenze: entro il 31/01/2025 Euro 20.000,00 ed entro il 30/04/2025 Euro 25.000,00.
DA' ATTO che la SI.ra , a fronte del corretto adempimento dei punti ut supra da parte del CP_1
, dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti del SI. per qualunque Pt_1 Pt_1
titolo, pretesa o causa ivi inclusa ogni eventuale iniziativa giudiziaria avente ad oggetto le attività
svolte nell'ambito dell'impresa familiare.
DA' ATTO che il SI. si assume l'obbligo di liberare e sgravare la SI.ra dal Pt_1 CP_1
mutuo cointestato e di tenerla comunque indenne da ogni richiesta comunque formulata, a qualunque titolo o ragione, nei suoi confronti, relativa al mutuo cointestato.
DA' ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli
COMPENSA le spese processuali tra le parti, ivi comprese quelle di CTP e di CTU.
Così deciso in Torino, il 8.01.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14191/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Nicola Durazzo e dell'avv. Eloà Pellizzaro Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Stefania Martino Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Ravello in data 30/04/2005 tra il
SI. e la SI.ra , trascritto nei registri del Comune di Revello al n.3 parte II serie A Pt_1 CP_1
per l'anno 2005.
pagina 1 di 8
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Revello (CN) di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune, alle relative annotazioni
a margine dell'atto di matrimonio delle parti ed agli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 396/2000.
3. Dato atto che , nato il [...] a [...] è divenuto maggiorenne, affidare Persona_1
, nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...]_2 Persona_3
(CN) in via condivisa a entrambi i genitori, che esercitano congiuntamente la responsabilità
genitoriale, mantenendo la residenza nella casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via
Circonvallazione n. 5.
4. Assegnare la casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via Circonvallazione n. 5, intestata alla
SInora e censita ai seguenti dati catastali: foglio 69 part. 218 sub 2 cat. Parte_2
A/7 Classe 2, Vani 9, rendita catastale euro 627,70, alla SInora , genitore collocatario dei CP_1
figli, presso la quale hanno la residenza, fino al raggiungimento della maggiore età di e Per_2
e, comunque, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole. Per_3
5. Dare atto che i SI.ri e avranno diritto a tenere con sé i figli per tutto il tempo Pt_1 CP_1
in maniera libera e ampia ed in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità:
Week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarli
a scuola;
2 giorni infrasettimanali consecutivi, mercoledì e giovedì quando i ragazzi trascorrono il week-end
con la madre;
un giorno infrasettimanale, il mercoledì, quando i ragazzi trascorrono il week- end con
il padre;
durante le vacanze invernali: ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre con un genitore, e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore
durante in periodo estivo il padre potrà tenere presso di sé i figli per 15 giorni anche non
consecutivi
Le vacanze pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
altre festività: i coniugi concordano in merito all'alternanza delle restanti festività infrannuali (25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
pagina 2 di 8
6. Il SI. e la SI.ra si assumono l'obbligo di pagare singolarmente, per i giorni di Pt_1 CP_1
rispettiva competenza, le spese di ordinaria gestione di figli. Si considerano spese ordinarie, ai sensi dell'art. 1, Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di
separazione, divorzio e procedimenti e art. 316 c.c. del 15 marzo 2016, emesso dal Tribunale di
Torino: il vitto, l'abbigliamento, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i
medicinali da banco.
7. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra dal mese di gennaio 2025 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento per , e entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 Per_3
la somma mensile di Euro 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento
dell'indipendenza ed autosufficienza economica dei figli, con rivalutazione automatica annuale giusta
gli indici Istat, come per legge .
8. Le restanti spese straordinarie c.d. extra assegno in ordine alle quali si rinvia alle previsioni di cui
al Protocollo-spese Tribunale di Torino/Ordine degli Avvocati di Torino 15.3.16., saranno sostenute
dai coniugi nelle seguenti percentuali: FAUDA 60% e DELFIORE 40%.
9. Il SI. riconosce l'intero importo dell'assegno unico INPS di Euro 756,00 mensili, pari Pt_1
252,00 a figlio (valevole sino al compimento di 21 anni)integralmente alla SI.ra . CP_1
10. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra euro 6.722,84 a titolo di arretrati di Pt_1 CP_1
rivalutazione ISTAT relativi al contributo di mantenimento da agosto 2021 a novembre 2024 mediante
pagamento di nr. 2 rate di pari importo di € 3.361,42 ciascuna da versarsi la prima entro il 31/01/2025
e la seconda entro il 30/04/2025.
11. Il SInor si impegna a corrispondere alla SInora la somma di € 2.332,36, Pt_1 CP_1
relativa al contributo al mantenimento di moglie e figli per la mensilità di dicembre 2024, entro il
20/12/2024, in quanto già scaduta e ad oggi non versata.
12. Il SI. si impegna di corrispondere alla SI.ra la somma di Euro 45.000,00 Pt_1 CP_1
una tantum a titolo di assegno divorzile suddiviso in nr. 2 rate da versarsi alle seguenti scadenze:
entro il 31/01/2025 Euro 20.000,00 ed entro il 30/04/2025 Euro 25.000,00.
13. La SI.ra , a fronte del corretto adempimento dei punti ut supra da parte del CP_1 Pt_1
dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti del SI. per qualunque titolo, pretesa Pt_1
pagina 3 di 8 o causa ivi inclusa ogni eventuale iniziativa giudiziaria avente ad oggetto le attività svolte nell'ambito dell'impresa familiare.
14. Il SI. si assume l'obbligo di liberare e sgravare la SI.ra dal mutuo Pt_1 CP_1
cointestato e di tenerla comunque indenne da ogni richiesta comunque formulata, a qualunque titolo o
ragione, nei suoi confronti, relativa al mutuo cointestato.
15. Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTP e di CTU si intendono interamente compensate
tra le parti.
16. I coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in REVELLO, il 30/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REVELLO (atto n.
3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio , in data 18/07/2006; , in data 24/01/2008; Persona_1 Persona_2 Per_3
, in data 20/11/2009.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione personale ex art. 6 comma
2 prima parte del D.L. 132/2014 a seguito di negoziazione assistita raggiunto in data 30.07.2018 ed autorizzato in data 01.08.20218.
Con ricorso depositato il 06.08.2020 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2,
lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori confermando le condizioni di cui in separazione e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
pagina 4 di 8 All'udienza del 06.10.2022 il G.I. esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo;
il G.I.
disponeva CTU al fine di ricostruire i patrimoni e i redditi di entrambe le parti.
In data 06.04.2023, parte ricorrente instava per la modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento per i figli in euro 1.200,00 mensile, oltre al 50% e nulla per la moglie ovvero in subordine la riduzione in complessivi 1200 euro per i figli e moglie oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Concesso termine alla parte convenuta per replicare, il G.I. con ordinanza del 13.07.2023 rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale.
La relazione peritale veniva depositata in data 31.10.2023.
All'udienza del 23.11.2023 parte ricorrente rilevava la presenza di vizi logici e metodologici nella CTU ed il giudice all'esito concedeva alle parti termine per interloquire sul punto.
Il giudice con ordinanza del 24.01.2024 rilevava che il CTU si era già pronunciato in ordine alle osservazioni delle parti e, ritenuto di rimettere ogni ulteriore decisione al collegio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.02.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 21/06/2024, su istanza di parte convenuta, veniva disposta l'audizione dei minori e in data 16/09/2024. Per_2 Per_3
Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, il Giudice assegnava alle parti termine perentorio fino al 16.12.2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte.
Le parti depositavano le conclusioni nel termine loro assegnato e la causa veniva rimessa al collegio con Ordinanza del 24/12/2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione personale ex art. 6 comma 2 prima parte del D.L.
132/2014 a seguito di negoziazione assistita pagina 5 di 8 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative ai minori rispondono al prevalente interesse della stessa. L'assegno divorzile una tantum posto a carico del SI. in favore della SI.ra Pt_1 CP_1
appare equo ex art. 5 comma 8 l. div.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU e di CTP, sono compensante in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REVELLO e di provvedere alle incombenze di legge.
DA' ATTO che , nato il [...] a [...] è divenuto maggiorenne, Persona_1
, nato il [...] a [...] e , nata il [...] a Persona_4 Persona_3
Cuneo (CN) in via condivisa a entrambi i genitori, che esercitano congiuntamente la responsabilità
genitoriale, mantenendo la residenza nella casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via
Circonvallazione n. 5.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Villafranca Piemonte, Via Circonvallazione n. 5, intestata alla
SInora e censita ai seguenti dati catastali: foglio 69 part. 218 sub 2 cat. A/7 Parte_2
Classe 2, Vani 9, rendita catastale euro 627,70, alla SInora , genitore collocatario dei figli, CP_1
presso la quale hanno la residenza, fino al raggiungimento della maggiore età di e e, Per_2 Per_3
comunque, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
DISPONE che i SI.ri e possano tenere con sé i figli per tutto il tempo in maniera Pt_1 CP_1
libera e ampia e, in caso di disaccordo, il padre potrà tenerli con sè secondo le seguenti modalità:
pagina 6 di 8 Week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarli a scuola;
2 giorni infrasettimanali consecutivi, mercoledì e giovedì quando i ragazzi trascorrono il week-end con la madre;
un giorno infrasettimanale, il mercoledì, quando i ragazzi trascorrono il week- end con il padre;
durante le vacanze invernali: ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre con un genitore, e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante in periodo estivo il padre potrà tenere presso di sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi;
Le vacanze pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
altre festività: i coniugi concordano in merito all'alternanza delle restanti festività infrannuali (25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
DISPONE che il SI. e la SI.ra si assumano l'obbligo di pagare singolarmente, Pt_1 CP_1
per i giorni di rispettiva competenza, le spese di ordinaria gestione di figli. Si considerano spese ordinarie, ai sensi dell'art. 1, Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti e art. 316 c.c. del 15 marzo 2016, emesso dal Tribunale
di Torino: il vitto, l'abbigliamento, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.
DISPONE che il SI. si impegni a versare alla SI.ra dal mese di gennaio 2025 a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento per , e entro e non oltre il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3
mese, la somma mensile di Euro 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento dell'indipendenza ed autosufficienza economica dei figli, con rivalutazione automatica annuale giusta gli indici Istat, come per legge.
DISPONE che le restanti spese straordinarie c.d. extra assegno in ordine alle quali si rinvia alle previsioni di cui al Protocollo-spese Tribunale di Torino/Ordine degli Avvocati di Torino 15.3.16.,
saranno sostenute dai coniugi nelle seguenti percentuali: FAUDA 60% e DELFIORE 40%.
DA' ATTO che il SI. riconosce l'intero importo dell'assegno unico INPS di Euro 756,00 Pt_1
mensili, pari 252,00 a figlio (valevole sino al compimento di 21 anni) integralmente alla SI.ra
. CP_1
pagina 7 di 8 DA' ATTO che il SI. si impegna a versare alla SI.ra euro 6.722,84 a titolo di Pt_1 CP_1
arretrati di rivalutazione ISTAT relativi al contributo di mantenimento da agosto 2021 a novembre
2024 mediante pagamento di nr. 2 rate di pari importo di € 3.361,42 ciascuna da versarsi la prima entro il 31/01/2025 e la seconda entro il 30/04/2025.
DA' ATTO che il SInor si impegna a corrispondere alla SInora la somma di € Pt_1 CP_1
2.332,36, relativa al contributo al mantenimento di moglie e figli per la mensilità di dicembre 2024,
entro il 20/12/2024, in quanto già scaduta e ad oggi non versata.
DISPONE che il SI. si impegni a corrispondere alla SI.ra la somma di Euro Pt_1 CP_1
45.000,00 una tantum a titolo di assegno divorzile suddiviso in nr. 2 rate da versarsi alle seguenti scadenze: entro il 31/01/2025 Euro 20.000,00 ed entro il 30/04/2025 Euro 25.000,00.
DA' ATTO che la SI.ra , a fronte del corretto adempimento dei punti ut supra da parte del CP_1
, dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti del SI. per qualunque Pt_1 Pt_1
titolo, pretesa o causa ivi inclusa ogni eventuale iniziativa giudiziaria avente ad oggetto le attività
svolte nell'ambito dell'impresa familiare.
DA' ATTO che il SI. si assume l'obbligo di liberare e sgravare la SI.ra dal Pt_1 CP_1
mutuo cointestato e di tenerla comunque indenne da ogni richiesta comunque formulata, a qualunque titolo o ragione, nei suoi confronti, relativa al mutuo cointestato.
DA' ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli
COMPENSA le spese processuali tra le parti, ivi comprese quelle di CTP e di CTU.
Così deciso in Torino, il 8.01.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
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