Art. 3.
Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522 , salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa.
Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522 , salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa.