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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2099/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 9.10.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CONCONI VALERIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Clivio (VA), via Cantello n. 33/1, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio degli avv.ti ARTURI JACOPO e BIANCHI ANDREA, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Varese, Corso Matteotti n. 53, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
12.11.2024);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 26.3.2025)
“- Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la mamma e assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Cantello, via Volta n.
9/R;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso e migliore accordo assunto tra i genitori, a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00 circa prima di cena;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna per un giorno, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle 19.00 prima di cena;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna per due giorni, indicativamente il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle 19.00 prima di cena;
- per quanto riguarda le vacanze Pasquali, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del giovedì santo alle ore
21.00 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21.00 della domenica di Pasqua alle ore 21.00 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- per quanto riguarda le vacanze Natalizie, secondo le regole dell'alternanza, dalle ore 14.00 del 23.12 alle ore 21.00 del 30.12, gli anni dispari, e dalle ore 14.00 del 30.12 alle ore 21.00 del 06.01, gli anni pari;
- durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo dei genitori sulle date da assumere entro il 30 Aprile di ogni anno;
- Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il CP_1 versamento dell'importo di euro 400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, con decorrenza dal rateo del mese di aprile 2025, oltre a rivalutazione annuale
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso avanti al
Tribunale di Varese;
assegno unico percepito integralmente dalla madre;
- Il sig. si impegna ad asportare dalla casa familiare i propri effetti personali CP_1
entro quattro mesi dalla odierna udienza;
- Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 4
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
affidare il figlio minore (11.11.2016) ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1
madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento dell'importo mensile di euro Per_1
1.500,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie, nonché di disporre che gli assegni familiari siano percepiti integralmente dalla madre.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alle prospettazioni della Controparte_1
ricorrente in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 300,00 mensili, Per_1
oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24.1.2025 il Giudice relatore differiva la prima udienza, su richiesta della parte ricorrente, al fine di consentire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare, quindi all'udienza del 26.3.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore appaiono infatti tali da garantire allo stesso l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative al figlio, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse del medesimo.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 9.10.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CONCONI VALERIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Clivio (VA), via Cantello n. 33/1, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio degli avv.ti ARTURI JACOPO e BIANCHI ANDREA, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Varese, Corso Matteotti n. 53, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
12.11.2024);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 26.3.2025)
“- Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la mamma e assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Cantello, via Volta n.
9/R;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso e migliore accordo assunto tra i genitori, a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00 circa prima di cena;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna per un giorno, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle 19.00 prima di cena;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna per due giorni, indicativamente il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle 19.00 prima di cena;
- per quanto riguarda le vacanze Pasquali, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del giovedì santo alle ore
21.00 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21.00 della domenica di Pasqua alle ore 21.00 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- per quanto riguarda le vacanze Natalizie, secondo le regole dell'alternanza, dalle ore 14.00 del 23.12 alle ore 21.00 del 30.12, gli anni dispari, e dalle ore 14.00 del 30.12 alle ore 21.00 del 06.01, gli anni pari;
- durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo dei genitori sulle date da assumere entro il 30 Aprile di ogni anno;
- Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il CP_1 versamento dell'importo di euro 400,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, con decorrenza dal rateo del mese di aprile 2025, oltre a rivalutazione annuale
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in uso avanti al
Tribunale di Varese;
assegno unico percepito integralmente dalla madre;
- Il sig. si impegna ad asportare dalla casa familiare i propri effetti personali CP_1
entro quattro mesi dalla odierna udienza;
- Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 4
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
affidare il figlio minore (11.11.2016) ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1
madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il versamento dell'importo mensile di euro Per_1
1.500,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie, nonché di disporre che gli assegni familiari siano percepiti integralmente dalla madre.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alle prospettazioni della Controparte_1
ricorrente in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 300,00 mensili, Per_1
oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24.1.2025 il Giudice relatore differiva la prima udienza, su richiesta della parte ricorrente, al fine di consentire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare, quindi all'udienza del 26.3.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore appaiono infatti tali da garantire allo stesso l'accesso ad una effettiva bigenitorialità
e le statuizioni economiche relative al figlio, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse del medesimo.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4