Art. 2.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.