Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1987, n. 68
Articolo 2
Versione
24 marzo 1987
Art. 1. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1986, il contributo annuo in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC), stabilito in lire 35 milioni dalla legge 6 giugno 1973, n. 322 , ed elevato a lire 90 milioni dalla legge 14 dicembre 1979, n. 641 , e' ulteriormente elevato a lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Centro invia annualmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'esercizio nonche' una copia del relativo bilancio.
NOTE

Note all' art. 1:
- La legge n. 322/1973 riguarda la concessione al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) di un contributo annuo a carico dello Stato nella misura indicata dalla legge qui pubblicata.
- La legge n. 641/1979 dispone l'aumento del predetto contributo annuo a carico dello Stato nella misura indicata dalla presente legge.
Entrata in vigore il 24 marzo 1987