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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, AT
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2022 depositato il 14/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1519 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso in data 31-03-2021 e notificato in data 24-09-21, per omesso versamento della imposta IMU per l'annualità 2016.
La pretesa tributaria ammonta a €. 395.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
Il particolare, per insussistenza dei presupposti impositivi per non essere proprietaria di alcun bene nel
Comune di Lesina.
Il Comune di Lesina, ente impositore, si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente non argomenta sull'eccezione della proprietà del bene, facendo rilevare che i dati sono stati attinti presso l'Ufficio del Catasto oggi ufficio per il territorio
All'udienza del 12gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Per giurisprudenza costante i dati acquisibili dall'Ufficio del Territorio ( ex Catasto) costituiscono una prova della titolarità dell'immobile in capo alla contribuente, obbligata al pagamento dell'IMU, sulla base di una presunzione di fatto. (Cass. Civ. Ordinanza n. 26376/2021).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese. La Corte rigetta e compensa.
P.Q.M.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, AT
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2022 depositato il 14/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1519 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso in data 31-03-2021 e notificato in data 24-09-21, per omesso versamento della imposta IMU per l'annualità 2016.
La pretesa tributaria ammonta a €. 395.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
Il particolare, per insussistenza dei presupposti impositivi per non essere proprietaria di alcun bene nel
Comune di Lesina.
Il Comune di Lesina, ente impositore, si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente non argomenta sull'eccezione della proprietà del bene, facendo rilevare che i dati sono stati attinti presso l'Ufficio del Catasto oggi ufficio per il territorio
All'udienza del 12gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Per giurisprudenza costante i dati acquisibili dall'Ufficio del Territorio ( ex Catasto) costituiscono una prova della titolarità dell'immobile in capo alla contribuente, obbligata al pagamento dell'IMU, sulla base di una presunzione di fatto. (Cass. Civ. Ordinanza n. 26376/2021).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese. La Corte rigetta e compensa.
P.Q.M.