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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RG 10982/2023
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10982 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], cod. fisc. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola LANZARA presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] e residente in CP_1
Casavatore (NA), alla via Contrada Cassano n. 7, cod. fisc.
pagi na 1 di 9 , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa DI C.F._2
CAPRIO presso cui studio elettivamente domicilia;
RESISTENTE
E
Avv. Rosalba Rocco, curatrice speciale della minore
[...]
(Cod. fisc. ) nata il 18 Persona_1 C.F._3
giugno 2008 a Castellammare di Stabia (Na), residente presso la dimora materna sita in Casavatore (Na) alla via Contrada Cassano n. 7 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalba Rocco, nella qualità di curatore speciale e difensore, che la rappresenta e difende giusto provvedimento di nomina del 17 ottobre 2024;
NONCHE' con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/12/2023, chiedeva Parte_1
pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Nocera Superiore (SA) il 20/10/2003 (Atto n. 108, CP_1
Parte II, Serie A – anno 2003 – Comune di Nocera Superiore) riferendo che tra le parti era intervenuta separazione consensuale mediante la procedura della negoziazione assistita, con accordo ex art. 6 c. 2 D.L. 132/14 che riceveva il nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 26 maggio 2021 e veniva ritualmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Nocera Superiore (Atto
n. 30, Parte II, Serie C, Anno 2021).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti è nata l'unica figlia Pt_1
pagi na 2 di 9 nata il [...] a [...] Persona_1
(Na) e, nel merito, chiedeva:
- Pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 12 della Legge n.
898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto in Nocera Superiore
(SA) in data 20 ottobre 2003 (Anno 2003 – Atto n. 108, Parte II, Serie A) dai signori , nato il [...] a [...], Parte_1
ed nata il [...] a [...]; CP_1
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera
Superiore di annotare e trascrivere l'emananda sentenza;
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Nocera
Superiore (SA), alla via Iroma n. 107, di esclusiva proprietà del ricorrente, al sig. , come già disposto nell'accordo di separazione dei Parte_1
coniugi;
- Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre;
- Ridefinire il calendario di visite alla minore per il sig.
[...]
, genitore non collocatario, secondo quanto dettagliatamente Pt_1
indicato in ricorso;
- Disporre, a carico del sig. un assegno di Parte_1
mantenimento in favore della figlia pari ad € Persona_1
200,00 mensili, da versarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative e straordinarie previamente concordate e documentate;
- Ammonire - ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c. - la sig.ra ordinando alla stessa il puntuale rispetto della disciplina dell'affido CP_1
pagi na 3 di 9 condiviso nonché dell'importantissimo ruolo genitoriale del sig. , Pt_1
con l'espresso invito a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole;
- Prevedere altresì la condanna della signora a corrispondere una CP_1
somma di denaro per ogni comportamento ostativo specificamente individuato dal Tribunale, tenuto conto anche della durata nel tempo dell'inadempimento;
- Adottare ogni altro provvedimento utile nell'interesse della minore
- vittoria di spese con attribuzione.
La parte resistente si costituiva deducendo che il CP_1
ricorrente era stato sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e, nel merito, chiedendo: Persona_1
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con tutti i conseguenziali provvedimenti in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del sig.
[...]
nei confronti della figlia Pt_1 Persona_1
- in subordine, disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del padre stante la condotta del nell'interesse della figlia;
Pt_1
- ancora, in subordine, disporre l'affido esclusivo della minore alla madre individuando ogni misura a tutela del benessere della minore;
- Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento Parte_1
pari ad € 500,00 per la figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico -sportive come da
Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
pagi na 4 di 9 - Disporre l'audizione della minore condotta anche a Persona_1
mezzo di un ausiliario tecnico CTU dotato di specifiche competenze in materia di psicologia e/o in psichiatria infantile.
- vittoria di spese con attribuzione.
La Giudice relatrice, sentite le parti all'udienza del 26/3/2025, con ordinanza del 4/4/2024, a scioglimento della riserva assunta, prendeva atto della sospensione dalla responsabilità genitoriale del ricorrente da parte del Tribunale per i Minorenni di Napoli, rigettava le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti costituite per le ragioni ivi illustrate, che il
Collegio in questa sede fa proprie, confermando le conseguenti statuizioni e, confermando le condizioni di cui alla separazione in merito a diritto di visita del genitore non collocatario e contributi economici al mantenimento della minore, rinviava per verificare l'esito del procedimento de responsabilitate, iniziato sotto la vigenza dell'art. 38 disp. att. c.p.c. precedente formulazione e, pertanto, non trasmesso per vis actractiva a questo Ufficio.
Con ordinanza del 17/10/2024 la Giudice relatrice, preso atto della sopravvenuta decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore intervenuta con sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli resa il 5/9/2024 nell'ambito del procedimento n.
116/2023 V.G., nominava curatrice speciale della minore nel presente procedimento l'Avv. Rosalba Rocco e rinviava per consentirne la costituzione.
L'Avv. Rocco si costituiva nell'interesse di Persona_1
chiedendo:
[...]
- di confermare la pronunziata decadenza del sig. dalla Parte_1
pagi na 5 di 9 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
nata a [...] il [...] Persona_1
giusto decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 5 settembre 2024;
- quanto agli incontri padre/figlia nulla disporre rimettendo alla decisione della minore ed alla sua capacità di autodeterminazione un eventuale ripristino degli stessi;
- quanto all'ascolto della minore, dare atto che la di lei volontà è stata manifestata nel corso dell'udienza svoltasi dinanzi al G.O., dott. Vincenzo
D'Auria (cfr. verbale udienza 20 giugno 2024) e reiterata dinanzi agli operatori, nonché alla scrivente;
- in ordine agli aspetti patrimoniali rigettare la richiesta di modifica in peius dell'assegno in favore della minore, concordato tra le parti nel maggio del 2021 in € 350,00, tenuto conto sia delle crescenti esigenze di nonché della necessità di rivalutare l'importo calcolando Per_1
l'adeguamento quanto meno secondo il corrente indice ISTAT.
Con ordinanza del 7/2/2025, la Giudice relatrice nel frattempo intervenuta nella titolarità del ruolo, rinviava la causa per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. e, con ordinanza del
29/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di omologa dell'accordo di pagi na 6 di 9 separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alla minore il Collegio in primo Persona_1
luogo condivide e conferma la decisione della Giudice relatrice di non procedere all'ascolto della giovane, già sentita dal Tribunale per i minorenni nell'ambito del procedimento sopra indicato, conclusosi con la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e ove la minore, come da verbali e relazioni dei SS in atti, ha manifestato una solida e inscalfibile chiusura nei confronti della figura paterna in conseguenza delle condotte che hanno dato la stura al procedimento de responsabilitate e debitamente valutate in quell'ambito.
Il Tribunale, in questa sede, non può che prendere atto che il ricorrente
è decaduto dalla responsabilità genitoriale e che, Parte_1
pertanto, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore è la madre, odierna Persona_1
resistente, CP_1
Si ritiene, ciò posto, nel preminente interesse della predetta minore evitarle ulteriori contatti con l' che si sarebbero rilevati, peraltro, superflui, CP_2
in quanto non vi è nulla da provvedere, in questa sede, in ordine all'affido e, quanto al regime di incontri con il padre decaduto, ritiene il Collegio che corrisponda all'interesse della minori lasciarli alla volontà della stessa, stante il rifiuto evincibile dagli atti del procedimento minorile, di cui si è detto, nonché l'età della minore stessa, diciassettenne e, pertanto, in grado di maturare una personale determinazione in ordine ai rapporti con la figura paterna che va rispettata.
pagi na 7 di 9 Cionondimeno, si ritiene nell'interesse della minore disporre la prosecuzione del sostegno psicologico, se ella volontariamente vi aderirà, mediante i Servizi sociali di Casoria che all'uopo si incaricano, anche mediante la ASL territoriale.
In merito alle ulteriori domande, si confermano le statuizioni assunte in via provvisoria dalla Giudice delegata in merito al contributo al mantenimento della figlia minore, certamente dovuto anche dal padre decaduto, che si conferma nel quantum in euro 350,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT e oltre alle spese straordinarie al
50% da corrispondersi secondo quanto statuito nel Protocollo stipulato in data 25/10/2019 dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord e dal
Presidente del locale Consiglio dell'Ordine.
Sono da rigettare, infatti, le reciproche domande avanzate dal ricorrente e dalla resistente, rispettivamente di diminuzione e di aumento del mantenimento, non essendo stato provato, in ragione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie di cui si è detto supra alcuna sopravvenienza in fatto idonea a giustificarne una rimodulazione in un senso o nell'altro.
Nulla è a disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare al ricorrente, non sussistendone i presupposti di legge ex art. 337 sexies cod. civ. e seguendo le ordinarie regole della proprietà immobiliare.
Si ritiene infine di compensare le spese, stante la reciproca soccombenza in ordine alle domande di contributo economico.
P.Q.M.
pagi na 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e in Nocera Superiore (SA) il Parte_1 CP_1
20/10/2003 (Atto n. 108, Parte II, Serie A – anno 2003 – Comune di
Nocera Superiore); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera
Superiore per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
determina in euro 350,00 a carico del ricorrente, quale padre decaduto dalla responsabilità genitoriale, il contributo per il mantenimento della minore disponendo che l'assegno venga Persona_1
versato su conto corrente bancario della resistente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 25/10/20219
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
Rigetta per il resto.
Spese compensate.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 14/7/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 9 di 9