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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1639/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T4005912012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T4005912012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T4005912012 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1399/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 5 aprile 2024 e depositato il 3 maggio 2024, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400004419000 ricevuta in notificazione in data 20.03.2024, limitatamente al presupposto avviso d'accertamento n.
TDY01T400591/2012 (riferimento interno n. 63012009513459009000) asseritamente notificato in data
21.05.2012 e recante la somma pari ad euro 50.113,24 (comprensiva di interessi e sanzioni) per asserito omesso versamento di IRPEF per l'anno di imposta 2008, nonché all'ulteriore presupposta cartella di pagamento n. 03020130004862718000asseritamente notificata in data 18.09.2013 e recante la somma complessiva pari ad euro 46.154,84 (comprensiva di interessi e sanzioni) per asserito omesso versamento di IRPEF per gli anni di imposta 2006 e 2007.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
1. NULLITA' E/O ANNULLABILITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMINISTRATIVO PER NULLITA' DELLA NOTIFICAZIONE DEI PRESUPPOSTI ATTI: AVVISO
D'ACCERTAMENTO N. TDY01T400591/2012 E CARTELLA DI PAGAMENTO
N.03020130004862718000. CONSEGUENTE INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE RELATIVE
PRETESE E DELLE SANZIONI ED INTERESSI IN ASSENZA DI VALIDI ATTI INTERRUTTIVI. IN SUBORDINE ULTERIORE INTERVENUTA PRESCRZIONE INTERMEDIA CON RIFERIMENTO ALLE
PRETESE CONTENUTE NEL PRESUPPOSTO AVVISO DI ACCERTAMENTO TDY01T400591/2012
PER INESISTENZA DI ULTERIORI ATTI INTERRUTTIVI.
2. INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PRETESA NELLA CARTELLA N.
03020130004862718000 PRESUPPOSTA DALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMINISTRATIVO E RELATIVA AD IRPEF PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2006 E 2007.
ASSENZA DI TITOLARITA' NEL RICORRENTE NELL'ANNO 2006 E SINO AL SETTEMBRE 2007, DI
FONTI DI REDDITO DA CUI POTESSE SCATURIRE L'ESOSO DEBITO IRPEF TE.
Si è costituito in giudizio l'A.R., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 5 agosto 2024, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, considerato che, come documentato, ha effettuato la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 24/10/2025 è stata emessa ord. n. 1195/2025, Sez. 2, con la quale, accertata la mancata notifica del ricorso alla Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, parte necessaria del giudizio e premessa la necessità di garantire il pieno contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis
Dlvo 546/1992, veniva ordinata la chiamata in causa del terzo Agenzia delle entrate – Direzione
Provinciale di Catanzaro, onerandone le parti, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis Dlvo 546/1992, con la notificazione alla stessa del ricorso introduttivo con annessi allegati e di ogni altro atto della ricorrente entro l'udienza fissata al 18 novembre 2025, ore 11,00.
Il ricorrente provvedeva a notificare in data 5 novembre 2025 alla Agenzia delle entrate – Direzione
Provinciale di Catanzaro copia del ricorso e degli annessi documenti.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al difetto dei presupposti atti di accertamento, la censura è destituita di fondamento atteso che costituisce principio consolidato dal quale non v'è motivo di discostarsi in base al quale il contribuente deve far valere tale nullità impugnando l'atto impositivo o di riscossione immediatamente lesivo e non già
l'ulteriore atto di riscossione o esecutivo (si cfr. S.C. Cass. civ., Sez. V, Ord., 29/05/2025, n. 14453). Nel caso di specie e come dimostrato, l'atto impugnato costituisce non certo il primo della fase della riscossione, successivo all'accertamento, bensì l'ultimo di una lunga teoria di atti tesi alla riscossione. E' stata poi dimostrata l'avvenuta notifica di tutti gli atti di riscossione presupposti di quello impugnato.
Destituita di fondamento è parimenti l'eccezione di prescrizione, accertata l'esistenza degli ulteriori atti interruttivi depositati dall'Agente della riscossione. In ogni caso, sussiste l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddetti atti presupposti, ivi comprese quella attinente alla prescrizione e alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione. In ogni caso i suddetti termini sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati e della sospensione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr. S.C. ord. 960 del
15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Senza tener conto del fatto che per gli atti afferenti l'IRPEF vale la prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 4.500,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1639/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400004419000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T4005912012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T4005912012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T4005912012 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130004862718000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1399/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 5 aprile 2024 e depositato il 3 maggio 2024, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400004419000 ricevuta in notificazione in data 20.03.2024, limitatamente al presupposto avviso d'accertamento n.
TDY01T400591/2012 (riferimento interno n. 63012009513459009000) asseritamente notificato in data
21.05.2012 e recante la somma pari ad euro 50.113,24 (comprensiva di interessi e sanzioni) per asserito omesso versamento di IRPEF per l'anno di imposta 2008, nonché all'ulteriore presupposta cartella di pagamento n. 03020130004862718000asseritamente notificata in data 18.09.2013 e recante la somma complessiva pari ad euro 46.154,84 (comprensiva di interessi e sanzioni) per asserito omesso versamento di IRPEF per gli anni di imposta 2006 e 2007.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
1. NULLITA' E/O ANNULLABILITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMINISTRATIVO PER NULLITA' DELLA NOTIFICAZIONE DEI PRESUPPOSTI ATTI: AVVISO
D'ACCERTAMENTO N. TDY01T400591/2012 E CARTELLA DI PAGAMENTO
N.03020130004862718000. CONSEGUENTE INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE RELATIVE
PRETESE E DELLE SANZIONI ED INTERESSI IN ASSENZA DI VALIDI ATTI INTERRUTTIVI. IN SUBORDINE ULTERIORE INTERVENUTA PRESCRZIONE INTERMEDIA CON RIFERIMENTO ALLE
PRETESE CONTENUTE NEL PRESUPPOSTO AVVISO DI ACCERTAMENTO TDY01T400591/2012
PER INESISTENZA DI ULTERIORI ATTI INTERRUTTIVI.
2. INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PRETESA NELLA CARTELLA N.
03020130004862718000 PRESUPPOSTA DALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMINISTRATIVO E RELATIVA AD IRPEF PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2006 E 2007.
ASSENZA DI TITOLARITA' NEL RICORRENTE NELL'ANNO 2006 E SINO AL SETTEMBRE 2007, DI
FONTI DI REDDITO DA CUI POTESSE SCATURIRE L'ESOSO DEBITO IRPEF TE.
Si è costituito in giudizio l'A.R., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 5 agosto 2024, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, considerato che, come documentato, ha effettuato la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 24/10/2025 è stata emessa ord. n. 1195/2025, Sez. 2, con la quale, accertata la mancata notifica del ricorso alla Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, parte necessaria del giudizio e premessa la necessità di garantire il pieno contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis
Dlvo 546/1992, veniva ordinata la chiamata in causa del terzo Agenzia delle entrate – Direzione
Provinciale di Catanzaro, onerandone le parti, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis Dlvo 546/1992, con la notificazione alla stessa del ricorso introduttivo con annessi allegati e di ogni altro atto della ricorrente entro l'udienza fissata al 18 novembre 2025, ore 11,00.
Il ricorrente provvedeva a notificare in data 5 novembre 2025 alla Agenzia delle entrate – Direzione
Provinciale di Catanzaro copia del ricorso e degli annessi documenti.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al difetto dei presupposti atti di accertamento, la censura è destituita di fondamento atteso che costituisce principio consolidato dal quale non v'è motivo di discostarsi in base al quale il contribuente deve far valere tale nullità impugnando l'atto impositivo o di riscossione immediatamente lesivo e non già
l'ulteriore atto di riscossione o esecutivo (si cfr. S.C. Cass. civ., Sez. V, Ord., 29/05/2025, n. 14453). Nel caso di specie e come dimostrato, l'atto impugnato costituisce non certo il primo della fase della riscossione, successivo all'accertamento, bensì l'ultimo di una lunga teoria di atti tesi alla riscossione. E' stata poi dimostrata l'avvenuta notifica di tutti gli atti di riscossione presupposti di quello impugnato.
Destituita di fondamento è parimenti l'eccezione di prescrizione, accertata l'esistenza degli ulteriori atti interruttivi depositati dall'Agente della riscossione. In ogni caso, sussiste l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddetti atti presupposti, ivi comprese quella attinente alla prescrizione e alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione. In ogni caso i suddetti termini sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati e della sospensione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr. S.C. ord. 960 del
15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Senza tener conto del fatto che per gli atti afferenti l'IRPEF vale la prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 4.500,00.