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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11230/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/10/2025 da
con il proc. e dom. avv. AGOSTO Parte_1 Parte_2
DAVIDE avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge;
consensuale
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 06.10.2012), Per_1
(il 16.02.2016) e (il 10.02.2021), tutti minorenni;
Per_2 Per_3
- preso atto degli accordi tra i coniugi conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 04/08/2012 in
DI (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 92, parte 1, dell'anno 2012, tra e Parte_1
, alle seguenti condizioni: Parte_2
1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli, , , ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le previsioni dell'art. 337-ter c.c., concordando le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute e richiamandosi a quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.
2. Dispone il collocamento dei figli minori presso la residenza materna.
3. Dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana nelle giornate da stabilire volta per volta previo preavviso, anche telefonico, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 con facoltà di sentirli telefonicamente ogni giorno, nonché tenerli con sé un week end alternato da venerdì sera (ore18:00), con prelievo dalla residenza della madre, alla domenica sera, e riconsegna alla madre entro le ore 20:00.
4. Per quanto riguarda le vacanze Natalizie e Pasquali dispone che i minori trascorrano metà del periodo con la madre e metà con il padre;
in ogni caso nei giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua, Capodanno, lunedì di Pasqua
e nei compleanni dei minori, ad anni alterni, salvo diversi accordi presi tra i due genitori.
5. Per quanto riguarda le vacanze estive dispone che i figli trascorrano con il padre quindici giorni e quindici giorni con la madre.
6. Dispone che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli minori, entro il giorno venti di ogni mese, in via anticipata, la somma mensile di € 100,00 per figlio per un totale di €
2 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c della sig.ra . Parte_1
7. dà atto che gli assegni famigliari e/o assegno unico resteranno nella disponibilità della sig.ra . Parte_1
8. Le spese straordinarie necessarie per i figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come indicato e disciplinato dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia sez. di Udine depositato al Tribunale di Udine il 28.08.15 prot. N.
3477/15.
9. Dà atto che i coniugi danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità valide per l'espatrio anche a favore dei figli minori.
10. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 92, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 27.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11230/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/10/2025 da
con il proc. e dom. avv. AGOSTO Parte_1 Parte_2
DAVIDE avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge;
consensuale
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 06.10.2012), Per_1
(il 16.02.2016) e (il 10.02.2021), tutti minorenni;
Per_2 Per_3
- preso atto degli accordi tra i coniugi conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 04/08/2012 in
DI (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 92, parte 1, dell'anno 2012, tra e Parte_1
, alle seguenti condizioni: Parte_2
1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli, , , ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le previsioni dell'art. 337-ter c.c., concordando le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute e richiamandosi a quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.
2. Dispone il collocamento dei figli minori presso la residenza materna.
3. Dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana nelle giornate da stabilire volta per volta previo preavviso, anche telefonico, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 con facoltà di sentirli telefonicamente ogni giorno, nonché tenerli con sé un week end alternato da venerdì sera (ore18:00), con prelievo dalla residenza della madre, alla domenica sera, e riconsegna alla madre entro le ore 20:00.
4. Per quanto riguarda le vacanze Natalizie e Pasquali dispone che i minori trascorrano metà del periodo con la madre e metà con il padre;
in ogni caso nei giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua, Capodanno, lunedì di Pasqua
e nei compleanni dei minori, ad anni alterni, salvo diversi accordi presi tra i due genitori.
5. Per quanto riguarda le vacanze estive dispone che i figli trascorrano con il padre quindici giorni e quindici giorni con la madre.
6. Dispone che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli minori, entro il giorno venti di ogni mese, in via anticipata, la somma mensile di € 100,00 per figlio per un totale di €
2 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c della sig.ra . Parte_1
7. dà atto che gli assegni famigliari e/o assegno unico resteranno nella disponibilità della sig.ra . Parte_1
8. Le spese straordinarie necessarie per i figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come indicato e disciplinato dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia sez. di Udine depositato al Tribunale di Udine il 28.08.15 prot. N.
3477/15.
9. Dà atto che i coniugi danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità valide per l'espatrio anche a favore dei figli minori.
10. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 92, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 27.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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