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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12899 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.16122 /2023 R.G.A.C.
TRA
Pt_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. TAVERNESE MARCO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E Controparte_1
[...] elettivamente domiciliato in Roma,via presso lo studio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
Pt_2
Contumace
all'esito dell'udienza del 4.12.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.5.2023 Parte_3 premesso di essere stato detenuto presso la Casa Circondariale “A. Graziano” e Casa di Reclusione di S. Controparte_2
Gimignano dove era ancora detenuto al momento della redazione del ricorso, esponeva che durante la detenzione aveva svolto attività lavorativa in favore dell'Amministrazione, svolgendo le mansioni che specificava e percependo le retribuzioni che indicava, specificando che le stesse erano state pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel '93, senza alcun adeguamento dei rispettivi importi ai 2/3 degli incrementi contrattuali via via succedutisi nel tempo al momento di esecuzione delle singole attività lavorative svolte. In punto di diritto richiamava in particolare l'art. 22 L.354/75 e sosteneva che le tariffe sindacali non erano state adeguate. Concludeva chiedendo:
“(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 2.017,43 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 129,88 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 2.147,31 (duemilacentoquarantasette/31), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa Si costituiva il contestando quanto Controparte_1 sostenuto dalla controparte e concludeva chiedendo respingersi il ricorso. L' non si costituiva e se ne dichiara la contumacia. Pt_2
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Aderendo a quanto affermato da altri Giudici, deve ritenersi la competenza territoriale del giudice adito,, “alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12205 dell'8.5.19; ordinanza n. 18309 del 17.08.2009) la quale ha stabilito che alle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari non è applicabile il criterio della competenza funzionale di cui all'art. 413 quinto comma, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di pubblico impiego, ma i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., svolgendosi tali prestazioni sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari – nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato. “Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il Controparte_1 quale per il tramite del Dipartim ne Penitenziaria, esercita il ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli isti-tuti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413 secondo coma, c.p.c. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo dove essa viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice” . ( Cfr. Sent. N.2639/2019 del Tribunale di Roma) Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento. Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di prescrizione, non decorrendo la stessa in costanza di rapporto. Al riguardo deve, inoltre, osservarsi che chi eccepisce un fatto interruttivo della prescrizione ha l'onere di darne dimostrazione e, pertanto, il Ministero aveva l'onere di provare che l'attività lavorativa dedotta in giudizio non derivasse da un unico rapporto di lavoro, ma fosse esecuzione di distinti rapporti di lavoro. Nel caso di specie, poi, non risultano provate le modalità di cessazione dei vari asseriti rapporti. Quanto al merito, si osserva che il non aveva ancora CP_1 provveduto – relativamente ai periodi di cui è causa – all'adeguamento e/o aggiornamento delle tabelle relative alle mercedi spettanti ai detenuti per il lavoro svolto e, pertanto, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'adeguamento delle stesse ed al pagamento delle corrispondenti differenze tra quanto dovuto e quanto corrisposto. La parte convenuta, nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente con riferimento al mancato pagamento di quanto dovuto nel periodo indicato in ricorso. Deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa non ha specificamente contestato i conteggi prodotti dalla controparte, limitandosi ad affermare una generica non debenza di alcune voci richieste. Al riguardo si condivide quanto affermato da altri Giudici, secondo i quali il riferimento al “trattamento economico” del CCNL, nell'art. 22 L.354/75,proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento. ( Cfr. C.d.A. Roma n. 1007/2023) Le buste paga allegate al ricorso consentono di ritenere la fondatezza della domanda, così come formulata e la parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento della complessiva somma di
€ 2.147,31, oltre interessi legali come per legge. Deve, invece, essere respinta la domanda di regolarizzazione contributiva in quanto prescritto il diritto al pagamento dei contributi, afferendo, le pretese vantate, ad un periodo anteriore al 2017.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla per le spese di lite nei confronti dell attesa la contumacia Pt_2 dello stesso.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna il convenuto al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di
€ 2.147,31 ( di cui € 129,88 a titolo di t.f.r.) oltre interessi legali come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2800,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
IL GIUDICE AP DI