CASS
Sentenza 22 luglio 2021
Sentenza 22 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/07/2021, n. 28419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28419 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, nel procedimento a carico di: IC ES EL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 12-11-2019 della Corte di appello di Bari;
• visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari;
letta la memoria difensiva del 24 febbraio 2021 presentata ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Francesco Ventarola, difensore di IC, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28419 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 19/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 settembre 2011, il Tribunale di Lucera assolveva ES EL IC, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 589 cod. pen., a lui contestato per aver cagionato la morte di PE LI, in quanto, procedendo alla guida della sua auto IS Primera, intraprendeva una manovra volta a eseguire un'inversione di marcia, così provocando la collisione con il ciclomotore Piaggio Vespa guidato da LI e proveniente dalla stessa direzione di marcia, che urtava contro la ruota posteriore sinistra del veicolo condotto dall'imputato; fatto commesso in Castelnuovo della Daunia il 5 luglio 2007, con morte intervenuta a Chieti il 22 luglio 2007. Con sentenza del 12 dicembre 2014, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, condannava IC alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione in ordine al reato ascrittogli, oltre che al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore delle parti civili, nei cui confronti veniva riconosciuta una provvisionale pari a 5.000 euro. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 39840 del 19 settembre 2019, annullava la sentenza della Corte di appello di Bari, impugnata sia da IC che dalle parti civili (moglie e figli di LI). In sede di rinvio, con sentenza del 12 novembre 2019, la Corte di appello di Bari, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 590 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di IC in ordine al reato di lesioni personali colpose, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. 2. Avverso la nuova sentenza della Corte di appello pugliese, ha proposto ricorso per cassazione l'Avvocato generale presso la Corte di appello di Bari, sollevando un unico motivo, con cui sono state dedotte l'erronea applicazione degli art. 133 e 589 cod. pen. e l'illogicità della motivazione, evidenziandosi che la Corte territziale aveva erroneamente collocato sullo stesso piano i diversi profili del nessoYcausalità nei reati di evento e del concorso colposo della vittima. Il ricorrente osserva in particolare che l'esclusione della responsabilità penale in capo al conducente può essere affermata solo laddove sussista un evento che interrompa il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e si sia in presenza di un accadimento abnorme o assolutamente imprevedibile della vittima e che questo sia da solo sufficiente a determinare il verificarsi dell'evento. Diversamente, la colpa della vittima incide solo sulla quantificazione del danno. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che, in modo incomprensibile, il giudice del rinvio abbia riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 590 cod. pen., piuttosto che ridurre 'l'entità della pena e le conseguenze civili derivanti dal reato. 2 Del resto, il decesso di LI era stato causato da una manovra imprudente dell'imputato, a fronte della quale la colpa concorrente della vittima non poteva essere considerata un evento imprevedibile o abnorme. A ciò si aggiunge, quanto al rilievo del difetto di querela, che il decesso della - persona offesa ha imposto una determinata veste giuridica al fatto che, per il mero concorrere di una condotta negligente della vittima, non poteva ricondursi al reato di lesioni personali colpose, per cui i familiari di LI mai avrebbero potuto ragionevolmente prevedere una simile riqualificazione del fatto e presentare querela, essendo state pertanto private di ogni tutela civile e penale. 3. Con memoria del 24 febbraio 2021, il difensore di IC ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la sentenza impugnata doveva ritenersi corretta, atteso che la negligenza della vittima per il mancato uso del casco protettivo non realizzava solo un concorso di colpa, ma influiva anche sul titolo del reato, potendo determinare o la morte della vittima o solo lesioni personali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Al fine di circoscrivere l'ambito valutativo del presente giudizio, occorre innanzitutto premettere che, con la sentenza rescindente (la n. 39840 del 19 settembre 2016), la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza di condanna della Corte di appello, rimarcandone il difetto di motivazione rinforzata, a fronte della pronuncia assolutoria del Tribunale, non evincendosi dalla sentenza dei giudici di appello "se la Corte territoriale abbia fondato il differente esito decisorio sulla base di elementi istruttori trascurati dal giudice di primo grado, difettando qualsivoglia confronto con la decisione del Tribunale, né quali siano stati gli elementi che i giudici di appello abbiano considerato dirimenti e idonei a confutare la decisione del primo giudice". 2. Ciò posto, in sede di rinvio, la Corte di appello ha richiamato la perizia sulla dinamica del sinistro e quella medico-legale sulla vittima, rilevando come dalle stesse sia emerso che l'incidente stradale per cui si procede è stato causato dalla colpa concorrente degli antagonisti della vicenda, ovvero quella del conducente dell'auto, l'imputato ES EL IC, consistita nella violazione dell'art. 154 del Codice della strada (cambio di direzione o di corsia o altre manovre), e quelletdel conducente del ciclomotore, la vittima PE LI, consistita nella violazione degli art. 148 comma 12 del Codice della strada (sorpasso) e 171 comma 1 (uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote). È stato in particolare stabilito all'esito della perizia disposta dalla Corte di appello che, se LI avesse indossato il casco protettivo all'epoca previsto per i ciclomotori, ovvero quello non integrale, egli avrebbe 'notevolmente limitato le lesioni del neurocranio, con conseguente prognosi migliore per il medesimo. Partendo da tale premessa, il giudice del rinvio è pervenuto alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, osservando che la condotta negligente posta in essere da IC avrebbe determinato per LI, a seguito dell'impatto, unicamente delle lesioni personali, ma giammai il decesso, che è stato invece causato dalla condotta colposa tenuta dalla vittima. 3. Orbene, l'impostazione seguita nella sentenza impugnata non può essere ritenuta legittima, atteso che il giudice del rinvio si è sostanzialmente limitato a evocare la concorrente condotta colposa della persona offesa, senza tuttavia spiegare in che misura la stessa abbia inciso nella determinazione dell'evento. Non è stato ben chiarito, in realtà, non solo in cosa è consistito il comportamento negligente della vittima nel sinistro (a parte il mancato uso del casco protettivo), ma neanche quale sia stata la colpa dello stesso imputato, non potendoci ritenersi esaustivo il mero richiamo in motivazione alle norme cautelari violate. Dalla lettura del capo di imputazione, invero, si assume come il conducente dell'auto abbia operato un'inversione di marcia nei pressi dell'intersezione stradale, ma di tale condotta la sentenza impugnata non spiega la rilevanza ai fini dell'evento lesivo subito dalla vittima, senza approfondire ad esempio la natura repentina o meno della manovra o la sua prevedibilità da parte di LI. Rispetto a quest'ultimo, inoltre, la Corte territoriale non ha specificato il grado della negligenza a lui ascrivibile, né se il suo comportamento sia stato o meno abnorme, dovendosi sul punto evidenziare che, come affermato da questa Corte, (cfr. Sez. 4, n. 46818 del 25/06/2014, Rv. 261369 e Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223), il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Di regola, il conducente ha quindi l'obbligo di tenere un comportamento prudente e accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili. Tale problematica non è stata adeguatamente approfondita dal giudice del rinvio, che, lungi dall'occuparsi del tema della motivazione rinforzata rispetto al giudizio assolutorio di primo grado, unico aspetto su cui si era incentrata la sentenza rescindente, ha risolto la questione sull'inquadramento giuridico del fatto guardandolo nella sola prospettiva dell'imputato, senza stabilire la rilevanza causale della sua condotta colposa (come detto non ben specificata) rispetto all'evento lesivo, che è stato quello della morte della persona offesa, non potendosi certo ridimensionare l'evento naturalistico della condotta in base alle sue conseguenze virtuali e ipotetiche, ignorandone invece i suoi effetti concreti. 4 22 LUG 2021 IL CANCEL Andre In definitiva, stante il decesso della persona offesa, il reato rimane quello di omicidio colposo e non di lesioni colpose, essendo onere del giudice di merito stabilire, all'esito di una disamina attenta della dinamica del sinistro, se l'evento del reato sia riconducibile alla condotta colposa dell'imputato, tenendo presente anche eventuali e concorrenti condotte imprudenti della vittima, di cui però deve essere specificato il grado di colpa e di prevedibilità da parte del soggetto attivo. Non 'può sottacere in proposito che, come correttamente sottolineato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la violazione della regola cautelare da parte della vittima non giustifica la diversa qualificazione giuridica del reato, ma può integrare un concorso di colpa, che eventualmente può assumere rilievo anche su piani diversi, come quello sanzionatorio o risarcitorio. 4. Alla stregua di tali considerazioni, al fine di compiere un più adeguato accertamento circa la dinamica del sinistro, l'effettivo grado di colpa dei suoi protagonisti e l'eventuale ascrivibilità a IC dell'evento del reato contestato (di cui non è ancora maturata la prescrizione massima, risalendo il fatto al luglio 2007, ovvero a epoca successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005 all'art. 157 cod. pen.), si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 19/03/2021 Il /-1-&- g l i ery:teo re io Z ica Il Presi ente Gastone ndre zza D6P09ITATA IN CR ELLMIId 5
• visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari;
letta la memoria difensiva del 24 febbraio 2021 presentata ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Francesco Ventarola, difensore di IC, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28419 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 19/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 settembre 2011, il Tribunale di Lucera assolveva ES EL IC, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 589 cod. pen., a lui contestato per aver cagionato la morte di PE LI, in quanto, procedendo alla guida della sua auto IS Primera, intraprendeva una manovra volta a eseguire un'inversione di marcia, così provocando la collisione con il ciclomotore Piaggio Vespa guidato da LI e proveniente dalla stessa direzione di marcia, che urtava contro la ruota posteriore sinistra del veicolo condotto dall'imputato; fatto commesso in Castelnuovo della Daunia il 5 luglio 2007, con morte intervenuta a Chieti il 22 luglio 2007. Con sentenza del 12 dicembre 2014, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, condannava IC alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione in ordine al reato ascrittogli, oltre che al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore delle parti civili, nei cui confronti veniva riconosciuta una provvisionale pari a 5.000 euro. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 39840 del 19 settembre 2019, annullava la sentenza della Corte di appello di Bari, impugnata sia da IC che dalle parti civili (moglie e figli di LI). In sede di rinvio, con sentenza del 12 novembre 2019, la Corte di appello di Bari, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 590 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di IC in ordine al reato di lesioni personali colpose, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. 2. Avverso la nuova sentenza della Corte di appello pugliese, ha proposto ricorso per cassazione l'Avvocato generale presso la Corte di appello di Bari, sollevando un unico motivo, con cui sono state dedotte l'erronea applicazione degli art. 133 e 589 cod. pen. e l'illogicità della motivazione, evidenziandosi che la Corte territziale aveva erroneamente collocato sullo stesso piano i diversi profili del nessoYcausalità nei reati di evento e del concorso colposo della vittima. Il ricorrente osserva in particolare che l'esclusione della responsabilità penale in capo al conducente può essere affermata solo laddove sussista un evento che interrompa il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e si sia in presenza di un accadimento abnorme o assolutamente imprevedibile della vittima e che questo sia da solo sufficiente a determinare il verificarsi dell'evento. Diversamente, la colpa della vittima incide solo sulla quantificazione del danno. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che, in modo incomprensibile, il giudice del rinvio abbia riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 590 cod. pen., piuttosto che ridurre 'l'entità della pena e le conseguenze civili derivanti dal reato. 2 Del resto, il decesso di LI era stato causato da una manovra imprudente dell'imputato, a fronte della quale la colpa concorrente della vittima non poteva essere considerata un evento imprevedibile o abnorme. A ciò si aggiunge, quanto al rilievo del difetto di querela, che il decesso della - persona offesa ha imposto una determinata veste giuridica al fatto che, per il mero concorrere di una condotta negligente della vittima, non poteva ricondursi al reato di lesioni personali colpose, per cui i familiari di LI mai avrebbero potuto ragionevolmente prevedere una simile riqualificazione del fatto e presentare querela, essendo state pertanto private di ogni tutela civile e penale. 3. Con memoria del 24 febbraio 2021, il difensore di IC ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la sentenza impugnata doveva ritenersi corretta, atteso che la negligenza della vittima per il mancato uso del casco protettivo non realizzava solo un concorso di colpa, ma influiva anche sul titolo del reato, potendo determinare o la morte della vittima o solo lesioni personali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Al fine di circoscrivere l'ambito valutativo del presente giudizio, occorre innanzitutto premettere che, con la sentenza rescindente (la n. 39840 del 19 settembre 2016), la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza di condanna della Corte di appello, rimarcandone il difetto di motivazione rinforzata, a fronte della pronuncia assolutoria del Tribunale, non evincendosi dalla sentenza dei giudici di appello "se la Corte territoriale abbia fondato il differente esito decisorio sulla base di elementi istruttori trascurati dal giudice di primo grado, difettando qualsivoglia confronto con la decisione del Tribunale, né quali siano stati gli elementi che i giudici di appello abbiano considerato dirimenti e idonei a confutare la decisione del primo giudice". 2. Ciò posto, in sede di rinvio, la Corte di appello ha richiamato la perizia sulla dinamica del sinistro e quella medico-legale sulla vittima, rilevando come dalle stesse sia emerso che l'incidente stradale per cui si procede è stato causato dalla colpa concorrente degli antagonisti della vicenda, ovvero quella del conducente dell'auto, l'imputato ES EL IC, consistita nella violazione dell'art. 154 del Codice della strada (cambio di direzione o di corsia o altre manovre), e quelletdel conducente del ciclomotore, la vittima PE LI, consistita nella violazione degli art. 148 comma 12 del Codice della strada (sorpasso) e 171 comma 1 (uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote). È stato in particolare stabilito all'esito della perizia disposta dalla Corte di appello che, se LI avesse indossato il casco protettivo all'epoca previsto per i ciclomotori, ovvero quello non integrale, egli avrebbe 'notevolmente limitato le lesioni del neurocranio, con conseguente prognosi migliore per il medesimo. Partendo da tale premessa, il giudice del rinvio è pervenuto alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen., con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, osservando che la condotta negligente posta in essere da IC avrebbe determinato per LI, a seguito dell'impatto, unicamente delle lesioni personali, ma giammai il decesso, che è stato invece causato dalla condotta colposa tenuta dalla vittima. 3. Orbene, l'impostazione seguita nella sentenza impugnata non può essere ritenuta legittima, atteso che il giudice del rinvio si è sostanzialmente limitato a evocare la concorrente condotta colposa della persona offesa, senza tuttavia spiegare in che misura la stessa abbia inciso nella determinazione dell'evento. Non è stato ben chiarito, in realtà, non solo in cosa è consistito il comportamento negligente della vittima nel sinistro (a parte il mancato uso del casco protettivo), ma neanche quale sia stata la colpa dello stesso imputato, non potendoci ritenersi esaustivo il mero richiamo in motivazione alle norme cautelari violate. Dalla lettura del capo di imputazione, invero, si assume come il conducente dell'auto abbia operato un'inversione di marcia nei pressi dell'intersezione stradale, ma di tale condotta la sentenza impugnata non spiega la rilevanza ai fini dell'evento lesivo subito dalla vittima, senza approfondire ad esempio la natura repentina o meno della manovra o la sua prevedibilità da parte di LI. Rispetto a quest'ultimo, inoltre, la Corte territoriale non ha specificato il grado della negligenza a lui ascrivibile, né se il suo comportamento sia stato o meno abnorme, dovendosi sul punto evidenziare che, come affermato da questa Corte, (cfr. Sez. 4, n. 46818 del 25/06/2014, Rv. 261369 e Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223), il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Di regola, il conducente ha quindi l'obbligo di tenere un comportamento prudente e accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili. Tale problematica non è stata adeguatamente approfondita dal giudice del rinvio, che, lungi dall'occuparsi del tema della motivazione rinforzata rispetto al giudizio assolutorio di primo grado, unico aspetto su cui si era incentrata la sentenza rescindente, ha risolto la questione sull'inquadramento giuridico del fatto guardandolo nella sola prospettiva dell'imputato, senza stabilire la rilevanza causale della sua condotta colposa (come detto non ben specificata) rispetto all'evento lesivo, che è stato quello della morte della persona offesa, non potendosi certo ridimensionare l'evento naturalistico della condotta in base alle sue conseguenze virtuali e ipotetiche, ignorandone invece i suoi effetti concreti. 4 22 LUG 2021 IL CANCEL Andre In definitiva, stante il decesso della persona offesa, il reato rimane quello di omicidio colposo e non di lesioni colpose, essendo onere del giudice di merito stabilire, all'esito di una disamina attenta della dinamica del sinistro, se l'evento del reato sia riconducibile alla condotta colposa dell'imputato, tenendo presente anche eventuali e concorrenti condotte imprudenti della vittima, di cui però deve essere specificato il grado di colpa e di prevedibilità da parte del soggetto attivo. Non 'può sottacere in proposito che, come correttamente sottolineato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la violazione della regola cautelare da parte della vittima non giustifica la diversa qualificazione giuridica del reato, ma può integrare un concorso di colpa, che eventualmente può assumere rilievo anche su piani diversi, come quello sanzionatorio o risarcitorio. 4. Alla stregua di tali considerazioni, al fine di compiere un più adeguato accertamento circa la dinamica del sinistro, l'effettivo grado di colpa dei suoi protagonisti e l'eventuale ascrivibilità a IC dell'evento del reato contestato (di cui non è ancora maturata la prescrizione massima, risalendo il fatto al luglio 2007, ovvero a epoca successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005 all'art. 157 cod. pen.), si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 19/03/2021 Il /-1-&- g l i ery:teo re io Z ica Il Presi ente Gastone ndre zza D6P09ITATA IN CR ELLMIId 5