TAR Catania, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 1058
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Accolto
    Manifesto travisamento dei fatti e manifesta illogicità

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di censura relativo al travisamento dei fatti, constatando che l'amministrazione ha sanzionato il ricorrente per non aver reso reperibile la propria abitazione, ma che la contestazione relativa alla mancata presenza senza avviso al Comando è caduta in corso di procedimento. Inoltre, gli obblighi di diligenza del militare non possono essere interpretati nel senso paventato dall'amministrazione, specialmente considerando le difficoltà logistiche nell'individuare l'abitazione, già note in precedenza.

  • Accolto
    Irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione comminata

    La sanzione è stata annullata in conseguenza dell'accoglimento del motivo relativo al travisamento dei fatti. Il giudice ha ritenuto che la mancata individuazione dell'abitazione da parte del medico accertatore non sia addebitabile al dipendente, il quale aveva adempiuto agli obblighi comunicativi verso il suo datore di lavoro. La difficoltà nell'individuazione dell'abitazione avrebbe dovuto comportare una maggiore diligenza da parte del Comando nel richiedere la visita o nell'utilizzare mezzi alternativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 1058
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1058
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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