Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato RO Cataudella, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto, ai sensi dell’art.5 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, del ricorso gerarchico tendente all’annullamento del provvedimento sanzionatorio avente ad oggetto la sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 (uno) di “consegna” comminata (provvedimento prot. n. -OMISSIS-) dal proprio Comandante di Corpo ed inflittagli
in esito all’accertamento delle violazioni previste e disciplinate dagli art. 729 “esecuzione di ordini” e 732 “Contegno del militare” del D.P.R 15 Marzo 2010, n. 90;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di applicazione della sanzione disciplinare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando della Brigata Meccanizzata Aosta di Messina e del 24° Reggimento Artiglieria Terrestre Peloritani di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna irrogatagli dal Comandante di Corpo, oltre al successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico adottato dal Comandante della -OMISSIS-, sulla scorta della seguente motivazione “ A seguito di una comunicazione effettuata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di Noto (SR), emergeva che la S.V. - già in riposo medico domiciliare, in data -OMISSIS- non rendeva chiaramente reperibile al controllore la propria abitazione, non rendendo così effettuabile la visita medica di controllo ”, in violazione degli artt. 729 e 732 del d.P.R. n. 90/2010 (testo unico dell’ordinamento militare – t.u.o.m.).
Nello specifico, il Comando di appartenenza del militare, come risulta dagli atti, in conseguenza della sua assenza per malattia, ha chiesto l’effettuazione della visita fiscale all’INPS, indicando come luogo di degenza la residenza del ricorrente (sprovvista di numero civico in quanto mai assegnato dal Comune).
In risposta, l’INPS ha prodotto il verbale di esito della visita medica di controllo effettuata alle ore-OMISSIS-, precisando come “ Visita non espletata a motivo di fatti logistici o personali del lavoratore (ad esempio: impossibilità a reperire l’abitazione all’indirizzo indicato; impossibilità ad accedere al domicilio o alle cassette postali per lasciare invito a visita; avvenuta ripresa lavoro; lavoratore in ferie; rifiuto a farsi visitare ecc.) ”.
Pur nella genericità del verbale di esito negativo della visita fiscale, il Comandante di Corpo avviava il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente con la seguente contestazione degli addebiti “ A seguito di una comunicazione effettuata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di Noto (SR), emergeva che la S.V. - già in riposo medico domiciliare, in data -OMISSIS- risultava assente alla visita medica di controllo effettuata presso la propria residenza/domicilio ovvero non rendeva chiaramente reperibile al controllore la propria abitazione, senza apparente giustificato motivo e senza averne dato preventivo avviso alla propria amministrazione ”, paventandosi la violazione, oltre che dei gli artt. 729 e 732, t.u.o.m., anche dell’art. 748, in materia di “ Comunicazioni dei militari ”.
Al riguardo, va precisato come medesima situazione si sia già presentata nel 2023, allorquando il militare, come in questo caso, in conseguenza dell’avvio del procedimento disciplinare, si è giustificato asserendo: i) di non aver mai lasciato la sua abitazione; ii) di non aver dato, quindi, alcuna comunicazione in tal senso al suo Comando, non essendovi tenuto; iii) di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione da parte del medico accertatore, né di aver udito alcuno suonare al campanello; iv) la circostanza che nessuno si sarebbe avvicinato all’abitazione sarebbe dimostrata, oltre che dai testimoni presenti (familiari), anche dai video del sistema di sorveglianza domestico, che non avrebbe ripreso nessuno nel giorno e nella fascia oraria di interesse.
A fronte di tali giustificativi, il Comando del militare, all’epoca, con provvedimento del 4 ottobre 2023, notificato il 9 ottobre successivo, ha ritenuto di non dover infliggere alcuna sanzione disciplinare, archiviando il fascicolo, in considerazione delle “ giustificazioni presentate da Ella in data 19 settembre 2023, in ordine alla contestazione mossaLe il 19 settembre 2023 - che risultano dimostrabili in modo certo, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 1355 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ”.
Tanto premesso sul piano fattuale, va rilevato come il militare, con ricorso gerarchico appuntato su un unico motivo di gravame (errata ricostruzione dei fatti) e riportante le medesime giustificazioni già fornite nel corso del procedimento disciplinare odierno e in quello precedente del 2023, ha ribadito l’osservanza dei doveri gravanti sui dipendenti pubblici in caso di malattia, non essendosi mai allontanato dalla sua abitazione ed essendo la mancata effettuazione della visita di controllo dovuta, esclusivamente, alla difficoltà del medico accertatore di individuare, per la seconda volta, l’abitazione di residenza del ricorrente (sprovvista di numero civico).
Per contro, in sede di decisione del ricorso amministrativo il Comandante della Brigata ha ritenuto infondata la tesi di parte ricorrente, rilevando come “ la dichiarazione resa dal ricorrente, relativa alla propria presenza nell'abitazione al momento della visita fiscale, non risulta idonea a giustificare l'impedimento all'accertamento da parte del Medico dell'INPS, in quanto l'oggetto del contendere non riguarda la presenza/assenza del militare all'interno del luogo di residenza, bensì l'oggettiva "impossibilità del Dottore a reperire l'abitazione all'indirizzo indicato", come peraltro evidenziato nel corpo del provvedimento sanzionatorio ”, precisando come “ Nel caso di specie, il Militare in argomento, consapevole delle oggettive difficoltà nell'individuazione della propria residenza (rappresentate dall'INPS anche in una precedente visita domiciliare a seguito di certificazione medica inviata nell'anno 2023), avrebbe dovuto adottare tutte le cautele e le misure necessarie affinché il Medico incaricato potesse condurre la propria attività. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la: - comunicazione di indicazioni stradali precise e dettagliate; - segnalazione di qualsiasi elemento utile a facilitare l'individuazione dell'immobile ”.
In sostanza, visto che “ per una precedente mancata visita fiscale (anno 2023), l'allora Comandante di Corpo avviava un procedimento disciplinare (conclusosi, poi, senza l'irrogazione di alcuna sanzione), ciò avrebbe dovuto indurre il ricorrente ad osservare una maggiore diligenza nel garantire la propria rintracciabilità presso il luogo di residenza e/o ad interfacciarsi con l'Ufficio tecnico del Comune di Rosolini affinché fossero adottate adeguate misure correttive alla toponomastica locale ”.
In altri termini, considerato che già in un precedente caso il medico accertatore INPS non era riuscito ad effettuare la visita di controllo al ricorrente, per non aver trovato la sua abitazione, quest’ultimo avrebbe dovuto essere maggiormente diligente, fornendo delle indicazioni stradali chiare per il raggiungimento del suo indirizzo di residenza, ovvero attivandosi presso il Comune per risolvere il problema dell’assenza del numero civico presso la sua abitazione.
Il ricorso giurisdizionale è stato affidato tre motivi di gravame, con cui è stata dedotto: i) “ Manifesto travisamento dei fatti e manifesta illogicità ”; ii) “ Eccesso di potere ed irragionevolezza ”; iii) “ Irragionevolezza e sproporzionalità della sanzione comminata ”.
2.1. Si è costituita l’Amministrazione resistente che ha, anzitutto, depositato la documentazione di interesse ai fini di causa, tra cui una relazione del Comandante di Corpo con cui è stato precisato che, a seguito del vaglio delle giustificazioni rese dal militare in corso di procedimento, si è ritenuto che queste, pur sollevando l’incolpato dalle contestazioni relative agli aspetti connessi alla mancata presenza presso la propria abitazione, non avrebbero giustificato, tuttavia, “ l'impossibilità da parte del controllore di reperire l'abitazione all'indirizzo indicato ovvero il non aver reso chiaramente reperibile al predetto incaricato la propria abitazione ”.
2.2. Successivamente, il 14 maggio 2025, la medesima p.a. ha prodotto in atti anche una memoria difensiva, con cui ha sostenuto che il precedente procedimento disciplinare del 2023, pur non avendo dato luogo ad una sanzione scritta, si sarebbe concluso con un “ richiamo verbale esortativo ” affinché il dipendente contattasse “ le locali sedi INPS per la risoluzione della problematica (tenuto conto che è responsabilità del lavoratore mettere in atto, con diligenza, tutte le accortezze affinché il medico dell'INPS possa svolgere il controllo, quindi anche individuare l'immobile dove il lavoratore risiede/ha il domicilio ”.
Considerato che il militare non avrebbe ottemperato a tali disposizioni, la sanzione impugnata sarebbe del tutto legittima, con conseguente infondatezza del gravame.
3. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
4. Il Collegio deve, anzitutto, affrontare alcune questioni preliminari rilevanti ai fini della decisione dell’odierna controversia.
4.1. In primo luogo, si rileva la parziale inammissibilità delle affermazioni contenute nella memoria difensiva dell’Amministrazione resistente, che costituiscono una inammissibile integrazione postuma del provvedimento sanzionatorio gravato, nella parte in cui è stato fatto riferimento ad un asserito (e non dimostrato) monito rivolto in precedenza al ricorrente di risolvere la problematica del suo indirizzo di residenza presso la competente sede INPS.
4.2. Dall’altro lato, invece, sono inammissibili i motivi di ricorso dedotti per la prima volta in questa sede giurisdizionale, non trovando addentellati nel contenuto del precedente ricorso gerarchico, con particolare riferimento alla seconda e alla terza censura e a parte della prima, come si dirà nel prosieguo.
Sulla inammissibilità dei motivi nuovi dedotti in sede giudiziale e non in quella amministrativa, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di precisare, con affermazioni che il Collegio intende condividere, chee “ In sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale ” (Cons. Stato, sez. III, 18.9.2023, n. 8419; sez. VI, 19.11.2018, n. 6491; sez. III, 17.4.2018, n. 2286; sez. VI, 2.7.2015, n. 3299; sez. V, 15.3.2012, n. 1444; in termini cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Terza, n. 1603/2025; Sezione Prima n. 2151/2025).
In buona sostanza, la scelta di ricorrente di impugnare in sede amministrativa provvedimenti della p.a., mediante il rimedio del ricorso gerarchico, comporta che le censure di legittimità dedotte in quella sede debbano poi essere riproposte in sede giurisdizionale, non potendo il ricorso davanti al T.A.R. veicolare nuovi mezzi di impugnazione, atteso che assentire ad una condotta di tal fatta determinerebbe una evidente elusione dei termini decadenziali previsti in via generale dal c.p.a. per l’impugnazione degli atti amministrativi (art. 29).
5. Tanto chiarito in via pregiudiziale, il ricorso merita accoglimento alla luce della fondatezza del profilo di censura residuo dedotto col primo mezzo di impugnazione con cui è stato rilevato il travisamento dei fatti oggetto di contestazione disciplinare.
6. Acclarato che l’Amministrazione resistente si sia limitata a sanzionare il ricorrente per il sol fatto di non aver reso reperibile la propria abitazione ai fini dell’effettuazione della visita medica di controllo, essendo caduta in corso di procedimento, all’esito delle giustificazioni rese, l’ulteriore contestazione della mancata presenza presso il domicilio senza previo avviso al Comando di appartenenza del dipendente, il Collegio non può se non rilevare come gli obblighi di diligenza gravanti sul lavoratore militare non possano essere letti come paventato dall’Amministrazione resistente.
In caso di assenza per malattia, invero, sul militare grava l’obbligo di dare sollecita comunicazione al proprio superiore diretto (art. 748, co. 1, t.u.o.m.), così come di inviare la certificazione sanitaria attestante l’impossibilità nel rendere la prestazione lavorativa e consentire al Comando di appartenenza ogni valutazione necessaria.
Sempre sul militare incombe, poi, l’obbligo di fornire i propri recapiti (residenza, domicilio, ecc.) al Comando di appartenenza, così come effettuato dal ricorrente (scheda anagrafica in allegato).
In materia di visite fiscali, nello specifico, la circolare n. 449109 del 31 luglio 2019, del Ministero della Difesa, versata in atti dalla difesa erariale, prevede due ipotesi per le visite di controllo: i) quelle obbligatorie, qualora l’assenza si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative; ii) quelle facoltative, negli altri casi, previa valutazione del Comandante di Corpo.
Al riguardo, precisato che il comma 2- bis , dell’art. 55- septies , del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017 (c.d. Riforma Cartabia), abbia trasferito in capo all’INPS la competenza esclusiva all’effettuazione delle visite fiscali in caso di dipendenti assenti per malattia, la medesima circolare del Ministero della Difesa fa, comunque, salva la possibilità, per gli Enti militari, di “[…] avvalersi degli Ufficiali medici, secondo le disposizioni impartite da ciascuna Forza Armata ”.
In una cornice normativa di tal fatta, essendo incontestato che il militare abbia prontamente comunicato il suo stato di malattia e inviato la certificazione medica necessaria, così come che, in precedenza, avendo in precedenza già informato il Comando di appartenenza del proprio indirizzo di residenza, non si comprende quale ulteriore adempimento avrebbe dovuto porre in essere il dipendente.
L’asserita necessità di fornire adeguate indicazioni stradali ovvero di rendere individuabile la propria abitazione al medico accertatore dell’INPS, si riferiscono ad aspetti che non possono validamente fondare il provvedimento disciplinare avversato in questa sede processuale, posto che questi si scontrano col dato fattuale che a chiedere la visita di controllo, comunicando il dato dell’indirizzo del dipendente malato, non è il militare, ma il suo Comando di appartenenza, come da documentazione versata in atti.
Non essendo stato reso edotto dell’incombenza di tale visita medica di controllo, il dipendente non poteva dare indicazioni al medico accertatore per l’individuazione della sua abitazione.
Vero è che lo stesso Comando si sia limitato a comunicare all’INPS l’indirizzo di residenza indicato dal militare nella propria anagrafica personale (che risulta essere corretto alla luce del certificato di residenza rilasciato dal Comune), ma, sul punto, non può non essere rilevato come il precedente del 2023, da cui è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo dipendente, poi archiviato, avrebbe dovuto comportare, più che dei non meglio definiti obblighi del militare nel rendere reperibile la sua abitazione, una maggiore attenzione del datore di lavoro nel disporre future visite fiscali.
Al riguardo, per vero, una volta accertata la difficile raggiungibilità dell’abitazione del ricorrente, avrebbe dovuto essere il Comando a dover valutare la necessità di fornire maggiori dettagli all’INPS per individuare l’abitazione del ricorrente (se del caso, anche previa interlocuzione telefonica con quest’ultimo), ovvero, in alternativa, di far effettuare la visita di controllo all’Ufficiale medico mediante autovettura di servizio militare.
In altri termini, la mancata individuazione dell’abitazione del ricorrente da parte del medico accertatore dell’INPS non pare addebitabile al dipendente pubblico che, da parte sua, ha adempiuto agli obblighi comunicativi gravanti in materia nei confronti del suo datore di lavoro.
Semmai, la peculiare localizzazione della residenza di parte ricorrente, già nota per effetto del precedente del 2023, avrebbe dovuto comportare una maggiore diligenza da parte del Comando di appartenenza in sede di future richieste di visite mediche di controllo, ponendo in condizioni l’INPS di individuare l’abitazione del dipendente ovvero avvalendosi, in alternativa, degli organi della sanità militare per l’esecuzione della visita medica di controllo di cui trattasi.
7. Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
AN RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | RO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.