Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 8044/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/02/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/11/2023 da e Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. VIOLA GIOVANNI, tendente ad ottenere, Parte_2 ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui al ricorso;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 05/03/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 05/01/2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Mondragone;
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONDRAGONE il
10/09/2022 da nata a [...] il Parte_1
20/03/1998, e da , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 42, parte II, serie A, anno
2022);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese