Ordinanza cautelare 13 settembre 2018
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2023
N. 00123/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2018, proposto da
Gesam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Pilia, Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Pilia in Cagliari, via Sonnino 128;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per Lo Sviluppo e La Coesione Economica, Direzione Generale per L'Inc, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Coordinamento Incentivi Alle Imprese, Sezione di Salerno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego prot. 13365.11/2018GAB del 28.5.2018, a firma del Viceprefetto Aggiunto dell'Ufficio Territoriale di Governo di Cagliari - Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Rania, conclusivo del procedimento riattivato dalla società ricorrente a seguito della sentenza dell'intestato Tribunale n. 397/2015, ed originato dall'istanza di verifica ex art. 1, comma 862, L. 296/2006, presentata dalla AM s.r.l. con nota del 22.11.2007;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 febbraio 2023, tenutasi da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a., il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha esposto che, con provvedimento in data 21.05.2007 prot. 24/b5/MSE, il Ministero aveva adottato un provvedimento di revoca del finanziamento concesso alla ricorrente in relazione all'investimento relativo alla realizzazione, nella zona industriale di Truncu Reale in Sassari, di un nuovo impianto per il riciclaggio di rifiuti differenziati urbani ed industriali, motivato con riferimento ad irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza e relative alle modalità con cui erano stati effettuati i versamenti dei soci in conto aumento capitale sociale, quale conferimento di risorse proprie nell'investimento finanziato; il quale è stato poi annullato con sentenza n. 459/2008 del 13/03/2008 del T.A.R. Sardegna.
Nelle more, con istanza del 22.11.2007, la ricorrente aveva richiesto al competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico di attivare il procedimento di verifica ex art. 1, comma 862 L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), in quanto i nuovi soci della AM s.r.l., IL LO RA e AR NI, prima del 31/12/07, avevano effettuato ulteriori versamenti in conto capitale, per un importo superiore alla soglia minima necessaria di € 661.303,95, tali da colmare il presunto mancato apporto di mezzi propri che aveva irragionevolmente motivato il provvedimento di revoca del Ministero.
Tuttavia, con provvedimento prot. n. 0012938 del 03/03/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico, rigettava l’istanza in questione, che, nuovamente impugnato, veniva anch'esso annullato con sentenza n. 397/2015, per violazione dell’art. 10 bis della legge 24 agosto 1990 n. 241, non potendo " essere invocato l’art. 21 octies posto che la questione doveva essere oggetto di attenta analisi da parte dell’Amministrazione in una situazione in cui l’originario provvedimento di revoca era oggetto di separato contenzioso (e che pochi giorni dopo l’adozione dell’atto qui esaminato è stato annullato da questo T.a.r. con sentenza n. 459/2008) ".
Posto che, a seguito di tale decisione, il Ministero era rimasto inerte, la ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, che veniva accolto con sentenza n. n. 696 del 11.8.2016 dal T.A.R. Sardegna, che provvedeva a nominare quale Commissario ad acta il Prefetto di Cagliari o suo delegato.
2. Ciò posto, l'odierno ricorso ha proprio ad oggetto il provvedimento adottato dal Commissario ad acta, Viceprefetto Dott. Giuseppe Rania, con il quale l'istanza è stata rigettata poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 862, l. 296/2006, il beneficio sarebbe riservato ai soggetti che non avevano completato le iniziative alla data prevista dalla medesima disposizione, mentre AM non vi potrebbe accedere in quanto aveva già completato gli investimenti alla data del 9 luglio 2002.
3. La ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità per violazione e falsa applicazione della legge finanziaria n. 296/06 (per il 2007) art. 1, comma 862 in relazione all’art. 97 cost. – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto , contestando l'interpretazione restrittiva della norma offerta nel provvedimento impugnato.
4. Resiste il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Con ordinanza cautelare n. 274/2018 è stata respinta l'istanza cautelare, in quanto " il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato e corretto in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 862, L. n. 296/ 2006, punto centrale dell’intera controversia ", confermata in sede d'appello cautelare dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 6117/2018).
6. Con dichiarazione depositata il 16 febbraio 2023 la parte ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
7. All'udienza pubblica del 16 febbraio 2023, tenutasi da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Sulla base di quanto sopra esposto e della dichiarazione della parte ricorrente, il Collegio deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO