Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2024, proposto da
EF SP, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Guarino e Giulia Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Territoriale del Governo di Torino - Sportello Unico per L’Immigrazione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Torino, prot. P-TO/L/Q/2022/112221 del 6 giungo 2024, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente in uno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 6 maggio 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT e IR
1. Il 27 giugno 2022, il ricorrente è entrato in Italia con un visto per motivi di studio per frequentare il corso di formazione professionale “ E-commerce, web and digital marketing ” e, il successivo 4 luglio, ha chiesto ala Questura il rilascio del relativo titolo di soggiorno.
2. Il 27 luglio 2022 ha presentato istanza di conversione del proprio permesso (non ancora rilasciato) perché aveva ricevuto un’offerta di impiego a tempo indeterminato ma il 6 giugno 2024 l’istanza è stata respinta perché lo straniero non era in possesso di un valido titolo di soggiorno né dell’attestazione di inidoneità alloggiativa dell'immobile indicato in domanda.
3. Con ricorso, notificato il 29 luglio 2024 e depositato il successivo 30 agosto il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare perché asseritamente illegittimo.
4. Il 30 agosto 2024 il ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare.
5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che se il visto è soggetto a condizioni e subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti dell’analogo permesso di soggiorno, l’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione estensiva che consenta la proposizione della domanda di conversione anche nei casi in cui lo straniero sia in possesso del mero visto in corso di validità.
Del resto, lo stesso modello “VA” predisposto dal Ministero dell’interno permetterebbe di inviare la relativa domanda anche qualora il permesso di soggiorno non sia ancora stato rilasciato.
6. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.
Come noto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 286/98 « Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».
Inoltre, il successivo art. 22 prevede, al comma 5, che « Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio» mentre il successivo comma 11 precisa che «La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ».
Ebbene, anche alla luce del termine previsto per la conclusione del procedimento, è evidente che, in una situazione fisiologica, i requisiti per l’accoglimento della domanda devono essere posseduti dallo straniero sia al momento della presentazione della stessa sia in quello di emanazione del provvedimento e che, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per motivi di studio prima di poterne richiederne la conversione.
Tuttavia, una corretta applicazione di detti principi non può essere avulsa dalla realtà fattuale di riferimento ove i termini per la conclusione dei procedimenti de quibus vengono sistematicamente non rispettati.
Del resto, è la stessa amministrazione recedente che nella propria relazione del 7 agosto 2024 ammette pacificamente che nell'ambito « dell'istruttoria questo Ufficio ha rilevato delle ostatività in ordine alla validità del permesso di soggiorno, tenuto conto che il medesimo, per motivi di studio, non è mai stato rilasciato » mentre il rispetto del termine procedimentale di sessanta giorni avrebbe dovuto imporre l’adozione del titolo, o un suo eventuale rigetto, ben prima dell’adozione dell’atto gravato.
Degno di nota è, altresì il fatto che l’amministrazione si è dimostrata più pragmatica nella predisposizione dei documenti per presentare istanza di conversione rispetto al momento della valutazione della stessa, posto che il modulo allegato in atti consente di proporre la domanda anche qualora il permesso di soggiorno per motivi di studio non sia ancora stato rilasciato.
Ne consegue che il ricorrente ben poteva presentare la domanda di conversione nelle more del rilascio del titolo richiesto e che l’amministrazione avrebbe dovuto accogliere o respingere l’istanza prima di esaminare la richiesta di conversione, ipotesi che si sarebbe realizzata se essa avesse rispettato i termini di conclusione del procedimento.
A ciò si aggiunga che il certificato di inidoneità alloggiativa è stato richiesto dal ricorrente nel momento della proposizione della domanda ed è presente agli atti di causa.
Ebbene, si tratta di elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dall’amministrazione procedente che, nonostante abbia ampiamente superato il termine previsto dalla legge per concludere il procedimento senza peraltro mai rilasciare il titolo richiesto per motivi di studio, si è limitata a un’interpretazione meramente formalistica delle disposizioni in materia.
7. In virtù di quanto sopra esposto il Collegio reputa il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e contestuale obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenga in debita considerazione il contenuto della presente decisione.
In particolare, essa dovrà valutare se, al momento della richiesta sussistevano i presupposti per rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di studio e, successivamente, esaminare l’istanza di conversione del titolo mai rilasciato in uno per lavoro subordinato, il tutto in contraddittorio con lo straniero e alla luce delle eventuali sopravvenienze che lo stesso rappresenterà nonché dei principi contenuti nella presente sentenza.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF RI, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | FF RI |
IL SEGRETARIO