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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15712 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr. MARIO CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 6861/2025, e vertente
TRA
, con l'Avv. TREMENTOZZI CHIARA, Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI di parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
1. In via principale: accertare il grave inadempimento della (CF. e P.IVA CP_2
e dichiarare risolta la scrittura del 14/11/2023 per le motivazioni esposte. P.IVA_1
2. In via principale: accertare e dichiarare dovuta la penale pattuita e per l'effetto condannare (CF. e P.IVA a corrispondere in favore del dott. CP_2 P.IVA_1
l'importo pari al doppio dei crediti ceduti come in motivazione quantificati in Pt_1
Euro 102.953,00 (valore dei crediti ceduti) x 2= Totale penale Euro 205.906,00).
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3. In via subordinata rispetto al punto 2: per l'effetto di cui alla domanda del punto 1 condannare (CF. e P.IVA a risarcire il danno subito dal dott. CP_2 P.IVA_1
nella misura di Euro 102.953,00 quale valore dei lavori dichiarati dalla Pt_1 CP_2
[... nella Asseverazione ex art. 119 D.L. n. 34/200 e quindi quale valore del beneficio fiscale perso dal dott. ovvero in via subordinata pari all'esborso di Euro 87.000,00 Pt_1
sostenuto in occasione della prima scrittura del 7/2/2023 ovvero in via ancor più gradata in quella somma maggiore o minore che verrà stabilità anche in via equitativa.
Il tutto in via principale oltre interessi ai sensi D.lgs. 231/2002 dalla maturazione del diritto di credito ovvero, in subordine, oltre interessi legali moratori ex art. 1284, co. IV, c.c..
Con vittoria di spese ed onorari ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..»
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio, con rito semplificato ex art. 281decies c.p.c., Parte_1
nei confronti di , chiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta ad CP_1 una scrittura privata avente ad oggetto una cessione di crediti di imposta per lavori edilizi, stipulata tra le parti (scrittura che accedeva ad una precedente consulenza resa dalla stessa
AZ110, in favore del sig. , proprio sulla possibilità che gli interventi di Parte_1
ristrutturazione rientrassero nelle agevolazione fiscali, ed al successivo appalto), la cui attuazione non veniva consentita dalla appaltatrice, per non aver mai sottoscritto il relativo modulo di richiesta all' con conseguente domanda di condanna alla penale CP_3
contrattualmente stabilita, o, in subordine, al risarcimento del danno.
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita e, quindi, la causa è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta e decisa secondo il rito semplificato, ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma, c.p.c. (come richiamato dall'art. 281terdecies cpc), alla medesima prima udienza di trattazione.
Le domande del ricorrente non possono essere accolte, non avendo egli fornito idonea prova del diritto azionato in giudizio.
Ed invero, come sopra accennato, il sig. chiede di accertare l'inadempimento Parte_1
della ad una scrittura privata stipulata tra le parti in data 14.11.2023, con CP_1 conseguente condanna alla penale contrattualmente pattuita nel medesimo contratto;
scrittura che, a sua volta, modificava un precedente accordo datato 7.02.2023.
Pagina 2 di 4 Ebbene, entrambe le scritture citate sono state prodotte dal ricorrente in copia (docc. 6 e 9 allegati al ricorso); tuttavia, se da parte del sig. recano la sottoscrizione “fisica” o Parte_1 analogica, per quanto riguarda la recano l'indicazione per cui sarebbero state CP_1
firmate digitalmente;
tuttavia, in primo luogo, non sono stati prodotti i contratti in formato digitale, ovvero i documenti informatici originali, recanti, appunto, la firma digitale della società convenuta, in quanto tali validi ai sensi dell'art. 23 D.L.vo n. 82 del 7 marzo 2005 (e successive modifiche ed integrazioni;
Codice dell'Amministrazione Digitale); solo con la produzione dei documenti in tale formato (chiaramente possibile e compatibile con il processo telematico), si sarebbe potuto procedere al riscontro della presenza e validità della firma apposta dall'AZ110; né le copie prodotte recano alcuna indicazione che consenta, anche solo in via indiretta, di verificare la valida apposizione delle firme digitali, quali, propriamente, la riproduzione dei segni grafici dell'apposta firma digitale (stringa di firma digitale e “coccarda”, che solitamente appaiono sul lato degli atti, o in calce alla dicitura
“firmato digitalmente”; cfr. Cass. sez. 1, n. 11306 del 29/04/2021).
Né può assumere rilievo dirimente, nella presente causa, la quietanza del 7.02.2023, sottoscritta -stavolta fisicamente- dal l.r. della società convenuta, a titolo di saldo per la cessione di credito di cui alla coeva scrittura (doc. 7); invero, tale atto può, al più, far ritenere provata indirettamente la sottoscrizione della prima scrittura, coeva alla quietanza, ma non anche quella successiva del 14.11.2023, sulla quale si fondano le domande spiegate in giudizio;
scrittura che aveva una portata novativa della precedente.
Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato, a monte, l'esistenza di una valida obbligazione assunta dalla resistente, non assolvendo l'onere probatorio su di lui gravante
(cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001; conformi sez. 1, n. 15677 del
3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2, n. 9351 del 19/04/2007 e n. 26953 del
11/11/2008; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del
20/01/2015); dal che non può nemmeno accertarsi un inadempimento, né, ovviamente, accogliere le domande risarcitorie, sia quella principale fondata sulla penale contrattuale
(che, chiaramente, in assenza di prova della sottoscrizione dell'atto, non può dirsi accettata dalla controparte), sia quella subordinata, che presuppone comunque l'inadempimento.
Pagina 3 di 4 Tenuto conto della contumacia della convenuta vittoriosa, che non consente di emettere una condanna al rimborso delle spese di lite in suo favore, le spese sostenute dal ricorrente restano irripetibili a suo carico (art. 8 DPR 115/02).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 6861/2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande di;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Roma, in data 10/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario CODERONI
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