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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 718/2025 R.G.VG, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto, promossa
DA
, nato a [...] il 1° giugno 1989; Parte_1
E
, nata a [...] il [...]; Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Ennio Sagone.
Conclusioni delle parti: omologa della separazione consensuale, alle condizioni concordate, con successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato il 15 aprile 2025, e espongono: di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario a Caltanissetta il 18 maggio 2013, trascritto al n. 13, parte II, serie B
(ndr: trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta dell'anno 2013, nella parte II, serie A, n. 30); che dal matrimonio sono nati due figli, il 25/4/2015 e Per_1
IE il 15/10/2018; che negli ultimi anni la famiglia ha vissuto a San Cataldo in un appartamento posto a sua disposizione dai genitori del marito, che ne sono comproprietari;
che l' ha acquistato un appartamento sito a San Cataldo da destinare a residenza familiare, Pt_1 ristrutturandolo a proprie spese;
che in tale appartamento, in cui i coniugi ed i figli avevano già trasferito la residenza, è rimasto a vivere il marito a seguito della separazione di fatto dalla moglie, determinata dalla impossibilità di proseguire la convivenza a causa di incompatibilità di carattere;
che la moglie ed i figli, con il consenso del marito, si sono trasferiti presso l'abitazione della madre di quest'ultima, pure sita a San Cataldo.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti chiedono l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, nonché, una volta passata in giudicato la relativa sentenza, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, che di seguito si riportano: affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
impegno della moglie a comunicare al marito l'ubicazione della casa in cui in futuro si dovesse trasferire, con assunzione, in capo alla predetta, di ogni relativo onere economico;
impegno della moglie a non avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del marito con riferimento ad un eventuale canone di locazione da pagare;
impegno della moglie a non avanzare alcuna pretesta, né rispetto alla ex casa familiare, di proprietà dei suoceri, né rispetto all'appartamento da destinare a casa familiare acquistato dal predetto;
attribuzione al marito di tale appartamento, con i mobili e gli elettrodomestici che vi si trovano;
nell'ipotesi in cui la casa di abitazione reperita dalla moglie dovesse essere ubicata ad oltre venti chilometri di distanza da San Cataldo, collocamento dei figli presso il padre, con facoltà della madre di vederli al rientro a San Cataldo;
impegno dei coniugi a non convivere con altra persona nei tempi di permanenza con i figli, fino a quando i predetti non abbiano instaurato un rapporto stabile con i minori;
regolamentazione della facoltà di visita del padre nei confronti dei figli;
obbligo a carico del marito di versare alla moglie, quale contributo di mantenimento in favore dei figli, la somma mensile complessiva di euro 400,00, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse dei predetti, specificamente indicate;
ripartizione tra i coniugi, al cinquanta per cento, dell'assegno unico universale per i figli.
In ricorso le parti hanno specificato che il marito non sarà tenuto al pagamento dell'assegno in favore dei figli qualora gli stessi dovessero trasferirsi presso di lui, anche per alcuni mesi, e che la moglie è disoccupata ed in cerca di un lavoro, mentre il marito è un appartenente alla P.S.
Il tutto, come meglio indicato nel suddetto ricorso, al quale si rinvia.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Su accordo delle parti - che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare - l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte. Depositate le suddette note, il collegio, con ordinanza del 4 luglio 2025, ha invitato le parti ad indicare l'ammontare dell'assegno unico universale per i figli, a produrre la documentazione prevista dall'art. 473 bis.12, terzo comma, c.p.c, nonché a modificare i termini dell'accordo, reputando quello proposto non rispondente al preminente interesse dei minori, sotto i diversi profili evidenziati nella stessa ordinanza, alla quale si rinvia.
Con le note scritte depositate in vista della successiva udienza del 2 dicembre 2025, la difesa ha dedotto quanto segue: che con la nuova casa di abitazione, in cui è rimasto a vivere il marito, i figli non avevano instaurato alcun legame significativo, evidenziando che le rate mensili del mutuo contratto per il suo acquisto, pari ad euro 307,00, sono a carico di;
Parte_1 che in futuro resterà con i figli presso un'abitazione dotata di ogni Parte_2 confort, qual è quella della propria madre, che percepisce la pensione dell'INPS e quella di reversibilità del defunto marito;
che non sussiste sperequazione reddituale tra le parti, considerato che la moglie ha trovato lavoro con contratto a tempo determinato, che allo stato verrà a scadenza al 31/12/2025, con una retribuzione mensile netta di euro 1.000; che le parti rinunciano alla clausola riguardante il collocamento dei figli presso il padre ove la madre si dovesse trasferire a distanza di oltre venti chilometri da San Cataldo.
Alle note scritte la difesa ha allegato tre buste paga riguardanti la moglie, relative ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2025 (dalle quali emerge una retribuzione netta mensile compresa tra euro 945 ed euro 1.100), nonché il piano di ammortamento del mutuo a carico del marito (con rate mensili di euro 307).
Conclusivamente, la difesa ha insistito per l'omologa della separazione alle condizioni concordate e la causa è stata posta in decisione.
In primo luogo, si osserva che con le note a chiarimento non è stato indicato l'ammontare dell'assegno unico universale per i figli e che, neppure, è stata prodotta documentazione riguardante il marito, relativamente al quale, con il ricorso, era stata depositata la dichiarazione dei redditi riguardante l'anno d'imposta 2023, con un reddito lordo di euro 35.835,00.
Premesso quanto sopra, il collegio ritiene di ribadire il giudizio espresso con l'ordinanza su richiamata, apparendo l'accordo raggiunto dai coniugi non conforme al preminente interesse dei figli minori, oltre che sotto il profilo del mantenimento dell'habitat domestico, sotto quello del contributo dovuto dal padre, che appare inadeguato alla luce della notevole sperequazione della situazione economico patrimoniale delle parti, a vantaggio del marito, che permane anche valutando il fatto che lo stesso è gravato del pagamento delle rate del mutuo. Ciò, avuto riguardo al reddito da lavoro dallo stesso percepito - peraltro non esattamente determinabile, non essendo stata prodotta la documentazione richiesta - al fatto che percepisce la metà dell'assegno unico universale per i figli ed ha in godimento la casa familiare, ma anche considerato che la moglie lavora con contratto a tempo determinato e con una retribuzione nettamente inferiore a quella del coniuge.
Le suddette valutazioni non appaiono superabili alla stregua delle considerazioni svolte dalla difesa con le note a chiarimento, non assumendo rilievo il fatto che i figli si erano appena trasferiti nella nuova casa (senza considerare che negli anni precedenti avevano vissuto in altra abitazione, concessa in comodato gratuito alla famiglia dai genitori del marito); né il riferimento alle condizioni economiche della madre della , considerato che l'obbligo di Pt_2 mantenimento dei figli minori è esclusivamente a carico dei genitori, che devono farvi fronte in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, e che solo nel caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli (art. 316 bis c.c.).
Per le ragioni esposte, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'omologa della separazione, non essendo le condizioni concordate conformi all'interesse dei figli minori.
In conseguenza, va anche rigettata allo stato la domanda volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nessuna statuizione sulle spese del giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, rigetta allo stato le domande.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto