TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5654/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5654/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1997, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Lorusso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Leopardi n. 14, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 attualmente detenuto presso il Carcere di MO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Acquati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MO, Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“ disporre l'affido super esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2 Persona_3 ricorrente sig.a con collocamento degli stessi presso la Parte_1 madre nella casa in comodato in MO via Asiago n.10, autorizzando la stessa a prendere tutte le decisioni più importanti relative alla vita dei minori ( scuola, salute, residenza , religione); in ordine ai tempi di visita del padre si rimette la valutazione al Tribunale;
porre a carico del sig. il contributo al mantenimento dei tre figli Controparte_1 minori nella misura mensile di € 600,00 =, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'accollo del 50 % delle spese straordinarie relative ai minori espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
in via subordinata, voglia disporre il Tribunale l'affido esclusivo dei minori Persona_1 Per_2
e alla ricorrente sig.a , con
[...] Persona_3 Parte_1 collocamento degli stessi presso la madre nella casa in comodato in MO via Asiago n.10, rimettendo al Tribunale la valutazione in ordine ai tempi di visita del padre.
Con vittoria di spese e competenze della procedura, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, nominare consulenti, articolare mezzi e capitoli di prova anche testimoniale.”
Conclusioni per Controparte_1
Voglia il Tribunale adito:
“IN VIA PRINCIPALE: Disporre l'affidamento esclusivo dei minori Persona_4 Persona_5
e alla madre, con collocamento prevalente presso la
[...] Persona_6 stessa, riservando al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse;
Regolamentare il diritto di visita del padre durante il periodo di detenzione, disponendo incontri presso la Casa Circondariale di MO secondo modalità e tempi da concordare con i servizi sociali competenti e compatibili con il regolamento penitenziario, sempre nell'interesse superiore dei minori;
Stabilire che al termine del periodo detentivo le modalità di frequentazione padre-figli siano ridefinite secondo criteri di maggiore ampiezza, previa valutazione delle condizioni concrete che si saranno determinate;
Determinare il contributo al mantenimento dovuto dal convenuto in misura proporzionale alle sue attuali possibilità economiche, tenendo conto della condizione detentiva e dei limitati redditi da essa derivanti;
Prevedere la rivalutazione del contributo al mantenimento al termine del periodo detentivo, quando il convenuto potrà riprendere un'attività lavorativa regolare;
Disporre che i servizi sociali competenti per territorio effettuino le necessarie valutazioni sulla situazione dei minori e sulle modalità più idonee per garantire il mantenimento del rapporto padre- figli durante il periodo detentivo;
IN VIA SUBORDINATA: Ogni altro provvedimento che l'Ill.mo Tribunale riterrà più conforme a giustizia e all'interesse superiore dei minori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di procedura.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 03.09.2024 , dopo aver premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione con dalla quale sono nati i figli Controparte_1 Per_2 il 30.06.2014, il 20.08.2015 e il 08.08.2017, chiedeva che il
[...] Persona_1 Persona_3
Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, disponendo in particolare l'affido esclusivo dei minori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne e che fosse determinato il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli in complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11.02.2024 nonostante la regolarità della notifica nessuno compariva per parte resistente;
il Giudice delegato procedeva all'audizione della ricorrente e all'esito si riservava. Con ordinanza resa in parti data, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c.:
“I. Affida i figli minori in modo esclusivo alla madre cui va essere rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli ivi include quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli;
II. Dispone la sospensione delle visite padre/figli che potranno essere riattivate solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti per territorio della condizione dei minori e della condizione personale del padre;
III. Dispone che i servizi sociali di MO (in relazione alla residenza dei minori) e di NO (in relazione alla residenza del padre): a) prendano in carico il nucleo familiare di e Persona_2 Persona_5 [...]
ponendo in essere tutti gli interventi necessari a tutela dei minori;
Parte_2
b) convochino i genitori presso la sede del servizio e verifichino la situazione lavorativa e abitativa degli stessi;
c) verifichino chi si occupa della cura dei minori;
d) valutino la regolamentazione delle visite tra il padre e i figli dopo avere convocato il padre e avere verificato la volontà dello stesso di riprendere in modo regolare i rapporti con i figli nonché la rispondenza all'interesse dei minori della ripresa delle frequentazioni;
e) trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 8 ottobre 2025 all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa gli accertamenti Email_1 demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
IV. Pone a carico di l'importo di € 450,00 (€ 150,00 a figlio), da versarsi Controparte_1
a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità Parte_1 all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data della domanda). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei CP_1 CP_1 figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. V. Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito in via esclusiva dalla madre;
VI. Ordina ex art. 213 c.p.c. all' competente in relazione alla residenza di CP_2 Controparte_1
nato in [...] il [...], (C.F. ), residente in
[...] C.F._2
NO (MB) C.na San Giovanni n.1, la produzione in giudizio mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica entro il giorno 8 ottobre Email_1
2025 dell'estratto conto contributivo del su indicato contribuente;
VII. Fissa udienza per l'esame della documentazione che precede per il giorno 16 ottobre 2025 alle ore 10,00.”. In data 8.9.2025 si costitutiva in giudizio il resistente il quale chiedeva altresì di essere autorizzato a partecipare all'udienza con modalità da remoto giusto il suo stato detentivo. L'udienza fissata per il 16.10.2025 veniva quindi differita al 04.11. ne veniva disposta la trattazione ex art. 127 bis c.p.c.. A tale udienza, a fronte dell'impossibilità per il resistente di collegarsi a causa di problemi di connessione della casa circondariale ove è recluso, il Giudice fissava termine per il deposito della documentazione contenente l'importo dell'assegno unico riconosciuto alla madre CP_2 per i tre figli a carico e fissava udienza per l'esame di detta documentazione e per l'audizione del resistente al 04.12.2025, poi anticipata al 03.12.2025. A tale udienza il Giudice procedeva all'audizione delle parti;
i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e discutevano la causa come da conclusioni già rassegnate. Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. II. Quanto alla domanda di affidamento dei minori nato il [...], Persona_2 [...]
nato il [...], nato l'[...]7, ritiene il Tribunale che gli Persona_5 Persona_3 stessi, come peraltro chiesto da entrambe le parti, devono essere affidati in modo esclusivo alla madre. Deve infatti essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità della madre all'esercizio della genitorialità dal momento che la stessa si è fatta carico delle esigenze morali e materiali dei figli fin dal momento della cessazione della convivenza tra le parti, occorsa nel 2019 allorquando madre e figli hanno dovuto lasciare la casa familiare a causa delle condotte violente poste in essere dal padre e risultanti dalla sentenza penale di condanna emessa nei confronti del resistente in data 15.10.2024 (v. deposito del 6.2.2025). L'idoneità della madre all'esercizio della genitorialità è emersa anche dalla relazione depositata dai servizi sociali di MO in data 2.10.2025. Da tale relazione è emerso che i figli minori non hanno rapporti con il padre dal mese di febbraio 2025 e che, nonostante il padre sia recluso presso la casa circondariale di MO dal mese di maggio 2025, tale circostanza non è nota ai figli, che sono al contrario a conoscenza della separazione dei genitori occorsa circa sette anni prima. I servizi sociali hanno effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione ove vivono la madre e i minori. La madre vive insieme ai figli presso un'abitazione di proprietà del proprio padre e nel medesimo stabile vivono i nonni materni. Gli assistenti sociali hanno potuto verificare l'idoneità dell'ambiente domestico alle esigenze dei minori. In occasione della visita domiciliare gli assistenti sociali hanno conosciuto i minori che si sono mostrati molto uniti tra loro e hanno esposto la propria routine. È la madre a occuparsi della gestione dei figli grazie alla flessibilità del suo orario di lavoro. I servizi sociali hanno concluso la relazione evidenziano la necessità di svolgere un lavoro con i minori prima di fare loro riprendere i rapporti con il padre, che dovranno in ogni caso avvenire in spazio neutro esterno alla struttura detentiva. Deve, al contrario, essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo al padre che ha dimostrato, come riferito dalla ricorrente anche dinanzi a questo Giudice, un disinteresse assoluto e circostanziato rispetto alle esigenze dei figli, esercitando in modo assolutamente discontinuo il diritto di visita e non contribuendo in modo regolare al loro mantenimento (al riguardo la ricorrente ha riferito che l'ultimo versamento risale al mese di aprile 2024); il padre, inoltre, dal 2014 e fino al momento della cessazione della convivenza, ha reso i figli vittime di numerosi episodi di violenza assistita in danno della madre, come bene emerge dalla sentenza penale di condanna alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 572 c.p., pronunciata nei confronti del resistente dal Tribunale di MO in data 15.10.2024 e sopra richiamata. Circa le ragioni dell'interruzione dei rapporti con i figli ancora prima dell'accesso in carcere, il Per_5 ha riportato che vi sarebbe stata una incomprensione con la ricorrente circa l'orario di rientro dei figli presso la madre. A tale riguardo all'udienza del 3.12.2025 ha dichiarato “Non vedo i miei figli da fine gennaio 2025 poi non me li ha fatti più vedere. L'ultimo giorno che li ho visti pensavo di dover portare i bambini a scuola il giorno dopo lei era arrabbiata mi ha detto che non glielo avevo detto e che dovevo portarglieli subito e allora glieli abbiamo portati con la mia compagna alle 11 di notte in taxi perché non ci sono pullman a quell'ora, ci è passato il tempo e allora li avevo messi a letto.”. A tali dichiarazioni la ricorrente alla medesima udienza ha replicato quanto segue: “a gennaio gli avevo detto di riportarmi i bambini perché il grande aveva mal di testa gli ho detto di dargli il nurofen e lui alla fine non glielo ha dato;
quando me l'ha riportato a mezzanotte e mezza aveva la febbre alta. Lui mi aveva comunque detto che non avrebbe portato i figli il giorno dopo a scuola per stare con loro.”. Tale episodio dimostra come ancor prima dell'ingresso del padre in carcere lo stesso abbia dimostrato scarsa responsabilità nella gestione dei figli minori. Dalla relazione di aggiornamento depositata da parte dei servizi sociali di NO, competenti in relazione alla residenza del padre, in data 9.10.2025 è emerso che il dopo avere ripercorso con Per_5 gli assistenti sociali la propria storia personale e la relazione con la ricorrente, ha espresso il desiderio di riprendere i rapporti con i figli. Il sta scontando una pena di 4 anni di reclusione e ha chiesto Per_5
l'accesso alla detenzione domiciliare, dichiarando che vi sarebbero parenti disponibili ad accoglierlo nel comune di Venezia. Lui stesso si è dichiarato contrario a fare accedere i figli in carcere, chiedendo che eventuali incontri possano svolgersi in spazio diverso.
Ritenuto che
in virtù di quanto precede, in particolare della condanna del padre per un delitto che ha visto come vittime di violenza assistita gli stessi figli e del suo attuale stato detentivo, debba essere rimessa alla madre in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli. Quanto alle visite padre/figli, la madre all'udienza del 4.11.2025 ha così dichiarato “I bambini non sanno ancora adesso che il padre è in carcere. Ho parlato ai bambini della possibilità di vedere il padre;
il più grande ha detto di no quando pensava di dover andare da solo a casa del padre, poi quando ha capito che si sarebbe trattato di un incontro con altre persone ha detto ok;
il figlio di mezzo ha alzato le spalle e ha detto e va be se lo fa l'altro fratello lo faccio anche io ma tanto lui non c'è mai stato, è stato indifferente;
l'ultimo mi ha detto chiaramente di no nemmeno se si tratta di incontri di solo qualche ora.” (verbale di udienza del 4.11.2025). Ritiene il Tribunale che, tenuto conto del periodo di separazione padre/figli, nel cui ambito non vi è nemmeno prova che il padre abbia mai provato a contattare i figli, le visite padre/figli debbano essere sospese e potranno essere riattivate solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti per territorio che i minori siano posti a conoscenza dell'attuale condizione del padre, il tutto anche grazie al percorso che gli stessi inizieranno, fatta eccezione per il figlio più piccolo, presso il consolato dell'Ecuador (come riferito dalla madre all'udienza del 3.12.2025); verificata la condizione dei minori, i servizi sociali potranno attivare incontri padre/figli in spazio neutro all'esterno della struttura carceraria. Naturalmente ove il padre dovesse accedere alla misura della detenzione domiciliare nel Comune di Venezia, gli incontri potranno al più svolgersi con modalità da remoto. III. Quanto al mantenimento dei minori, è noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Rilevato che la ricorrente ha dichiarato di lavorare in virtù di contratto a tempo indeterminato come colf a tempo parziale per cinque ore settimanali con compenso di circa 150 € mensili;
vive nell'abitazione del padre a lei concessa in comodato d'uso. Osservato che la stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per circa € 200,00 mensili per utenze ed € 50,00 per spesa per mezzi pubblici;
la ricorrente ha altresì esposto le seguenti spese:
€ 30,00 annuali quali spese per l'assicurazione della scuola;
€ 150,00 per il materiale scolastico ordinario;
€ 70,00 annui per le gite scolastiche per;
€ 100,00 circa per spese mediche;
€ 555,00 annui circa per spese sportive. La stessa dovrà rifondere al somme arretrate per mancato Controparte_3 pagamento della mensa dei figli per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 per un totale di € 6218,78. Al momento la ricorrente percepisce l'assegno unico per i figli a carico nella misura di € 695,00 mensili. Quanto al resistente, lo stesso all'udienza del 3.12.2025 ha così dichiarato circa la propria condizione reddituale: “Da quando sono in carcere ossia dal 19 aprile 2025 sto prendendo la NA di circa 500
€ ultimamente. La NA si sta per esaurire mi mancano gli ultimi mesi avevo chiesto altri mesi ma non so fino a quando magari fino a gennaio. In carcere non sto lavorando anche se ho chiesto di lavorare ma non so niente dei tempi. Comunque in carcere non si guadagna molto magari 100/200 € al mese.”. Dall'estratto conto contributivo prodotto dalla ricorrente in data 10.10.2025 è emerso che il CP_2 ha sempre prestato attività lavorativa fino al mese di aprile 2024, allorché ha iniziato a Per_5 percepire l'indennità NA che, per l'anno 2025, dal 28.2.2025 al 30.9.025 (ultimo aggiornamento disponibile) è stata pari a € 8.713,48, ovverosia a circa € 1.244,00 mensili. Osserva il Tribunale che anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non giustifica di per sè un suo esonero dal contribuire al mantenimento del figlio minore ove l'altro genitore non sia in grado di provvedere interamente al sostentamento della prole (in tal senso cfr. nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. I, sent. n. 28870 del 27.12.2011; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma sez. I, 07.07.2017 secondo il quale “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”). Ritenuto che, alla luce degli elementi che precedono, precisamente il collocamento esclusivo dei figli presso la madre, la percezione in via integrale da parte della stessa dell'assegno unico per i figli a carico, la capacità lavorativa che si presume in capo al padre, allo stato limitata dalla condizione detentiva, può determinarsi come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate, considerato che la presente decisione deve essere presa tenuto conto delle attuali condizioni dei genitori che potrebbero mutare nel tempo. IV. Le spese di lite devono interamente compensate tra le parti tenuto conto della mancata opposizione del resistente all'accoglimento delle domande della ricorrente e della soccombenza della stessa rispetto alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
I. Affida i figli minori in modo esclusivo alla madre cui va essere rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli ivi include quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli;
II. Dispone la sospensione delle visite padre/figli che potranno essere riattivate solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti per territorio della condizione dei minori e della condizione personale del padre;
in particolare le visite padre/figli potranno essere riattivate solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti per territorio che i minori siano posti a conoscenza dell'attuale condizione del padre, il tutto anche grazie al percorso che gli stessi inizieranno, fatta eccezione per il figlio più piccolo, presso il consolato dell'Ecuador; verificata la condizione dei minori, i servizi sociali potranno attivare incontri padre/figli in spazio neutro all'esterno della struttura carceraria. Ove il padre dovesse accedere alla misura della detenzione domiciliare nel Comune di Venezia, gli incontri potranno al più svolgersi con modalità da remoto;
III. Dispone che i servizi sociali di MO (in relazione alla residenza dei minori) e di NO (in relazione alla residenza del padre) proseguano la presa in carico del nucleo familiare al fine di monitorare la condizione di benessere dei minori e segnalare eventuali situazioni di pregiudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano;
IV. Pone a carico di l'importo di € 300,00 (€ 100,00 a figlio), da versarsi Controparte_1
a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità Parte_1 all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone altresì a carico di CP_1 il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi
[...] CP_1 previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. V. Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito in via esclusiva dalla madre;
VI. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in MO, nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5654/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1997, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Lorusso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Leopardi n. 14, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 attualmente detenuto presso il Carcere di MO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Acquati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Emilia n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MO, Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“ disporre l'affido super esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2 Persona_3 ricorrente sig.a con collocamento degli stessi presso la Parte_1 madre nella casa in comodato in MO via Asiago n.10, autorizzando la stessa a prendere tutte le decisioni più importanti relative alla vita dei minori ( scuola, salute, residenza , religione); in ordine ai tempi di visita del padre si rimette la valutazione al Tribunale;
porre a carico del sig. il contributo al mantenimento dei tre figli Controparte_1 minori nella misura mensile di € 600,00 =, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'accollo del 50 % delle spese straordinarie relative ai minori espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
in via subordinata, voglia disporre il Tribunale l'affido esclusivo dei minori Persona_1 Per_2
e alla ricorrente sig.a , con
[...] Persona_3 Parte_1 collocamento degli stessi presso la madre nella casa in comodato in MO via Asiago n.10, rimettendo al Tribunale la valutazione in ordine ai tempi di visita del padre.
Con vittoria di spese e competenze della procedura, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, nominare consulenti, articolare mezzi e capitoli di prova anche testimoniale.”
Conclusioni per Controparte_1
Voglia il Tribunale adito:
“IN VIA PRINCIPALE: Disporre l'affidamento esclusivo dei minori Persona_4 Persona_5
e alla madre, con collocamento prevalente presso la
[...] Persona_6 stessa, riservando al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse;
Regolamentare il diritto di visita del padre durante il periodo di detenzione, disponendo incontri presso la Casa Circondariale di MO secondo modalità e tempi da concordare con i servizi sociali competenti e compatibili con il regolamento penitenziario, sempre nell'interesse superiore dei minori;
Stabilire che al termine del periodo detentivo le modalità di frequentazione padre-figli siano ridefinite secondo criteri di maggiore ampiezza, previa valutazione delle condizioni concrete che si saranno determinate;
Determinare il contributo al mantenimento dovuto dal convenuto in misura proporzionale alle sue attuali possibilità economiche, tenendo conto della condizione detentiva e dei limitati redditi da essa derivanti;
Prevedere la rivalutazione del contributo al mantenimento al termine del periodo detentivo, quando il convenuto potrà riprendere un'attività lavorativa regolare;
Disporre che i servizi sociali competenti per territorio effettuino le necessarie valutazioni sulla situazione dei minori e sulle modalità più idonee per garantire il mantenimento del rapporto padre- figli durante il periodo detentivo;
IN VIA SUBORDINATA: Ogni altro provvedimento che l'Ill.mo Tribunale riterrà più conforme a giustizia e all'interesse superiore dei minori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di procedura.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 03.09.2024 , dopo aver premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione con dalla quale sono nati i figli Controparte_1 Per_2 il 30.06.2014, il 20.08.2015 e il 08.08.2017, chiedeva che il
[...] Persona_1 Persona_3
Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, disponendo in particolare l'affido esclusivo dei minori con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne e che fosse determinato il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli in complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11.02.2024 nonostante la regolarità della notifica nessuno compariva per parte resistente;
il Giudice delegato procedeva all'audizione della ricorrente e all'esito si riservava. Con ordinanza resa in parti data, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c.:
“I. Affida i figli minori in modo esclusivo alla madre cui va essere rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli ivi include quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli;
II. Dispone la sospensione delle visite padre/figli che potranno essere riattivate solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti per territorio della condizione dei minori e della condizione personale del padre;
III. Dispone che i servizi sociali di MO (in relazione alla residenza dei minori) e di NO (in relazione alla residenza del padre): a) prendano in carico il nucleo familiare di e Persona_2 Persona_5 [...]
ponendo in essere tutti gli interventi necessari a tutela dei minori;
Parte_2
b) convochino i genitori presso la sede del servizio e verifichino la situazione lavorativa e abitativa degli stessi;
c) verifichino chi si occupa della cura dei minori;
d) valutino la regolamentazione delle visite tra il padre e i figli dopo avere convocato il padre e avere verificato la volontà dello stesso di riprendere in modo regolare i rapporti con i figli nonché la rispondenza all'interesse dei minori della ripresa delle frequentazioni;
e) trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 8 ottobre 2025 all'indirizzo di posta elettronica una relazione circa gli accertamenti Email_1 demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
IV. Pone a carico di l'importo di € 450,00 (€ 150,00 a figlio), da versarsi Controparte_1
a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità Parte_1 all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di settembre 2024 (data della domanda). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei CP_1 CP_1 figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. V. Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito in via esclusiva dalla madre;
VI. Ordina ex art. 213 c.p.c. all' competente in relazione alla residenza di CP_2 Controparte_1
nato in [...] il [...], (C.F. ), residente in
[...] C.F._2
NO (MB) C.na San Giovanni n.1, la produzione in giudizio mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica entro il giorno 8 ottobre Email_1
2025 dell'estratto conto contributivo del su indicato contribuente;
VII. Fissa udienza per l'esame della documentazione che precede per il giorno 16 ottobre 2025 alle ore 10,00.”. In data 8.9.2025 si costitutiva in giudizio il resistente il quale chiedeva altresì di essere autorizzato a partecipare all'udienza con modalità da remoto giusto il suo stato detentivo. L'udienza fissata per il 16.10.2025 veniva quindi differita al 04.11. ne veniva disposta la trattazione ex art. 127 bis c.p.c.. A tale udienza, a fronte dell'impossibilità per il resistente di collegarsi a causa di problemi di connessione della casa circondariale ove è recluso, il Giudice fissava termine per il deposito della documentazione contenente l'importo dell'assegno unico riconosciuto alla madre CP_2 per i tre figli a carico e fissava udienza per l'esame di detta documentazione e per l'audizione del resistente al 04.12.2025, poi anticipata al 03.12.2025. A tale udienza il Giudice procedeva all'audizione delle parti;
i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e discutevano la causa come da conclusioni già rassegnate. Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. II. Quanto alla domanda di affidamento dei minori nato il [...], Persona_2 [...]
nato il [...], nato l'[...]7, ritiene il Tribunale che gli Persona_5 Persona_3 stessi, come peraltro chiesto da entrambe le parti, devono essere affidati in modo esclusivo alla madre. Deve infatti essere formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità della madre all'esercizio della genitorialità dal momento che la stessa si è fatta carico delle esigenze morali e materiali dei figli fin dal momento della cessazione della convivenza tra le parti, occorsa nel 2019 allorquando madre e figli hanno dovuto lasciare la casa familiare a causa delle condotte violente poste in essere dal padre e risultanti dalla sentenza penale di condanna emessa nei confronti del resistente in data 15.10.2024 (v. deposito del 6.2.2025). L'idoneità della madre all'esercizio della genitorialità è emersa anche dalla relazione depositata dai servizi sociali di MO in data 2.10.2025. Da tale relazione è emerso che i figli minori non hanno rapporti con il padre dal mese di febbraio 2025 e che, nonostante il padre sia recluso presso la casa circondariale di MO dal mese di maggio 2025, tale circostanza non è nota ai figli, che sono al contrario a conoscenza della separazione dei genitori occorsa circa sette anni prima. I servizi sociali hanno effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione ove vivono la madre e i minori. La madre vive insieme ai figli presso un'abitazione di proprietà del proprio padre e nel medesimo stabile vivono i nonni materni. Gli assistenti sociali hanno potuto verificare l'idoneità dell'ambiente domestico alle esigenze dei minori. In occasione della visita domiciliare gli assistenti sociali hanno conosciuto i minori che si sono mostrati molto uniti tra loro e hanno esposto la propria routine. È la madre a occuparsi della gestione dei figli grazie alla flessibilità del suo orario di lavoro. I servizi sociali hanno concluso la relazione evidenziano la necessità di svolgere un lavoro con i minori prima di fare loro riprendere i rapporti con il padre, che dovranno in ogni caso avvenire in spazio neutro esterno alla struttura detentiva. Deve, al contrario, essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo al padre che ha dimostrato, come riferito dalla ricorrente anche dinanzi a questo Giudice, un disinteresse assoluto e circostanziato rispetto alle esigenze dei figli, esercitando in modo assolutamente discontinuo il diritto di visita e non contribuendo in modo regolare al loro mantenimento (al riguardo la ricorrente ha riferito che l'ultimo versamento risale al mese di aprile 2024); il padre, inoltre, dal 2014 e fino al momento della cessazione della convivenza, ha reso i figli vittime di numerosi episodi di violenza assistita in danno della madre, come bene emerge dalla sentenza penale di condanna alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 572 c.p., pronunciata nei confronti del resistente dal Tribunale di MO in data 15.10.2024 e sopra richiamata. Circa le ragioni dell'interruzione dei rapporti con i figli ancora prima dell'accesso in carcere, il Per_5 ha riportato che vi sarebbe stata una incomprensione con la ricorrente circa l'orario di rientro dei figli presso la madre. A tale riguardo all'udienza del 3.12.2025 ha dichiarato “Non vedo i miei figli da fine gennaio 2025 poi non me li ha fatti più vedere. L'ultimo giorno che li ho visti pensavo di dover portare i bambini a scuola il giorno dopo lei era arrabbiata mi ha detto che non glielo avevo detto e che dovevo portarglieli subito e allora glieli abbiamo portati con la mia compagna alle 11 di notte in taxi perché non ci sono pullman a quell'ora, ci è passato il tempo e allora li avevo messi a letto.”. A tali dichiarazioni la ricorrente alla medesima udienza ha replicato quanto segue: “a gennaio gli avevo detto di riportarmi i bambini perché il grande aveva mal di testa gli ho detto di dargli il nurofen e lui alla fine non glielo ha dato;
quando me l'ha riportato a mezzanotte e mezza aveva la febbre alta. Lui mi aveva comunque detto che non avrebbe portato i figli il giorno dopo a scuola per stare con loro.”. Tale episodio dimostra come ancor prima dell'ingresso del padre in carcere lo stesso abbia dimostrato scarsa responsabilità nella gestione dei figli minori. Dalla relazione di aggiornamento depositata da parte dei servizi sociali di NO, competenti in relazione alla residenza del padre, in data 9.10.2025 è emerso che il dopo avere ripercorso con Per_5 gli assistenti sociali la propria storia personale e la relazione con la ricorrente, ha espresso il desiderio di riprendere i rapporti con i figli. Il sta scontando una pena di 4 anni di reclusione e ha chiesto Per_5
l'accesso alla detenzione domiciliare, dichiarando che vi sarebbero parenti disponibili ad accoglierlo nel comune di Venezia. Lui stesso si è dichiarato contrario a fare accedere i figli in carcere, chiedendo che eventuali incontri possano svolgersi in spazio diverso.
Ritenuto che
in virtù di quanto precede, in particolare della condanna del padre per un delitto che ha visto come vittime di violenza assistita gli stessi figli e del suo attuale stato detentivo, debba essere rimessa alla madre in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli, ivi incluse quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli. Quanto alle visite padre/figli, la madre all'udienza del 4.11.2025 ha così dichiarato “I bambini non sanno ancora adesso che il padre è in carcere. Ho parlato ai bambini della possibilità di vedere il padre;
il più grande ha detto di no quando pensava di dover andare da solo a casa del padre, poi quando ha capito che si sarebbe trattato di un incontro con altre persone ha detto ok;
il figlio di mezzo ha alzato le spalle e ha detto e va be se lo fa l'altro fratello lo faccio anche io ma tanto lui non c'è mai stato, è stato indifferente;
l'ultimo mi ha detto chiaramente di no nemmeno se si tratta di incontri di solo qualche ora.” (verbale di udienza del 4.11.2025). Ritiene il Tribunale che, tenuto conto del periodo di separazione padre/figli, nel cui ambito non vi è nemmeno prova che il padre abbia mai provato a contattare i figli, le visite padre/figli debbano essere sospese e potranno essere riattivate solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti per territorio che i minori siano posti a conoscenza dell'attuale condizione del padre, il tutto anche grazie al percorso che gli stessi inizieranno, fatta eccezione per il figlio più piccolo, presso il consolato dell'Ecuador (come riferito dalla madre all'udienza del 3.12.2025); verificata la condizione dei minori, i servizi sociali potranno attivare incontri padre/figli in spazio neutro all'esterno della struttura carceraria. Naturalmente ove il padre dovesse accedere alla misura della detenzione domiciliare nel Comune di Venezia, gli incontri potranno al più svolgersi con modalità da remoto. III. Quanto al mantenimento dei minori, è noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Rilevato che la ricorrente ha dichiarato di lavorare in virtù di contratto a tempo indeterminato come colf a tempo parziale per cinque ore settimanali con compenso di circa 150 € mensili;
vive nell'abitazione del padre a lei concessa in comodato d'uso. Osservato che la stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per circa € 200,00 mensili per utenze ed € 50,00 per spesa per mezzi pubblici;
la ricorrente ha altresì esposto le seguenti spese:
€ 30,00 annuali quali spese per l'assicurazione della scuola;
€ 150,00 per il materiale scolastico ordinario;
€ 70,00 annui per le gite scolastiche per;
€ 100,00 circa per spese mediche;
€ 555,00 annui circa per spese sportive. La stessa dovrà rifondere al somme arretrate per mancato Controparte_3 pagamento della mensa dei figli per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 per un totale di € 6218,78. Al momento la ricorrente percepisce l'assegno unico per i figli a carico nella misura di € 695,00 mensili. Quanto al resistente, lo stesso all'udienza del 3.12.2025 ha così dichiarato circa la propria condizione reddituale: “Da quando sono in carcere ossia dal 19 aprile 2025 sto prendendo la NA di circa 500
€ ultimamente. La NA si sta per esaurire mi mancano gli ultimi mesi avevo chiesto altri mesi ma non so fino a quando magari fino a gennaio. In carcere non sto lavorando anche se ho chiesto di lavorare ma non so niente dei tempi. Comunque in carcere non si guadagna molto magari 100/200 € al mese.”. Dall'estratto conto contributivo prodotto dalla ricorrente in data 10.10.2025 è emerso che il CP_2 ha sempre prestato attività lavorativa fino al mese di aprile 2024, allorché ha iniziato a Per_5 percepire l'indennità NA che, per l'anno 2025, dal 28.2.2025 al 30.9.025 (ultimo aggiornamento disponibile) è stata pari a € 8.713,48, ovverosia a circa € 1.244,00 mensili. Osserva il Tribunale che anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non giustifica di per sè un suo esonero dal contribuire al mantenimento del figlio minore ove l'altro genitore non sia in grado di provvedere interamente al sostentamento della prole (in tal senso cfr. nella giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. I, sent. n. 28870 del 27.12.2011; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma sez. I, 07.07.2017 secondo il quale “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150”). Ritenuto che, alla luce degli elementi che precedono, precisamente il collocamento esclusivo dei figli presso la madre, la percezione in via integrale da parte della stessa dell'assegno unico per i figli a carico, la capacità lavorativa che si presume in capo al padre, allo stato limitata dalla condizione detentiva, può determinarsi come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate, considerato che la presente decisione deve essere presa tenuto conto delle attuali condizioni dei genitori che potrebbero mutare nel tempo. IV. Le spese di lite devono interamente compensate tra le parti tenuto conto della mancata opposizione del resistente all'accoglimento delle domande della ricorrente e della soccombenza della stessa rispetto alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
I. Affida i figli minori in modo esclusivo alla madre cui va essere rimessa in via esclusiva la facoltà di assumere le decisioni più importanti per i figli ivi include quelle in materia di istruzione, salute, residenza ed educazione nonché la facoltà di chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli;
II. Dispone la sospensione delle visite padre/figli che potranno essere riattivate solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti per territorio della condizione dei minori e della condizione personale del padre;
in particolare le visite padre/figli potranno essere riattivate solo previa verifica da parte dei servizi sociali competenti per territorio che i minori siano posti a conoscenza dell'attuale condizione del padre, il tutto anche grazie al percorso che gli stessi inizieranno, fatta eccezione per il figlio più piccolo, presso il consolato dell'Ecuador; verificata la condizione dei minori, i servizi sociali potranno attivare incontri padre/figli in spazio neutro all'esterno della struttura carceraria. Ove il padre dovesse accedere alla misura della detenzione domiciliare nel Comune di Venezia, gli incontri potranno al più svolgersi con modalità da remoto;
III. Dispone che i servizi sociali di MO (in relazione alla residenza dei minori) e di NO (in relazione alla residenza del padre) proseguano la presa in carico del nucleo familiare al fine di monitorare la condizione di benessere dei minori e segnalare eventuali situazioni di pregiudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano;
IV. Pone a carico di l'importo di € 300,00 (€ 100,00 a figlio), da versarsi Controparte_1
a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità Parte_1 all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone altresì a carico di CP_1 il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi
[...] CP_1 previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. V. Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito in via esclusiva dalla madre;
VI. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in MO, nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi