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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1421 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. VISCUSO AGATA, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TROVATO ALESSANDRO, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
29/04/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15/03/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27 parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nata il [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...];
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e la sig.ra continuerà ad abitare nella Parte_1
casa coniugale sita in Via della Pace 24 - Frazione: Valle degli Angeli in Messina (ME); 2) I figli minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori e continueranno a Per_1 Per_2
risiedere presso la casa coniugale con la madre Sig.ra ; 3) Ognuno dei genitori Parte_1
avrà la facoltà di esercitare separatamente la potestà genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse e le questioni di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i coniugi;
4) Il sig. potrà tenere i figli nei periodi Controparte_1
scolastici due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e, a settimane alterne dal pomeriggio del sabato e per l'intera giornata della domenica;
5) Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni con un genitore a Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'angelo, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6)
Durante le vacanze estive il sig. otrà tenere con se i figli e per quindici CP_1 Per_1 Per_2
giorni consecutivi, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto delle reciproche esigenze lavorative;
7) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e le figlie, il padre potrà vederle quando vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con il preavviso di almeno 24 ore;
8)
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra un assegno mensile a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori e di € 400,00 (quattrocento/00), Per_1 Per_2
da corrispondersi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) Le spese straordinarie sono suddivise in ragione del 50% tra i genitori, previa esibizione dello scontrino fiscale o ricevuta;
10) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
11) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente qualsiasi cambio di residenza e reciprocamente a concedere il nulla osta necessario per il passaporto, nel caso di spostamenti all'estero”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 15/03/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27 parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1421 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. VISCUSO AGATA, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TROVATO ALESSANDRO, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
29/04/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15/03/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27 parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nata il [...], e Persona_1 Per_2
nato il [...];
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e la sig.ra continuerà ad abitare nella Parte_1
casa coniugale sita in Via della Pace 24 - Frazione: Valle degli Angeli in Messina (ME); 2) I figli minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori e continueranno a Per_1 Per_2
risiedere presso la casa coniugale con la madre Sig.ra ; 3) Ognuno dei genitori Parte_1
avrà la facoltà di esercitare separatamente la potestà genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse e le questioni di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i coniugi;
4) Il sig. potrà tenere i figli nei periodi Controparte_1
scolastici due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e, a settimane alterne dal pomeriggio del sabato e per l'intera giornata della domenica;
5) Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni con un genitore a Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'angelo, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6)
Durante le vacanze estive il sig. otrà tenere con se i figli e per quindici CP_1 Per_1 Per_2
giorni consecutivi, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto delle reciproche esigenze lavorative;
7) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e le figlie, il padre potrà vederle quando vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con il preavviso di almeno 24 ore;
8)
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra un assegno mensile a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori e di € 400,00 (quattrocento/00), Per_1 Per_2
da corrispondersi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) Le spese straordinarie sono suddivise in ragione del 50% tra i genitori, previa esibizione dello scontrino fiscale o ricevuta;
10) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
11) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente qualsiasi cambio di residenza e reciprocamente a concedere il nulla osta necessario per il passaporto, nel caso di spostamenti all'estero”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 15/03/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27 parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.