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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6882 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor EG IO ON IN Presidente
Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere
Avvocato DA TI Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6485 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 03/10/2025 e vertente
T R A
(Partita IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dell'Avv. Carmelo Cicero
APPELLANTE
E
Controparte_1
già (P.IVA
[...] Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Massa P.IVA_2
APPELLATA
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 3 R.D. 639/10, la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento con la quale
[...]
la aveva intimato il pagamento della somma di € 36.419,59 relativa a CP_3
contratto di finanziamento agevolato stipulato tra le parti.
Con sentenza n. 6850/2022 del 05.05.2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite, in favore di
, per complessivi €. 2.700,00 oltre accessori di legge. CP_3
2. Con atto di appello la società Parte_1
ha impugnato la richiamata sentenza del Tribunale così concludendo:
[...]
“dichiarare che la non è creditrice della somma di € 36.419,59, portata dal D.I. opposto, in CP_3
quanto l'appellante non deve restituire la somma di € 22.313,86, oltre interessi per € 1.837,97, così complessivamente € 24.151,83, richiesta dalla appellata, in quanto detta somma, è stata versata “a fondo perduto” e dunque non è ripetibile, atteso che erroneamente, la appellante è stata dichiarata decaduta dal beneficio concesso, per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 5 e 8 del contratto;
- Dichiarare altresì che la appellante è debitrice nei confronti della solo della complessiva CP_3
somma di € 12.267,76, dovuta per il mancato pagamento di n. 11 rate delle 28 previste nel piano di ammortamento;
- Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti, ritualmente richiesti;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, previa revoca del dispositivo con il quale l'appellante è stata condannata in primo grado al pagamento delle spese nella misura di
€.2.700,00.”
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello con CP_1
conseguente condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
3. Preliminarmente va verificata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificazione dei motivi di appello.
Ritiene la Corte che ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò pagina 2 di 6 determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Pertanto, così come proposto dall'appellante si ritiene l'appello svolto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., avendo i motivi per i quali si richiede l'appello i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
L'appello è pertanto ammissibile.
4. Sempre preliminarmente parte appellante eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c..
Invero, in primo grado la ha chiesto genericamente al Tribunale di: “1) Parte_1
Accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, dichiarare che la ricorrente nulla deve alla resistente;
2) In via preliminare, disporre la sospensione del procedimento coattivo;
3) Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti ritualmente richiesti”. Mentre nel corpo del ricorso, sempre genericamente, così esponeva: “Nel merito, si rileva che le somme richieste non sono dovute in quanto la ricorrente ha avuto approvato il piano di ammortamento che verrà completato con il pagamento delle ultime due rate (scadenza 30.06.17 e 30/09/17 di € 1.192,95), per un totale di €
2.385,90, somma che viene offerta banco judicis;
3) Per completezza si assume che, in ogni caso, va decurtata da ogni restituzione la somma di € 10.000,00 (contabilizzata in conto gestione) che la resistente non ha mai versato alla ricorrente”.
Ora, pur nella laconica genericità del ricorso in primo grado, il motivo di appello si incentra di fatto sull'errata quantificazione delle somme dovute e sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, già oggetto del ricorso di primo grado.
L'appellante non introduce motivi nuovi, ma sviluppa e dettaglia quelli già proposti, insistendo sulla questione della quantificazione e sulla richiesta istruttoria.
La Corte, pertanto, non ritiene inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non emergendo, dal confronto tra i due atti, domande nuove o eccezioni non proposte in primo grado.
5. Nel merito, la Corte ritiene l'appello infondato.
pagina 3 di 6 Con nota del 29/10/2013 revocava le agevolazioni concesse in favore della CP_3
società appellante per mancata presentazione della “documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti. L'importo delle somme da restituire, costituite dalle agevolazioni finanziarie erogate e dagli interessi maturati e maturandi, laddove tali somme siano ancora dovute, è pari a € 53.120,89 come precisato nel prospetto allegato.”
La nota rimaneva priva di riscontro ed , di conseguenza, notificava in data CP_3
12.04.2018 l'ingiunzione di pagamento, oggetto di causa, per €. 36.419,59.
La revoca delle agevolazioni e la pedissequa ingiunzione di pagamento è pertanto intervenuta per la mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti.
Le cause della revoca del finanziamento sono indicate specificatamente nell'art. 19 del contratto che va qualificato come “clausola risolutiva espressa” poiché attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento. Il richiamato art. 19, rubricato “Revoca delle agevolazioni”, infatti, dispone che “L'Agenzia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora la Beneficiaria: ….. c) non consegni all' entro il termine di 6 (sei) mesi dalla CP_1
data di firma del presente contratto le dichiarazioni e tutta la documentazione indicata nell'art. 8 che precede ….. g) non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni previste nelle lettere b), c), d), e), f), h), i), j), k), l) e m) dell'art. 5”.
Il precedente art. 5, rubricato “Obbligazioni della Beneficiaria”, statuisce “la beneficiaria si obbliga a realizzare entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del presente contratto il programma degli investimenti indicato nei punti i) e j) delle premesse, nonché nell'allegato sub A) e a consegnare all' entro il medesimo termine le dichiarazioni e la documentazione indicate nell'art. 8 che CP_1
segue”.
Come rilevato dal Giudice di primo grado, a fronte dell'inadempimento contrattuale, la società debitrice non ha provato l'adempimento dell'obbligazione né alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa;
“l'attore non ha fornito alcuna prova idonea a contrastare l'eccezione di inadempimento contrattuale dell'art. 8 del contratto, invocata dall'Agenzia, quale causa di revoca e pagina 4 di 6 risoluzione contrattuale, circa la «documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti” (così la condivisibile sentenza impugnata). Non solo in primo grado ma anche in sede di appello la società non ha dimostrato la trasmissione dei documenti richiesti.
6. Va ancora rigettata la richiesta della società appellante di limitare il debito nei confronti della alla complessiva somma di € 12.267,76, equivalente al mancato CP_3
pagamento di n. 11 rate delle 28 previste nel piano di ammortamento, in quanto, come condivisibilmente rilevato dal Giudice di primo grado, “la restituzione del finanziamento è stata concordata con il piano di ammortamento n. 97335 del 1.01.2013 (all. 4) in 28 rate, pari ad euro 1.192,95 ciascuna a decorrere dal 31.03.2015 (1 rata) per un debito residuo iniziale pari ad euro 31.195,23 al tasso agevolato dello 0,92%.”
La restituzione dei benefici in unica soluzione corrisponde all'importo effettivamente erogato e corrisposto al beneficiario, al momento del riscontrato inadempimento, escluse le rate corrisposte.
Il finanziamento ottenuto dalla era infatti così determinato: un contributo in Parte_1
conto capitale (a fondo perduto) pari ad un massimo di € 27.821,74; un prestito agevolato pari ad un massimo di € 37.821,74 ed un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 10.000,00 per le spese sostenute durante il primo anno di attività. Come correttamente verificato dal Tribunale, la somma richiesta con l'ingiunzione impugnata pari a 36.419,59 è così suddivisa: €. 22.313,86 corrispondente al totale erogato in conto capitale (a fondo perduto); €. 1.837,97 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato ed €. 12.267,76 per debito residuo sul finanziamento agevolato (quota capitale).
Contrariamente a quanto dichiarato dall'appellante, alcuna restituzione dell'importo di
€. 10.000,00, corrispondenti alle spese sostenute durante il primo anno di attività, è stato chiesto dalla all'appellante beneficiaria in quanto effettivamente non erogato CP_1
alla stessa, come chiaramente risulta dal foglio allegato all'ingiunzione di pagamento oggetto di causa.
pagina 5 di 6 7. L'appellante reitera la richiesta istruttoria di interrogatorio formale del rappresentante legale della , non ammessa in primo grado. CP_3
A parte la preclusione della richiesta in sede di appello per mancata reiterazione al momento della precisazione delle conclusioni, la istruttoria è da ritenersi comunque inammissibile essendo il richiesto interrogatorio non idoneo a supplire la mancanza di prova, come sopra rilevata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DA TI EG IO ON IN
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