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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3405/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6886 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6885 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6884 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6883 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 7/10/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3405/2025) contro il Comune di Palermo avverso gli avvisi di accertamento n. 6886 per IMU 2020, n. 6885 per IMU 2021, n. 6884 per IMU 2022, n.
6883 per IMU 2023, notificati in data 2/9/2025, per omesso/parziale/tardivo versamento IMU in ordine a 4 immobili siti a Palermo in Indirizzo_1
Il ricorrente rappresentava che gli immobili in questione erano stati concessi in godimento con contratti di locazione a canone concordato ed eccepiva la violazione dell'art. 1, commi 639 e segg. Legge 147/2013 e dell'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019, artt. 2 e 3 L. 431/1998 e dell'art. 14 del Regolamento IMU del Comune di Palermo, che prevede la riduzione fiscale per gli immobili concessi in godimento con contratti di locazione a canone concordato. Produceva, quindi, i relativi contratti di locazione a canone concordato, con regolari comunicazioni al Comune di Palermo ( Doc. 20). Precisava, peraltro, che l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che per le abitazioni locate a canone concordato era venuto meno l'obbligo dichiarativo, atteso che i Comuni erano in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'imposta.
Rilevava, altresì, la violazione del giudicato esterno, atteso che per la medesima fattispecie la C.T.P. Di
Palermo con sentenza n. 987/2023 del 15/5/2023 aveva accolto il ricorso e tale sentenza non era stata appellata, divenendo definitiva ( doc. 23).
Chiedeva, pertanto, di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, con vittoria di spese.
Il Comune di Palermo chiedeva l'accesso temporaneo, ma non si costituiva in giudizio.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, atteso che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente ( contratti di locazione a canone concordato degli immobili in oggetto, copia pec trasmesse al Comune di Palermo, copia predetta sentenza passata in giudicato) risulta che il ricorrente ha fornito prova adeguata della sussistenza dei presupposti per ottenere la riduzione prevista per gli immobili in questione, locati a canone concordato, ai sensi della L.
431/98. Risulta, altresì, che la ricorrente aveva inviato al Comune di Palermo una comunicazione a mezzo pec con cui si comunicava che i predetti immobili per gli anni contestati erano locati a canone concordato.
Peraltro, il Comune di Palermo non ha contestato quanto dedotto dal ricorrente non essendosi costituito in giudizio.
Pertanto, la ricorrente aveva diritto alla riduzione IMU al 75%.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento) in favore del ricorrente. Così deciso in Palermo in data 06/02/2026. Il Giudice
LV AP "firmato digitalmente"
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3405/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6886 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6885 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6884 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6883 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 7/10/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3405/2025) contro il Comune di Palermo avverso gli avvisi di accertamento n. 6886 per IMU 2020, n. 6885 per IMU 2021, n. 6884 per IMU 2022, n.
6883 per IMU 2023, notificati in data 2/9/2025, per omesso/parziale/tardivo versamento IMU in ordine a 4 immobili siti a Palermo in Indirizzo_1
Il ricorrente rappresentava che gli immobili in questione erano stati concessi in godimento con contratti di locazione a canone concordato ed eccepiva la violazione dell'art. 1, commi 639 e segg. Legge 147/2013 e dell'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019, artt. 2 e 3 L. 431/1998 e dell'art. 14 del Regolamento IMU del Comune di Palermo, che prevede la riduzione fiscale per gli immobili concessi in godimento con contratti di locazione a canone concordato. Produceva, quindi, i relativi contratti di locazione a canone concordato, con regolari comunicazioni al Comune di Palermo ( Doc. 20). Precisava, peraltro, che l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che per le abitazioni locate a canone concordato era venuto meno l'obbligo dichiarativo, atteso che i Comuni erano in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'imposta.
Rilevava, altresì, la violazione del giudicato esterno, atteso che per la medesima fattispecie la C.T.P. Di
Palermo con sentenza n. 987/2023 del 15/5/2023 aveva accolto il ricorso e tale sentenza non era stata appellata, divenendo definitiva ( doc. 23).
Chiedeva, pertanto, di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, con vittoria di spese.
Il Comune di Palermo chiedeva l'accesso temporaneo, ma non si costituiva in giudizio.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, atteso che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente ( contratti di locazione a canone concordato degli immobili in oggetto, copia pec trasmesse al Comune di Palermo, copia predetta sentenza passata in giudicato) risulta che il ricorrente ha fornito prova adeguata della sussistenza dei presupposti per ottenere la riduzione prevista per gli immobili in questione, locati a canone concordato, ai sensi della L.
431/98. Risulta, altresì, che la ricorrente aveva inviato al Comune di Palermo una comunicazione a mezzo pec con cui si comunicava che i predetti immobili per gli anni contestati erano locati a canone concordato.
Peraltro, il Comune di Palermo non ha contestato quanto dedotto dal ricorrente non essendosi costituito in giudizio.
Pertanto, la ricorrente aveva diritto alla riduzione IMU al 75%.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento) in favore del ricorrente. Così deciso in Palermo in data 06/02/2026. Il Giudice
LV AP "firmato digitalmente"