Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 12 marzo 2026
Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02918/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6341 del 2025, proposto da
TA EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Cantelmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2022 (R.G. n. 95/2022) del Giudice di Pace di Mirabella Eclano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. GI Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in data 22.4.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 84 c.p.a. che, tuttavia, non risulta notificato alla controparte;
- ai sensi del comma 4 del citato articolo, “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
Considerato che:
- per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e, quindi, vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione;
- dalla dichiarazione resa dalla parte ricorrente si traggono argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e, pertanto, va dichiarata l’improcedibilità del medesimo;
- la definizione in rito del giudizio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio della controparte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI EL, Presidente
GI Di Vita, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| GI Di Vita | TI EL |
IL SEGRETARIO