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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
LA VA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2220/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andria - Piazza Umberto 76123 Andria BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. ING1079-2023-1898 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2956/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta ed insiste affinchè il ricorso venga accolto
Resistente chiamati alle ore 9.37 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1 con il ricorso in epigrafe ha impugnato l'ingiunzione di pagamento indicata per estremi in epigrafe notificata dal Comune di Andria in data 11 gennaio 2024 dell'importo complessivo di € 199,59 per IMU 2012 e ogni ulteriore atto preliminare o connesso, in particolare l'accertamento del 12 dicembre
2016 menzionata nell'ingiunzione asseritamente notificato il 12 febbraio 2017.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione.
2. Non si è costituito in giudizio il Comune di Andria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
In base all'art. 1, c. 161 della legge n. 296/06 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica o all'accertamento, notificando al contribuente un apposito avviso motivato entro il termine a pena di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il pagamento avrebbero dovuto essere effettuati.
L'attività impositiva oltre al termine di decadenza è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni prevista per i tributi locali, tra cui anche l'IMU.
In base a tali norme, è indubbio che il credito del Comune di Andria per IMU anno 2012 sia prescritto alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta in data 11 gennaio 2024, oltre 10 anni dal periodo di imposta di riferimento.
Vero che nell'atto di ingiunzione si fa riferimento a un precedente avviso di accertamento notificato in data
12 dicembre 2017 che avrebbe interrotto il termine di prescrizione.
Ma, anche a prescindere dalla contestazione di parte ricorrente che afferma di non aver mai ricevuto tale atto, non può non rilevarsi che la prescrizione è maturata anche dal 12 dicembre 2017, atteso che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata oltre il termine di cinque anni dall'asserita notifica dell'avviso di accertamento, in disparte la considerazione che i termini di prescrizione a differenza di quelli di decadenza si calcolano dalla data di ricevimento dell'atto e non dalla data di spedizione (cfr. sulle questioni dei termini di decadenza e prescrizione Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sentenza 17 dicembre 2021, n. 40543; Sentenza n.
33681/2022; Ordinanza n. 9240/2019; Sentenza n. 19143/2019).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
spese compensate tra le parti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
LA VA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2220/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andria - Piazza Umberto 76123 Andria BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. ING1079-2023-1898 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2956/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta ed insiste affinchè il ricorso venga accolto
Resistente chiamati alle ore 9.37 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1 con il ricorso in epigrafe ha impugnato l'ingiunzione di pagamento indicata per estremi in epigrafe notificata dal Comune di Andria in data 11 gennaio 2024 dell'importo complessivo di € 199,59 per IMU 2012 e ogni ulteriore atto preliminare o connesso, in particolare l'accertamento del 12 dicembre
2016 menzionata nell'ingiunzione asseritamente notificato il 12 febbraio 2017.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione.
2. Non si è costituito in giudizio il Comune di Andria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
In base all'art. 1, c. 161 della legge n. 296/06 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica o all'accertamento, notificando al contribuente un apposito avviso motivato entro il termine a pena di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il pagamento avrebbero dovuto essere effettuati.
L'attività impositiva oltre al termine di decadenza è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni prevista per i tributi locali, tra cui anche l'IMU.
In base a tali norme, è indubbio che il credito del Comune di Andria per IMU anno 2012 sia prescritto alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta in data 11 gennaio 2024, oltre 10 anni dal periodo di imposta di riferimento.
Vero che nell'atto di ingiunzione si fa riferimento a un precedente avviso di accertamento notificato in data
12 dicembre 2017 che avrebbe interrotto il termine di prescrizione.
Ma, anche a prescindere dalla contestazione di parte ricorrente che afferma di non aver mai ricevuto tale atto, non può non rilevarsi che la prescrizione è maturata anche dal 12 dicembre 2017, atteso che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata oltre il termine di cinque anni dall'asserita notifica dell'avviso di accertamento, in disparte la considerazione che i termini di prescrizione a differenza di quelli di decadenza si calcolano dalla data di ricevimento dell'atto e non dalla data di spedizione (cfr. sulle questioni dei termini di decadenza e prescrizione Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sentenza 17 dicembre 2021, n. 40543; Sentenza n.
33681/2022; Ordinanza n. 9240/2019; Sentenza n. 19143/2019).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
spese compensate tra le parti.