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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10349/2022 promossa da: ato a Firenze il 17.5.1961, rappresentato e difeso dagli Avv. Massimo Di Stasio, Parte_1 Vito Carone e Luigi Seghi come da mandato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due, in Firenze, via delle Cinque Giornate, 55
ATTORE contro in persona del legale rappresentante e socio Controparte_1 accomandatario con sede legale in Firenze, Viale dei Cadorna, 67, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Roberto Nannelli come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Antognoli, 44
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione: accertare e dichiarare l'invalidità – con conseguente nullità e/o annullamento – per le violazioni specificatamente indicate in premessa dell'atto di citazione, della deliberazione dell'assemblea dei soci di “ del 29 giugno 2022, nelle parti impugnate sempre di cui Controparte_1 in premessa dell'atto introduttivo al giudizio e di cui ai punti nn. 1) e 2) del relativo verbale;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ai costi dovuti nei confronti del C.T.U., come liquidati in decreto.
Per parte convenuta: Piaccia al Tribunale di Firenze: 1) respingere siccome inammissibili e/o infondate le domande avversarie;
2) vittoria di spese e di onorari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo accertare e dichiarare l'invalidità, con conseguente nullità e/o annullamento, della deliberazione dell'assemblea dei soci di del 29.6.2022, nelle Controparte_1 parti impugnate di cui ai punti nn. 1 e 2 del relativo verbale.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere socio accomandante della società convenuta, con partecipazione proporzionale ai conferimenti pari al 33,33% del capitale sociale;
che, in data 29.6.2022, era stata convocata l'assemblea dei soci della società convenuta, con la quale era stata pagina 1 di 5 approvata la delibera in questa sede impugnata;
che, infatti, pervenuta all'attore la convocazione per tale assemblea, lo stesso, tramite i propri legali, aveva contestato alla società, che, alla richiesta della
“documentazione utile per l'esame del bilancio della s.a.s.”, era stato inviato il c.d. “bilancino” e, ad ulteriore richiesta dei registri IVA 2021, del libro beni ammortizzabili, degli estratti conto bancari
2021, del dettaglio debiti e crediti 2021, dei documenti giustificativi dei fatti gestori, erano stati inviati solamente il registro IVA 2021 ed il registro beni ammortizzabili, con la specificazione che gli altri libri contabili non erano nella disponibilità della società, la quale aveva adottato il regime di contabilità semplificata;
che, nel corso dell'assemblea tenutasi il 29.6.2022, l'attore aveva riproposto e fatto inserire a verbale le richieste come sopra già avanzate, non avendo avuto alcun riscontro da parte di
, ma, nonostante ciò, l'assemblea aveva approvato i “bilanci/rendiconti” indicati nell'ordine del CP_1 giorno.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: che, per il Controparte_1 periodo fino al 22.4.2016, la aveva due soci, socio accomandatario per CP_1 CP_2
2/3 del capitale sociale, deceduto poi il 22.4.2016, e socio accomandante per 1/3 del Parte_1 capitale;
che, per il periodo fino al 22.4.2016, ogni responsabilità era imputabile al socio CP_2 derivante dalla carica sociale dallo stesso ricoperta fino al 22.4.2016: poiché la prima
[...] contestazione era stata avanzata con lettera del 26.1.2022, oltre cinque anni dopo la perdita della qualità di socio e la cessazione dalla carica sociale di era decorso il termine prescrizionale, CP_2 anche ex art. 2949 c.c., del diritto di ad invocare la responsabilità del primo per fatti Parte_1 inerenti l'amministrazione e la gestione della società ; che, quanto alla mancata approvazione dei CP_1 bilanci/rendiconti relativi agli esercizi 2015 e 2016, l'unico socio rimasto dopo la morte di CP_2 era proprio l'unico competente a provvedere non solo alla ricostituzione della
[...] Parte_1 pluralità dei soci, ma anche alla nomina di un nuovo socio accomandatario che, sua volta, redigesse i rendiconti dei due anni;
che, in data 28.11.2017, aveva accettato come nuove socie le Parte_1 eredi di e designazione di un nuovo socio accomandatario;
che, pertanto per il periodo CP_2 dal 22.4.2017 al 28.11.2017, la domanda è inammissibile e infondata, in quanto relativa alla validità o meni dei bilanci/rendiconti degli esercizi 2017-2020 e che, comunque, aveva Parte_1 implicitamente rinunciato ai rendiconti relativi agli anni 2015 e 2016 prevedendo che i rendiconti sarebbero stati proposti ai nuovi soci per l'approvazione dal 2017 in poi;
che, per il periodo dal 28.11.2017 in poi, la aveva adottato il regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del CP_1
DPR 29.9.1973, n. 600, risultando, quindi, esonerata dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA e altre scritture ausiliarie per la natura dell'azienda, dell'inventario e del bilancio, del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino;
che la suddetta opzione aveva effetti sulla tecnica di redazione del bilancio previsto dall'art. 2320 co. 3 c.c., che è sostituito dalla compilazione di un prospetto nel quale sono raggruppati per categorie omogenee costi e ricavi, in maniera conforme ai principi della tecnica contabile;
che, alla richiesta del sig. la Pt_1 società aveva tempestivamente risposto inviando le copie dei rendiconti richiesti;
che l'art. 2303 c.c., applicabile anche alle s.a.s., stabilisce che non può operarsi alcuna ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti e, quindi, il diritto alla loro percezione sorge solo dopo che gli stessi siano stati accertati mediante l'approvazione del bilancio/rendiconto dell'esercizio di riferimento;
che la decisione di accantonare gli utili e di non distribuirli era del tutto legittima;
che non vi erano i presupposti né per l'annullamento né per la declaratoria di nullità della delibera impugnata.
Ha concluso per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
***********************************
Al fine di decidere la presente controversia è necessario operare una premessa in ordine alla diversità di ratio tra la normativa civile e la normativa fiscale in materia di tenuta della contabilità da parte delle pagina 2 di 5 società. Secondo la normativa civilistica, la tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale, ancor prima che un obbligo posto a carico dell'imprenditore commerciale, rappresentano una regola di buona amministrazione posta a garanzia dell'impresa stessa, attraverso le quali i soci ed i terzi possono rilevare le operazioni e i principali eventi intervenuti nel patrimonio aziendale. Gli obblighi contabili imposti dal diritto tributario sono, invece, principalmente finalizzati a consentire all'amministrazione finanziaria di esercitare le verifiche sulla corretta determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione e sono, pertanto, previsti in relazione alle modalità tipiche con cui si può realizzare l'evasione. Proprio dalla diversità di funzioni delle due normative discende che le disposizioni del Codice Civile relative ai libri obbligatori e alle altre scritture contabili non sono abrogabili o modificabili dalle disposizioni tributarie (a voler, invece, ritenere che, in regime di contabilità semplificata, l'imprenditore sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili solo in relazione a quelle previste dal D.P.R.. n. 600/73 si ammetterebbe un'abrogazione implicita degli artt. 2214 e ss. c.c.). Proprio per questo, l'esonero dei libri contabili previsti dal Codice Civile assume valenza solo sotto il profilo fiscale. Il Codice Civile non prevede sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi contabili civilistici, ma si limita a stabilire una generica responsabilità solidale degli amministratori verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale (art. 2260 c.c.). Nelle società di persone che svolgono attività commerciale la predisposizione e conservazione delle scritture contabili risponde alla duplice finalità di permettere agli amministratori di predisporre il rendiconto di cui all'art. 2262 c.c. (nel senso di documento diretto a fornire ai soci non amministratori informazioni sulla gestione ed a determinare gli utili spettanti agli stessi) e di consentire ai soci non amministratori di esercitare il diritto di controllo ex art. 2261 c.c. Infatti, all'obbligo degli amministratori di tenere regolarmente le scritture contabili, di consentirne la consultazione e di predisporre il bilancio corrispondono ampi e penetranti diritti di informazione e di controllo in capo ai soci esclusi dall'amministrazione. Ad esempio, nella società in accomandita semplice, qual è quella del caso di specie, l'amministrazione della società è imprescindibilmente ricollegata alla qualifica di socio accomandatario illimitatamente responsabile, cui si contrappone la figura del socio accomandante, responsabile, invece, limitatamente alla quota conferita ed escluso dai poteri amministrativi. Per i soci accomandanti l'art. 2320 c.c. prevede che gli stessi possano compiere atti di ispezione e sorveglianza solo se lo statuto lo prevede e che, in ogni caso, “hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società”. Se, pertanto, la predisposizione e la conservazione delle scritture contabili risulta prodromica all'esercizio di alcuni dei diritti fondamentali die soci non amministratori (primo fra tutti il diritto di ottenere il rendiconto), ne discende che l'omessa tenuta delle scritture, traducendosi in una violazione di un obbligo imposto ex lege agli amministratori, potrebbe comportare una responsabilità solidale degli stessi in primis verso la società, con conseguente obbligo di risarcire i danni arrecati.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. Sulla base di quanto sopra osservato, deve ritenersi fondata la domanda attorea di declaratoria di nullità della delibera del 29.6.2022, per violazione dei criteri di redazione del rendiconto.
Deve, in primo luogo, rilevarsi l'inidoneità della documentazione trasmessa all'attore e prodotta in giudizio al fine di fornire al socio accomandante una analitica e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale della società.
A tal proposito, deve richiamarsi, oltre a quanto sopra argomentato, le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, da ritenersi logiche e ben argomentate dal punto di vista tecnico e, come tali, pienamente condivisibili.
Il CTU ha richiamato, in primo luogo, la giurisprudenza penale fallimentare orientata a ritenere che il bilancio o rendiconto delle società di persone debba comprendere, oltre al conto economico, anche uno pagina 3 di 5 stato patrimoniale, che evidenzi le poste attive e passive che compongono il patrimonio della società al termine dell'esercizio. Tale giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che l'esonero dalla redazione dell'inventario (che comprende il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite) previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, abbia valenza esclusivamente in ambito tributario.
Ha ritenuto, sulla scorta di ciò, non condivisibile la tesi di parte convenuta, di essere esonerata, in virtù di tale normativa, dall'obbligo di redigere il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite previsti dall'art. 2217 c.c.
Quanto al contenuto minimo di tali documenti, ha ritenuto che il bilancio/rendiconto debba contenere una rappresentazione della consistenza patrimoniale della società al termine del suo esercizio: deve comprendere, quindi, sia uno stato patrimoniale sia un conto economico.
Quanto al bilancio/rendiconto relativo al 2021 redatto nel caso di specie dalla società convenuta, il
CTU ha rilevato che è composto dal solo conto economico e che rispetta la normativa fiscale, ma non anche lo stato patrimoniale, come richiesto dalla normativa civilistica sopra richiamata, con la conseguenza che non è stato redatto nel rispetto della disciplina societaria applicabile alle società in accomandita semplice.
Ne discende una evidente violazione del disposto di cui all'art. 2320 co. 3 c.c., volto a garantire ai soci accomandatari il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Deve, quindi, ritenersi accertata la violazione dei criteri di redazione del rendiconto/bilancio prescritti per le società in accomandita semplice, che comporta la nullità del punto n. 1 della deliberazione impugnata in questa sede. Costituisce, infatti, ius receptum che la deliberazione di assemblea societaria, con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dai summenzionati precetti normativi, sia da ritenersi nulla per contrasto con norme imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch'essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.
Al contrario, non risulta fondata la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità del punto n. 2 della delibera assembleare impugnata, nella parte relativa all'accantonamento degli utili maturati dalla società fino all'esito della causa pendente innanzi al Tribunale di Pistoia (RG 3227/2016). Infatti, deve ritenersi che l'invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorra solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l'assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza, circostanza che non emerge nel caso di specie. Infatti, tale determinazione appare ampiamente giustificata dalla volontà societaria di accantonare i denari necessari a far fronte all'eventuale soccombenza nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Pistoia, poi effettivamente intervenuta (v. sentenza) e, quindi, funzionale alla tutela dei diritti dei creditori.
Deve, quindi, pronunciarsi la nullità parziale della delibera impugnata con riferimento al punto n. 1 dell'ordine del giorno.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate, viste le risultanze della stessa, devono porsi integralmente a carico esclusivo della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la nullità
pagina 4 di 5 parziale della delibera impugnata con riferimento al punto n. 1.
RIGETTA, per il resto, la domanda.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
PONE in via definitiva le spese della CTU, già liquidate, a carico esclusivo di parte convenuta.
Firenze, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10349/2022 promossa da: ato a Firenze il 17.5.1961, rappresentato e difeso dagli Avv. Massimo Di Stasio, Parte_1 Vito Carone e Luigi Seghi come da mandato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due, in Firenze, via delle Cinque Giornate, 55
ATTORE contro in persona del legale rappresentante e socio Controparte_1 accomandatario con sede legale in Firenze, Viale dei Cadorna, 67, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Roberto Nannelli come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Antognoli, 44
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione: accertare e dichiarare l'invalidità – con conseguente nullità e/o annullamento – per le violazioni specificatamente indicate in premessa dell'atto di citazione, della deliberazione dell'assemblea dei soci di “ del 29 giugno 2022, nelle parti impugnate sempre di cui Controparte_1 in premessa dell'atto introduttivo al giudizio e di cui ai punti nn. 1) e 2) del relativo verbale;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ai costi dovuti nei confronti del C.T.U., come liquidati in decreto.
Per parte convenuta: Piaccia al Tribunale di Firenze: 1) respingere siccome inammissibili e/o infondate le domande avversarie;
2) vittoria di spese e di onorari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo accertare e dichiarare l'invalidità, con conseguente nullità e/o annullamento, della deliberazione dell'assemblea dei soci di del 29.6.2022, nelle Controparte_1 parti impugnate di cui ai punti nn. 1 e 2 del relativo verbale.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere socio accomandante della società convenuta, con partecipazione proporzionale ai conferimenti pari al 33,33% del capitale sociale;
che, in data 29.6.2022, era stata convocata l'assemblea dei soci della società convenuta, con la quale era stata pagina 1 di 5 approvata la delibera in questa sede impugnata;
che, infatti, pervenuta all'attore la convocazione per tale assemblea, lo stesso, tramite i propri legali, aveva contestato alla società, che, alla richiesta della
“documentazione utile per l'esame del bilancio della s.a.s.”, era stato inviato il c.d. “bilancino” e, ad ulteriore richiesta dei registri IVA 2021, del libro beni ammortizzabili, degli estratti conto bancari
2021, del dettaglio debiti e crediti 2021, dei documenti giustificativi dei fatti gestori, erano stati inviati solamente il registro IVA 2021 ed il registro beni ammortizzabili, con la specificazione che gli altri libri contabili non erano nella disponibilità della società, la quale aveva adottato il regime di contabilità semplificata;
che, nel corso dell'assemblea tenutasi il 29.6.2022, l'attore aveva riproposto e fatto inserire a verbale le richieste come sopra già avanzate, non avendo avuto alcun riscontro da parte di
, ma, nonostante ciò, l'assemblea aveva approvato i “bilanci/rendiconti” indicati nell'ordine del CP_1 giorno.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: che, per il Controparte_1 periodo fino al 22.4.2016, la aveva due soci, socio accomandatario per CP_1 CP_2
2/3 del capitale sociale, deceduto poi il 22.4.2016, e socio accomandante per 1/3 del Parte_1 capitale;
che, per il periodo fino al 22.4.2016, ogni responsabilità era imputabile al socio CP_2 derivante dalla carica sociale dallo stesso ricoperta fino al 22.4.2016: poiché la prima
[...] contestazione era stata avanzata con lettera del 26.1.2022, oltre cinque anni dopo la perdita della qualità di socio e la cessazione dalla carica sociale di era decorso il termine prescrizionale, CP_2 anche ex art. 2949 c.c., del diritto di ad invocare la responsabilità del primo per fatti Parte_1 inerenti l'amministrazione e la gestione della società ; che, quanto alla mancata approvazione dei CP_1 bilanci/rendiconti relativi agli esercizi 2015 e 2016, l'unico socio rimasto dopo la morte di CP_2 era proprio l'unico competente a provvedere non solo alla ricostituzione della
[...] Parte_1 pluralità dei soci, ma anche alla nomina di un nuovo socio accomandatario che, sua volta, redigesse i rendiconti dei due anni;
che, in data 28.11.2017, aveva accettato come nuove socie le Parte_1 eredi di e designazione di un nuovo socio accomandatario;
che, pertanto per il periodo CP_2 dal 22.4.2017 al 28.11.2017, la domanda è inammissibile e infondata, in quanto relativa alla validità o meni dei bilanci/rendiconti degli esercizi 2017-2020 e che, comunque, aveva Parte_1 implicitamente rinunciato ai rendiconti relativi agli anni 2015 e 2016 prevedendo che i rendiconti sarebbero stati proposti ai nuovi soci per l'approvazione dal 2017 in poi;
che, per il periodo dal 28.11.2017 in poi, la aveva adottato il regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del CP_1
DPR 29.9.1973, n. 600, risultando, quindi, esonerata dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA e altre scritture ausiliarie per la natura dell'azienda, dell'inventario e del bilancio, del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino;
che la suddetta opzione aveva effetti sulla tecnica di redazione del bilancio previsto dall'art. 2320 co. 3 c.c., che è sostituito dalla compilazione di un prospetto nel quale sono raggruppati per categorie omogenee costi e ricavi, in maniera conforme ai principi della tecnica contabile;
che, alla richiesta del sig. la Pt_1 società aveva tempestivamente risposto inviando le copie dei rendiconti richiesti;
che l'art. 2303 c.c., applicabile anche alle s.a.s., stabilisce che non può operarsi alcuna ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti e, quindi, il diritto alla loro percezione sorge solo dopo che gli stessi siano stati accertati mediante l'approvazione del bilancio/rendiconto dell'esercizio di riferimento;
che la decisione di accantonare gli utili e di non distribuirli era del tutto legittima;
che non vi erano i presupposti né per l'annullamento né per la declaratoria di nullità della delibera impugnata.
Ha concluso per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
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Al fine di decidere la presente controversia è necessario operare una premessa in ordine alla diversità di ratio tra la normativa civile e la normativa fiscale in materia di tenuta della contabilità da parte delle pagina 2 di 5 società. Secondo la normativa civilistica, la tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale, ancor prima che un obbligo posto a carico dell'imprenditore commerciale, rappresentano una regola di buona amministrazione posta a garanzia dell'impresa stessa, attraverso le quali i soci ed i terzi possono rilevare le operazioni e i principali eventi intervenuti nel patrimonio aziendale. Gli obblighi contabili imposti dal diritto tributario sono, invece, principalmente finalizzati a consentire all'amministrazione finanziaria di esercitare le verifiche sulla corretta determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione e sono, pertanto, previsti in relazione alle modalità tipiche con cui si può realizzare l'evasione. Proprio dalla diversità di funzioni delle due normative discende che le disposizioni del Codice Civile relative ai libri obbligatori e alle altre scritture contabili non sono abrogabili o modificabili dalle disposizioni tributarie (a voler, invece, ritenere che, in regime di contabilità semplificata, l'imprenditore sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili solo in relazione a quelle previste dal D.P.R.. n. 600/73 si ammetterebbe un'abrogazione implicita degli artt. 2214 e ss. c.c.). Proprio per questo, l'esonero dei libri contabili previsti dal Codice Civile assume valenza solo sotto il profilo fiscale. Il Codice Civile non prevede sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi contabili civilistici, ma si limita a stabilire una generica responsabilità solidale degli amministratori verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale (art. 2260 c.c.). Nelle società di persone che svolgono attività commerciale la predisposizione e conservazione delle scritture contabili risponde alla duplice finalità di permettere agli amministratori di predisporre il rendiconto di cui all'art. 2262 c.c. (nel senso di documento diretto a fornire ai soci non amministratori informazioni sulla gestione ed a determinare gli utili spettanti agli stessi) e di consentire ai soci non amministratori di esercitare il diritto di controllo ex art. 2261 c.c. Infatti, all'obbligo degli amministratori di tenere regolarmente le scritture contabili, di consentirne la consultazione e di predisporre il bilancio corrispondono ampi e penetranti diritti di informazione e di controllo in capo ai soci esclusi dall'amministrazione. Ad esempio, nella società in accomandita semplice, qual è quella del caso di specie, l'amministrazione della società è imprescindibilmente ricollegata alla qualifica di socio accomandatario illimitatamente responsabile, cui si contrappone la figura del socio accomandante, responsabile, invece, limitatamente alla quota conferita ed escluso dai poteri amministrativi. Per i soci accomandanti l'art. 2320 c.c. prevede che gli stessi possano compiere atti di ispezione e sorveglianza solo se lo statuto lo prevede e che, in ogni caso, “hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società”. Se, pertanto, la predisposizione e la conservazione delle scritture contabili risulta prodromica all'esercizio di alcuni dei diritti fondamentali die soci non amministratori (primo fra tutti il diritto di ottenere il rendiconto), ne discende che l'omessa tenuta delle scritture, traducendosi in una violazione di un obbligo imposto ex lege agli amministratori, potrebbe comportare una responsabilità solidale degli stessi in primis verso la società, con conseguente obbligo di risarcire i danni arrecati.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. Sulla base di quanto sopra osservato, deve ritenersi fondata la domanda attorea di declaratoria di nullità della delibera del 29.6.2022, per violazione dei criteri di redazione del rendiconto.
Deve, in primo luogo, rilevarsi l'inidoneità della documentazione trasmessa all'attore e prodotta in giudizio al fine di fornire al socio accomandante una analitica e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale della società.
A tal proposito, deve richiamarsi, oltre a quanto sopra argomentato, le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, da ritenersi logiche e ben argomentate dal punto di vista tecnico e, come tali, pienamente condivisibili.
Il CTU ha richiamato, in primo luogo, la giurisprudenza penale fallimentare orientata a ritenere che il bilancio o rendiconto delle società di persone debba comprendere, oltre al conto economico, anche uno pagina 3 di 5 stato patrimoniale, che evidenzi le poste attive e passive che compongono il patrimonio della società al termine dell'esercizio. Tale giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che l'esonero dalla redazione dell'inventario (che comprende il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite) previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, abbia valenza esclusivamente in ambito tributario.
Ha ritenuto, sulla scorta di ciò, non condivisibile la tesi di parte convenuta, di essere esonerata, in virtù di tale normativa, dall'obbligo di redigere il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite previsti dall'art. 2217 c.c.
Quanto al contenuto minimo di tali documenti, ha ritenuto che il bilancio/rendiconto debba contenere una rappresentazione della consistenza patrimoniale della società al termine del suo esercizio: deve comprendere, quindi, sia uno stato patrimoniale sia un conto economico.
Quanto al bilancio/rendiconto relativo al 2021 redatto nel caso di specie dalla società convenuta, il
CTU ha rilevato che è composto dal solo conto economico e che rispetta la normativa fiscale, ma non anche lo stato patrimoniale, come richiesto dalla normativa civilistica sopra richiamata, con la conseguenza che non è stato redatto nel rispetto della disciplina societaria applicabile alle società in accomandita semplice.
Ne discende una evidente violazione del disposto di cui all'art. 2320 co. 3 c.c., volto a garantire ai soci accomandatari il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Deve, quindi, ritenersi accertata la violazione dei criteri di redazione del rendiconto/bilancio prescritti per le società in accomandita semplice, che comporta la nullità del punto n. 1 della deliberazione impugnata in questa sede. Costituisce, infatti, ius receptum che la deliberazione di assemblea societaria, con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dai summenzionati precetti normativi, sia da ritenersi nulla per contrasto con norme imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch'essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.
Al contrario, non risulta fondata la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità del punto n. 2 della delibera assembleare impugnata, nella parte relativa all'accantonamento degli utili maturati dalla società fino all'esito della causa pendente innanzi al Tribunale di Pistoia (RG 3227/2016). Infatti, deve ritenersi che l'invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorra solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l'assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza, circostanza che non emerge nel caso di specie. Infatti, tale determinazione appare ampiamente giustificata dalla volontà societaria di accantonare i denari necessari a far fronte all'eventuale soccombenza nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Pistoia, poi effettivamente intervenuta (v. sentenza) e, quindi, funzionale alla tutela dei diritti dei creditori.
Deve, quindi, pronunciarsi la nullità parziale della delibera impugnata con riferimento al punto n. 1 dell'ordine del giorno.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate, viste le risultanze della stessa, devono porsi integralmente a carico esclusivo della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la nullità
pagina 4 di 5 parziale della delibera impugnata con riferimento al punto n. 1.
RIGETTA, per il resto, la domanda.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
PONE in via definitiva le spese della CTU, già liquidate, a carico esclusivo di parte convenuta.
Firenze, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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