Art. 2. Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera
Art. 280. - Alla facolta' di farmacia e' annessa una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.
Art. 281. - La scuola ha durata di due anni. Alla scuola possono essere iscritti i laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. I posti disponibili per il primo anno sono quindici.
Non sono consentite abbreviazioni di corso. L'ammissione alla scuola e' decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per titoli ed esami.
Art. 282. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore della scuola e' nominato dalla facolta' di farmacia.
Egli presiede il consiglio della scuola che e' composto dai vari insegnanti delle discipline del corso.
I docenti sono proposti dal direttore e nominati dalla facolta'.
Art. 283. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) matematica e informatica;
2) patologia generale;
3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene;
7) tecnologia delle preparazioni magistrali.
2° Anno:
1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione dei farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti;
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.
Art. 284. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche di laboratorio. La frequenza e' obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.
Art. 285. - Il consiglio della scuola raccoglie e coordina i programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami.
Art. 286. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno, secondo l'ordine delle materie precedentemente indicato. Le commissioni di esame di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di farmacia su proposta del direttore della scuola.
Art. 287. - Le tasse, soprattasse, sono fissate nella misura seguente:
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa di esame di profitto . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa di esame di diploma. . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
La tassa di diploma sara' pari alla somma fissata dalle norme di legge.
I contributi a carico degli iscritti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facolta'.
Art. 288. - Alla fine del corso, gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente in una dissertazione scritta su un argomento originale attinente alle discipline del corso, e in prove tecnico-pratiche.
Art. 289. - Per quanto non specificato negli articoli sopraelencati, si fa riferimento alle norme generali dello statuto della Universita' di Pisa.
Art. 280. - Alla facolta' di farmacia e' annessa una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.
Art. 281. - La scuola ha durata di due anni. Alla scuola possono essere iscritti i laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. I posti disponibili per il primo anno sono quindici.
Non sono consentite abbreviazioni di corso. L'ammissione alla scuola e' decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per titoli ed esami.
Art. 282. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore della scuola e' nominato dalla facolta' di farmacia.
Egli presiede il consiglio della scuola che e' composto dai vari insegnanti delle discipline del corso.
I docenti sono proposti dal direttore e nominati dalla facolta'.
Art. 283. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) matematica e informatica;
2) patologia generale;
3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene;
7) tecnologia delle preparazioni magistrali.
2° Anno:
1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione dei farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti;
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.
Art. 284. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche di laboratorio. La frequenza e' obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.
Art. 285. - Il consiglio della scuola raccoglie e coordina i programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami.
Art. 286. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno, secondo l'ordine delle materie precedentemente indicato. Le commissioni di esame di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di farmacia su proposta del direttore della scuola.
Art. 287. - Le tasse, soprattasse, sono fissate nella misura seguente:
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa di esame di profitto . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa di esame di diploma. . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
La tassa di diploma sara' pari alla somma fissata dalle norme di legge.
I contributi a carico degli iscritti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facolta'.
Art. 288. - Alla fine del corso, gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente in una dissertazione scritta su un argomento originale attinente alle discipline del corso, e in prove tecnico-pratiche.
Art. 289. - Per quanto non specificato negli articoli sopraelencati, si fa riferimento alle norme generali dello statuto della Universita' di Pisa.