Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1316
TAR
Ordinanza collegiale 30 settembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge, con riferimento all’art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed al vigente Regolamento (UE) 2024/1143 sui Prodotti di Qualità DOP e IGP

    Non specificato nel testo fornito, ma la decisione finale rigetta l'appello.

  • Rigettato
    Violazione di legge, con riferimento all'art. 2602 cod. civ.

    Non specificato nel testo fornito, ma la decisione finale rigetta l'appello.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dell’istruttoria.

    Non specificato nel testo fornito, ma la decisione finale rigetta l'appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e carenza dei presupposti previsti dall'art. 5 del D. Dipartimentale MIPAAF 12 maggio 2010 n. 7422

    Non specificato nel testo fornito, ma la decisione finale rigetta l'appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere: mancata considerazione del grave ed ingiustificato danno ai piccoli produttori della DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

    Non specificato nel testo fornito, ma la decisione finale rigetta l'appello.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti

    Il TAR ha ritenuto che il parere legale richiesto all'Avvocatura dello Stato fosse finalizzato alla difesa del Ministero in un potenziale contenzioso, pertanto inaccessibile. Il Consiglio di Stato conferma tale decisione, ritenendo che la situazione fosse già destinata a sfociare in un contenzioso.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24, co. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sussistenza di un’ipotesi di accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del Consorzio istante

    Non specificato nel testo fornito, ma la decisione finale rigetta l'appello.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 24, legge n. 241/1990 e dell’art. 3, d.P.R. n. 184/2006. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti. Inesistenza di una motivazione relativa al diniego di accesso in relazione agli ulteriori approfondimenti istruttori

    Non specificato nel testo fornito, ma la decisione finale rigetta l'appello.

  • Rigettato
    Erroneità dell’ordinanza collegiale n. 16885/2025 per violazione dell’art. 24 co. 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 2, co. 1, lett. a), d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200. Sull’insussistenza di un’ipotesi di parere reso in relazione a lite in potenza o in atto e sulla natura di atto endoprocedimentale del parere reso dall’Avvocatura dello Stato

    Il Consiglio di Stato ritiene che il parere sia stato reso quando si era già creata una situazione destinata a sfociare in un contenzioso, confermando l'inaccessibilità del parere ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200. La qualificazione del Ministero come 'approfondimento istruttorio' è ritenuta meramente formale e superata dalla connessione con il contenzioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1316
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1316
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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