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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA SA MARIA, Giudice
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2086/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036850000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2002
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036850000 IRPEF-ALTRO 2002
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036850000 IVA-ALIQUOTE 2002
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036850000 IRAP 2002 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 febbraio 2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata il 18 gennaio 2023, limitatamente alle richieste di preteso mancato pagamento di IRAP, IRPEF, addizionale regionale IRPEF, IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2002 (sic).
Il ricorrente esponeva che in data 18 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli aveva notificato la premessa comunicazione preventiva di fermo amministrativo, richiedendo il pagamento della somma di
Euro 20.571,63 e indicandovi tre cartelle, e precisamente:
1) cartella di pagamento n.293 2006 01063417 47 000, relativa al mancato pagamento di IRAP, IRPEF, addizionale regionale IRPEF, IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2002;
2) cartelle di pagamento nn.293 2011 00315591 0000 e 293 2012 00002386035 000, relative al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti, sanzioni e interessi per gli anni 2009 e 2010;
3) cartelle di pagamento nn.293 2020 00 41618139 000, 293 2921 0165151941 000, 293 2922 0037426128
000 e 29320230017008361 000, relative al mancato pagamento della tassa automobilistica, sanzioni e interessi, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Aggiungeva che in data 22.01.2024 aveva presentato istanza di rateizzazione per le cartelle di pagamento di cui ai superiori numeri 2 e 3 e che in pari data l'Agenzia delle Entrate–Riscossione gli aveva comunicato l'accoglimento dell'istanza, cui aveva fatto seguito, in data 23 gennaio 2024, il pagamento della prima rata.
Lamentava al riguardo la nullità, annullabilità, illegittimità dell'impugnata comunicazione a motivo della mancata notificazione della cartella di pagamento n.293-2006-01063417-47-000 e della rateizzazione in corso delle rimanenti cartelle e, inoltre, l'estinzione del diritto per prescrizione, anche successiva ad eventuali atti interruttivi, sia per i tributi che per gli accessori.
Concludeva quindi chiedendo di “1) accertare e dichiarare l'omessa/invalida notifica della cartella di pagamento n. 293 2006 01063417 47 000 e/o di ogni altro atto successivo e consequenziale, e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dal relativo diritto di credito, delle sanzioni e degli interessi, per i motivi esposti in seno al presente atto;
2) accertare e dichiarare nulla, illegittima, inefficace o, comunque, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380 2023 000 3685 0000, per i motivi esposti in seno al presente atto. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevava che con sentenza n.2771/2024, emessa l'11 dicembre 2023 e depositata l'8 aprile 2024, la Corte di Giustizia tributaria di Catania si era già pronunciata sulla cartella n.293-2006-01063417-47-000, per cui, al riguardo, opponeva il principio del “ne bis in idem”; eccepiva quindi il difetto della propria legittimazione passiva nel merito dell'imposizione; deduceva poi che tutte le cartelle di pagamento, ivi compresa quella sopra menzionata, erano state regolarmente notificate;
contestava che fosse maturata alcuna prescrizione delle pretese tributarie, alla luce delle effettuate notifiche delle cartelle di pagamento e di successive intimazioni di pagamento e tenuto conto della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale per fronteggiare l'epidemia da Covid-19; deduceva che con la presentazione dell'istanza di rateazione per le impugnate cartelle il contribuente non solo aveva ammesso la conoscenza del debito tributario ma aveva altresì accettato di pagarlo;
affermava infine la regolarità della comunicazione dell'impugnato preavviso di fermo;
concludeva per il rigetto integrale del ricorso.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'accolta istanza di rateizzazione delle cartelle in dispositivo meglio specificate, con riguardo a queste ultime va disposta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse ad agire.
Quanto alla (restante) cartella di pagamento n.293-2006-01063417-47-000, cui -peraltro- pare limitata l'odierna impugnazione, la stessa risulta essere stata oggetto di un precedente procedimento innanzi alla
Corte di Giustizia tributaria di Catania, sezione quindicesima, in diversa composizione, conclusosi con la sentenza n.2771/2024, depositata l'8 aprile 2024, incontestatamente passata in giudicato (documento depositato al fascicolo telematico), con una pronunzia di rigetto di quell'impugnazione che suffraga la conseguente comunicazione di fermo qui impugnata.
Nessuna successiva prescrizione del diritto si è verificata.
Per questa restante parte il ricorso del Ricorrente_1 va quindi rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il giudizio proposto da Ricorrente_1 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, limitatamente alle cartelle nn.293 2011 00315591 0000, 293 2012 00002386035 000, 293 2020 00
41618139 000, 293 2921 0165151941 000, 293 2922 0037426128 000 e 29320230017008361 000, rigetta il ricorso nel resto, condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al
15%. Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026 Il Presidente estensore dott. Filippo Pennisi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA SA MARIA, Giudice
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2086/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036850000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2002
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036850000 IRPEF-ALTRO 2002
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036850000 IVA-ALIQUOTE 2002
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300036850000 IRAP 2002 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 febbraio 2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata il 18 gennaio 2023, limitatamente alle richieste di preteso mancato pagamento di IRAP, IRPEF, addizionale regionale IRPEF, IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2002 (sic).
Il ricorrente esponeva che in data 18 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli aveva notificato la premessa comunicazione preventiva di fermo amministrativo, richiedendo il pagamento della somma di
Euro 20.571,63 e indicandovi tre cartelle, e precisamente:
1) cartella di pagamento n.293 2006 01063417 47 000, relativa al mancato pagamento di IRAP, IRPEF, addizionale regionale IRPEF, IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2002;
2) cartelle di pagamento nn.293 2011 00315591 0000 e 293 2012 00002386035 000, relative al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti, sanzioni e interessi per gli anni 2009 e 2010;
3) cartelle di pagamento nn.293 2020 00 41618139 000, 293 2921 0165151941 000, 293 2922 0037426128
000 e 29320230017008361 000, relative al mancato pagamento della tassa automobilistica, sanzioni e interessi, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Aggiungeva che in data 22.01.2024 aveva presentato istanza di rateizzazione per le cartelle di pagamento di cui ai superiori numeri 2 e 3 e che in pari data l'Agenzia delle Entrate–Riscossione gli aveva comunicato l'accoglimento dell'istanza, cui aveva fatto seguito, in data 23 gennaio 2024, il pagamento della prima rata.
Lamentava al riguardo la nullità, annullabilità, illegittimità dell'impugnata comunicazione a motivo della mancata notificazione della cartella di pagamento n.293-2006-01063417-47-000 e della rateizzazione in corso delle rimanenti cartelle e, inoltre, l'estinzione del diritto per prescrizione, anche successiva ad eventuali atti interruttivi, sia per i tributi che per gli accessori.
Concludeva quindi chiedendo di “1) accertare e dichiarare l'omessa/invalida notifica della cartella di pagamento n. 293 2006 01063417 47 000 e/o di ogni altro atto successivo e consequenziale, e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dal relativo diritto di credito, delle sanzioni e degli interessi, per i motivi esposti in seno al presente atto;
2) accertare e dichiarare nulla, illegittima, inefficace o, comunque, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380 2023 000 3685 0000, per i motivi esposti in seno al presente atto. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevava che con sentenza n.2771/2024, emessa l'11 dicembre 2023 e depositata l'8 aprile 2024, la Corte di Giustizia tributaria di Catania si era già pronunciata sulla cartella n.293-2006-01063417-47-000, per cui, al riguardo, opponeva il principio del “ne bis in idem”; eccepiva quindi il difetto della propria legittimazione passiva nel merito dell'imposizione; deduceva poi che tutte le cartelle di pagamento, ivi compresa quella sopra menzionata, erano state regolarmente notificate;
contestava che fosse maturata alcuna prescrizione delle pretese tributarie, alla luce delle effettuate notifiche delle cartelle di pagamento e di successive intimazioni di pagamento e tenuto conto della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale per fronteggiare l'epidemia da Covid-19; deduceva che con la presentazione dell'istanza di rateazione per le impugnate cartelle il contribuente non solo aveva ammesso la conoscenza del debito tributario ma aveva altresì accettato di pagarlo;
affermava infine la regolarità della comunicazione dell'impugnato preavviso di fermo;
concludeva per il rigetto integrale del ricorso.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'accolta istanza di rateizzazione delle cartelle in dispositivo meglio specificate, con riguardo a queste ultime va disposta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse ad agire.
Quanto alla (restante) cartella di pagamento n.293-2006-01063417-47-000, cui -peraltro- pare limitata l'odierna impugnazione, la stessa risulta essere stata oggetto di un precedente procedimento innanzi alla
Corte di Giustizia tributaria di Catania, sezione quindicesima, in diversa composizione, conclusosi con la sentenza n.2771/2024, depositata l'8 aprile 2024, incontestatamente passata in giudicato (documento depositato al fascicolo telematico), con una pronunzia di rigetto di quell'impugnazione che suffraga la conseguente comunicazione di fermo qui impugnata.
Nessuna successiva prescrizione del diritto si è verificata.
Per questa restante parte il ricorso del Ricorrente_1 va quindi rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il giudizio proposto da Ricorrente_1 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, limitatamente alle cartelle nn.293 2011 00315591 0000, 293 2012 00002386035 000, 293 2020 00
41618139 000, 293 2921 0165151941 000, 293 2922 0037426128 000 e 29320230017008361 000, rigetta il ricorso nel resto, condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al
15%. Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026 Il Presidente estensore dott. Filippo Pennisi