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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
NEPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 6.12.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti dell' art 127 ter cpc, all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento rgl nr 2932/2024, promosso da
Parte 1 con l'avv. Marco Dibitonto
- ricorrente-
E
CP 1 e l' Controparte_2
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dal dott. Vito Alfonso
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21.3.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente del CP 3 resistente, chiedeva l'esecuzione della sentenza n. 987/2023, resa dall'
Cont intestato Tribunale in data 17.3.2023, notificata presso la sede legale del in data 24.3.2023 e passata in giudicato in data 18.9.2023, con la quale era stato dichiarato il suo diritto ad ottenere una ricostruzione integrale della carriera sin dalla sottoscrizione del primo contratto a termine, alla attribuzione della fascia stipendiale maturata, alla applicazione della clausola di salvaguardia, al pagamento delle differenze retributive maturate entro i limiti della prescrizione quinquennale.
Deduceva inoltre che, dalla data di notifica della predetta sentenza ai fini esecutivi, avvenuta in data
24.3.2023, alla data del deposito del ricorso, erano decorsi i 120 giorni previsti per legge per l'esecuzione spontanea della decisione e che il credito da essa istante vantato, derivante dalla progressione economico-stipendiale giudizialmente accertata, ammontava ad €. 4.365,89 oltre accessori di legge.
Sulla scorta di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: "come da giudicato
Controparte_4 in persona del Ministro pro- 1. condanni il tempore, legale rappresentante,
a) a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 4.365,89 quale differenza tra gli stipendi spettanti per le qualifiche di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dal 22.09.2000 e economica dal 15.07.2017
(somma calcolata sino al 30.06.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo,
- b) a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 07.07.2019 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale;
c) a corrispondere le competenze legali con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dei collegamenti ipertestuali e, quindi, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla
GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che: "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".
2.Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il CP 3 convenuto, deducendo di non aver ancora ricevuto la sentenza e chiedendo un rinvio per l'esecuzione della stessa.
-In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale
-
telematicamente depositata, e previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Non è contestato che parte resistente non abbia, allo stato, dato attuazione alla sentenza nr
987/2023, seppure risulta decorso il termine di legge per adempiervi.
Ne consegue che parte resistente, in esecuzione del giudicato, va condannata a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal
07.07.2019 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale ed applicazione della clausola di salvaguardia Ne consegue, inoltre, la condanna del Ministro resistente al pagamento delle predette differenze retributive, quantificate in €. 4.365,89, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
In ordine alla quantificazione delle somme ritenute spettanti, si condividono i conteggi analitici elaborati dal ricorrente, siccome non contestati specificamente dalla parte resistente.
In proposito, si rinvia al consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4051 del
2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018), secondo cui il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., pur quando contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
4. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sonno liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi del parametro di riferimento, state la serialità del contenzioso, applicato l' aumento del 10% in ragione dell'utilizzo di collegamenti ipertstuali.
P.Q.M.
-Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, Angela Vitarelli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: Cont
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 07.07.2019 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale ed applicazione della clausola di salvaguardia;
Cont
- condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.365,89 a titolo di differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione di carriera, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.445,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 6.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 6.12.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti dell' art 127 ter cpc, all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento rgl nr 2932/2024, promosso da
Parte 1 con l'avv. Marco Dibitonto
- ricorrente-
E
CP 1 e l' Controparte_2
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dal dott. Vito Alfonso
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21.3.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente del CP 3 resistente, chiedeva l'esecuzione della sentenza n. 987/2023, resa dall'
Cont intestato Tribunale in data 17.3.2023, notificata presso la sede legale del in data 24.3.2023 e passata in giudicato in data 18.9.2023, con la quale era stato dichiarato il suo diritto ad ottenere una ricostruzione integrale della carriera sin dalla sottoscrizione del primo contratto a termine, alla attribuzione della fascia stipendiale maturata, alla applicazione della clausola di salvaguardia, al pagamento delle differenze retributive maturate entro i limiti della prescrizione quinquennale.
Deduceva inoltre che, dalla data di notifica della predetta sentenza ai fini esecutivi, avvenuta in data
24.3.2023, alla data del deposito del ricorso, erano decorsi i 120 giorni previsti per legge per l'esecuzione spontanea della decisione e che il credito da essa istante vantato, derivante dalla progressione economico-stipendiale giudizialmente accertata, ammontava ad €. 4.365,89 oltre accessori di legge.
Sulla scorta di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: "come da giudicato
Controparte_4 in persona del Ministro pro- 1. condanni il tempore, legale rappresentante,
a) a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 4.365,89 quale differenza tra gli stipendi spettanti per le qualifiche di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dal 22.09.2000 e economica dal 15.07.2017
(somma calcolata sino al 30.06.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo,
- b) a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 07.07.2019 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale;
c) a corrispondere le competenze legali con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dei collegamenti ipertestuali e, quindi, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla
GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che: "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".
2.Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il CP 3 convenuto, deducendo di non aver ancora ricevuto la sentenza e chiedendo un rinvio per l'esecuzione della stessa.
-In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale
-
telematicamente depositata, e previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Non è contestato che parte resistente non abbia, allo stato, dato attuazione alla sentenza nr
987/2023, seppure risulta decorso il termine di legge per adempiervi.
Ne consegue che parte resistente, in esecuzione del giudicato, va condannata a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal
07.07.2019 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale ed applicazione della clausola di salvaguardia Ne consegue, inoltre, la condanna del Ministro resistente al pagamento delle predette differenze retributive, quantificate in €. 4.365,89, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
In ordine alla quantificazione delle somme ritenute spettanti, si condividono i conteggi analitici elaborati dal ricorrente, siccome non contestati specificamente dalla parte resistente.
In proposito, si rinvia al consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4051 del
2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018), secondo cui il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., pur quando contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
4. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sonno liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi del parametro di riferimento, state la serialità del contenzioso, applicato l' aumento del 10% in ragione dell'utilizzo di collegamenti ipertstuali.
P.Q.M.
-Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, Angela Vitarelli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: Cont
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il a collocare la ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 07.07.2019 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale ed applicazione della clausola di salvaguardia;
Cont
- condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.365,89 a titolo di differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione di carriera, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.445,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 6.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli