TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 18
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Incostituzionalità della normativa per violazione degli artt. 77, 1, 4, 2, 3 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina, anche con riferimento al personale delle Forze Armate, confermando la compatibilità con gli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost. e la giustificazione della decretazione d'urgenza in ragione della situazione pandemica.

  • Rigettato
    Contrasto della normativa con il diritto europeo

    Le argomentazioni relative alla compatibilità costituzionale della normativa escludono anche i profili di contrasto con il diritto europeo, poiché involgono aspetti sostanzialmente coincidenti. La Corte EDU ha ritenuto compatibile l'obbligo vaccinale con l'art. 8 CEDU se giustificato da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Incostituzionalità della normativa per violazione dell'art. 32 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio, come la vaccinazione, è compatibile con l'art. 32 Cost. se diretto a preservare la salute altrui, non incide negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato (salvo conseguenze tollerabili), e prevede un'equa indennità in caso di danno ulteriore. La misura è stata ritenuta proporzionata e non irragionevole, anche per il personale militare, bilanciando interessi individuali e collettivi.

  • Rigettato
    Irragionevolezza e discriminazione per dubbi sull'efficacia della vaccinazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la proporzionalità della misura vaccinale, escludendo che l'effettuazione periodica di test diagnostici fosse un'alternativa altrettanto adeguata ed economicamente sostenibile, data la cadenza serrata richiesta e l'obsolescenza degli esiti.

  • Rigettato
    Violazione del Codice dell'ordinamento militare

    La normativa speciale anti-COVID-19 (D.L. n. 44/2021 e successive modifiche) prevale sulla normativa generale del Codice dell'ordinamento militare in base al criterio della specialità. La sospensione prevista dall'art. 4-ter è una misura autonoma e non assimilabile alle sospensioni disciplinari o penali previste dal COM.

  • Rigettato
    Omessa previsione di ricollocamento in mansioni diverse

    La normativa non prevede il ricollocamento in altre mansioni come deroga all'obbligo vaccinale. L'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e prescinde dalle mansioni svolte o dall'eventuale assenza dal servizio. La scelta legislativa di circoscrivere le deroghe è stata ritenuta non irragionevole dalla giurisprudenza costituzionale.

  • Rigettato
    Violazione Codice Protezione Civile e incostituzionalità per trattamento riservato a soggetti provenienti dall'estero

    Le censure relative al Codice di protezione civile sono assorbite dall'analisi delle altre doglianze. La questione di costituzionalità relativa al trattamento dei soggetti provenienti dall'estero non è stata accolta.

  • Rigettato
    Natura dell'atto di invito

    L'atto di invito è una diretta applicazione della normativa primaria e non è autonomamente impugnabile in quanto atto endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Necessità del trattamento dati per verifica obbligo vaccinale

    Il trattamento dei dati personali è legittimo in quanto finalizzato alla verifica dell'adempimento di un obbligo di legge, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati.

  • Rigettato
    Natura delle circolari e direttive

    Le circolari e direttive impugnate costituiscono mera attuazione della normativa primaria e non presentano vizi autonomi di legittimità.

  • Rigettato
    Legittimità dei Decreti Legge

    I decreti legge sono stati legittimamente emanati e convertiti in legge, costituendo fonti normative primarie applicabili alla fattispecie.

  • Rigettato
    Richiesta di accesso al lavoro previa effettuazione di tampone

    La normativa vigente non prevedeva l'accesso al lavoro previa effettuazione di tampone come alternativa alla vaccinazione obbligatoria, né tale richiesta è stata accolta dal giudice.

  • Rigettato
    Richiesta di reintegrazione in mansioni alternative o lavoro agile

    La normativa non prevedeva il ricollocamento in mansioni alternative o lavoro agile come deroga all'obbligo vaccinale. La richiesta è stata rigettata in quanto non prevista dalla legge e non ritenuta applicabile in via interpretativa.

  • Accolto
    Mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici

    Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando gli atti impugnati limitatamente alla parte recante la mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici, in quanto tale conseguenza non era espressamente prevista dalla normativa speciale come effetto della sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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