Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04470/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4470 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Arcangela Spenillo, Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021, con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato dei ricorrenti “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
dell'invito di cui all' art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021;
del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19;
della Circolare Ministero della Difesa, n. 0537805 del 13 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad essa correlati;
della Circolare/Direttiva Stato Maggiore della Difesa, n. 0228670 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati;
del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;
del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;
del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021;
del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221;
del Decreto Legge 7 giugno 2022, n.1;
nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa CH VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 14 aprile 2022 e depositato in data 21 aprile 2022 all’esito dell’operata riassunzione per effetto dell’ordinanza resa dal Tribunale originariamente adito (cfr. TAR Toscana, sez. I, ord. n. -OMISSIS-), i ricorrenti in epigrafe individuati – complessivamente pari a sedici militari, rispettivamente appartenenti al corpo dell’Esercito italiano, della Marina e dell’Aeronautica militare – hanno contestato i provvedimenti con i quali è stata disposta nei loro riguardi l’immediata sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 (e la conseguente mancata corresponsione della relativa retribuzione per la durata del periodo di sospensione), unitamente alle individuate direttive e/o circolari ministeriali in materia e alle richiamate fonti normative di rango primario (rappresentate principalmente dall’evocato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021) poste alla base degli atti medesimi.
1.1. Il proposto ricorso è affidato a otto motivi di doglianza.
1.1.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia taluni profili di incostituzionalità della disposizione normativa a fondamento degli atti impugnati – coincidente nella specie con il citato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, introdotto dall’articolo 2 D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) – rispetto agli individuati parametri rappresentati in particolare dagli articoli 77 (per denunciata carenza dei presupposti di necessità ed urgenza), 1, 4, 2 e 3 (rispettivamente, per asserita violazione del principio “lavorista”, del principio “personalista” e del principio di uguaglianza), adducendo altresì la non idoneità delle misure ivi previste a fronteggiare l’epidemia da Covid-19 e la conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
1.1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta taluni profili di contrasto della richiamata normativa di rango primario con il diritto europeo, nella specie rispetto al combinato disposto degli articoli 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’articolo 8 CEDU, contestando l’omessa disapplicazione della normativa interna ad opera delle intimate Amministrazione.
1.1.3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia un ulteriore profilo di incostituzionalità della medesima normativa rispetto al parametro rappresentato dall’articolo 32 della Costituzione.
Sul punto viene prospettato, nello specifico, il mancato rispetto del presupposto individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per l’imposizione di un trattamento sanitario ai sensi dell’articolo 32 Cost., rappresentato dalla circostanza che lo stesso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è obbligato, adducendo in proposto le gravi conseguenze dell’inoculazione di un siero (oggetto di una sperimentazione limitata ad periodo di osservazione più breve di quello ordinariamente previsto), quale il vaccino anti-covid, che sarebbero in concreto desumibili dai dati dell’AIFA circa gli eventi avversi verificatisi a fronte della somministrazione del vaccino – incidenti sulla vita e/o sulla salute dei soggetti coinvolti – nonché in ragione delle segnalazioni effettuate in proposito da una parte della comunità scientifica e dei dubbi espressi in tale contesto, come riportati nel corpo del ricorso.
Viene altresì dedotto come l’espressione del consenso al trattamento sanitario in questione sia sostanzialmente “condizionato” a fronte della prevista sospensione dal diritto al lavoro, non consentendo ai singoli soggetti di esercitare la libertà di scelta di sottoporsi o meno alla vaccinazione anche alla luce dei dubbi emersi circa la reale efficacia preventiva della vaccinazione medesima e in ragione degli effetti collaterali evidenziati dalla comunità scientifica.
1.1.4. Con il quarto motivo di gravame vengono dedotti ulteriori profili di irragionevolezza e di discriminazione connessi al medesimo articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 sulla base dei prospettati dubbi sulla concreta efficacia della vaccinazione nella riduzione dei contagi da Coronavirus sul luogo di lavoro, emergenti dall’analisi dei dati dell’I.S.S. e dell’I.N.A.I.L. nei termini specificamente dedotti in ricorso, lamentando come le misure a tutela della sicurezza sul posto di lavoro avrebbero dovuto viceversa contemplare (a tutela di tutti i lavoratori, vaccinati o meno) l’utilizzo del tampone quale valido strumento diagnostico (da estendersi all’intero personale).
1.1.5. Con il quinto motivo di doglianza parte ricorrente denuncia la violazione di plurime disposizioni del Codice dell’ordinamento militare (segnatamente, degli articoli 858, 885, 893, 914-917 e 1357 d.lgs. n. 66/2010), deducendo sul punto come la normativa posta dal menzionato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, laddove prevede che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, abbia introdotto una nuova fattispecie di sanzione di stato – quale la sospensione dal servizio – del tutto avulsa dalla normativa speciale che regola lo status giuridico del personale militare, in quanto connotata dall’integrale assenza di retribuzione (a differenza delle ipotesi di sospensione contemplate nell’ordinamento militare, per le quali è prevista la corresponsione del trattamento economico e il computo ai fini pensionistici, nelle misure ivi individuate).
1.1.6. Con il sesto motivo di doglianza parte ricorrente contesta altresì l’omessa previsione nel corpo della normativa primaria della possibilità di ricollocamento in mansioni diverse (non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili ovvero non comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2) con conservazione della relativa retribuzione per quanto concerne (anche) il personale non vaccinato “per scelta”, adombrando altresì la prospettabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina medesima – pur nel silenzio del Legislatore sul punto in considerazione – e censurando, per l’effetto, la condotta dell’Amministrazione laddove non avrebbe consentito il ricorso a tale possibilità riconducibile alla stessa disciplina sulla base della propugnata lettura interpretativa.
1.1.7. Con il settimo e con l’ottavo motivo di gravame, infine, la parte ricorrente lamenta la violazione degli articoli 7 e 24 del Codice di protezione civile nella nuova declaratoria dello stato di emergenza ad opera del citato art. 4 ter D.L. 44/2021 e del successivo D.L. n. 221/2021 (cfr. motivo n. 7), nonché un ulteriore profilo di irragionevolezza asseritamente inficiante il medesimo articolo 4 ter rispetto al dedotto parametro rappresentato articolo 3 della Costituzione, in relazione al trattamento riservato ai soggetti provenienti dall’estero a seguito della previsione introdotta dall’art. 3, co. 1 a), D.L. n. 5/2022 (cfr. motivo n. 8).
1.1.8. Parte ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti nonché di ordinare all’intimata Amministrazione di “… disporre l’accesso dei ricorrenti sul luogo di lavoro senza o previa effettuazione del tampone rapido e/o molecolare ogni 48-72 ore, con costo a carico della parte resistente ” – ovvero, in via subordinata, di “ disporre che i ricorrenti vengano reintegrati ed adibiti a mansioni che non prevedono il contatto con il pubblico e/o in, applicazione del P.O.L.A., in modalità di lavoro agile ” – con la conseguente “… corresponsione del trattamento economico previsto e degli assegni di carattere fisso e continuativo, così come del trattamento ai fini pensionistici, non corrisposti durante il periodo di sospensione e ogni altro accessorio eventualmente dovuto, oltre ad interessi ” e la condanna al risarcimento del danno asseritamente subito.
2. Parte ricorrente ha poi rinunciato alla formulata istanza cautelare in ragione della rappresentata reintegrazione nel servizio in applicazione del sopravvenuto D.L. n. 24/2022.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
4. Parte ricorrente ha poi ribadito con apposito atto, depositato in data 13 giugno 2022, l’istanza istruttoria già formulata nel corpo del ricorso.
5. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. e ulteriore documentazione.
6. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ai fini dell’esatta delimitazione del thema decidendum , il Collegio intende preliminarmente evidenziare come la dedotta fattispecie controversa debba ritenersi circoscritta, sulla base di quanto risulta dal tenore del proposto ricorso, alla disposta misura della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e alla conseguente mancata corresponsione della retribuzione e/o degli ulteriori emolumenti per la durata del periodo di sospensione, unitamente alla previsione della mancata utilità a fini pensionistici delle relative giornate di assenza.
2. Ciò posto quanto alla perimetrazione dell’oggetto del presente giudizio, il Collegio intende altresì osservare in via preliminare come nella specie debba ravvisarsi l’ammissibilità del proposto ricorso collettivo (che riunisce sedici militari rispettivamente appartenenti al corpo dell’Esercito italiano, della Marina e dell’Aeronautica militare, come specificato per ciascuno di essi nel contenuto dell’atto di ricorso), in ragione della sussistenza nella specie dei requisiti delineati in ambito giurisprudenziale ai fini della rituale proposizione di un ricorso in forma collettiva.
Le doglianze formulate, infatti, si incentrano sostanzialmente sulle censurate previsioni poste dall’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 relativamente, per quanto in rilievo nella presente sede, all’obbligo vaccinale previsto per il personale del comparto difesa, nonché sulle individuate circolari e/o direttive ministeriali e sui conseguenti provvedimenti di sospensione dal servizio (depositati in atti: cfr. doc. n. 1 unito all’atto di ricorso) oggetto di gravame, costituenti – come sul punto osservato in sede giurisprudenziale – “… diretta applicazione dell’unica complessa operazione amministrativa di esecuzione delle disposizioni di legge sopra citate ”; ne discende nel caso di specie l’identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere nonché l’assenza di un conflitto di interessi tra le rispettive posizioni (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sent. 11 marzo 2022, n. 2813, in specie punti 5-5.2; in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. III, sent. 28 febbraio 2022, n. 1376, in specie punto 7).
3. In via ulteriormente preliminare, il Collegio ritiene di non accogliere l’istanza istruttoria formulata nell’atto di ricorso e ribadita nei successivi atti di parte, volta nello specifico ad ottenere l’ostensione di una serie di atti e/o dati percentuali ad opera dell’intimata Amministrazione: in disparte la distinzione l’accesso in corso di giudizio e i mezzi istruttori e, per l’effetto, la diversità di regime delle corrispondenti istanze avanzate in ambito processuale (al riguardo, in termini generali cfr. Cons. St., ad. plen., sent. 24 gennaio 2023, n. 4), va osservato come la documentazione versata in atti nella specie possa reputarsi sufficiente ai fini della decisione della causa in odierna trattazione, considerato altresì che il proposto ricorso si inserisce nel solco di un ampio contenzioso già diffusamente affrontato nell’ambito di molteplici pronunciamenti resi in sede giudiziale, anche da questa Sezione con particolare riguardo a profili di censura sostanzialmente corrispondenti a quelli articolati in seno al ricorso medesimo.
4. Muovendo dunque alla relativa disamina nel merito, il proposto ricorso non è suscettibile di accoglimento in quanto infondato per le ragioni nel prosieguo esposte relativamente alle doglianze complessivamente articolate, ad eccezione della contestazione mossa avverso la previsione relativa alla mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici, per quanto di interesse della parte ricorrente, quale profilo di censura suscettibile di positivo apprezzamento nei termini illustrati al successivo punto 8 con il conseguente accoglimento del medesimo ricorso in parte qua, nei limiti precisati.
4.1. I formulati motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente in quanto essenzialmente rivolti avverso la disciplina di rango primario – di cui le individuate circolari e/o direttive ministeriali e gli assunti provvedimenti di sospensione dal servizio (con mancata corresponsione della relativa retribuzione) oggetto di impugnativa costituiscono diretta attuazione – ed involgenti profili di censura accomunati dalle medesime argomentazioni sul piano logico-giuridico.
4.2. In proposito il Collegio intende richiamarsi alle pertinenti considerazioni espresse nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su contestazioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate in ricorso (al riguardo, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 15 settembre 2025, n. 16249, sent. 2 settembre 2025, n. 15954, sent. 4 giugno 2025, n. 10791, sent. 29 aprile 2025, n. 8344 e sent. 11 aprile 2025, n. 7127), riportando il contenuto essenziale del percorso motivazionale sviluppato nell’ambito delle citate pronunce.
5. Alla disamina delle contestazioni mosse giova anteporre alcune considerazioni di carattere preliminare in ordine alla natura giuridica dell’atto di sospensione in questione come ricostruita in sede giurisprudenziale alla stregua del quadro normativo di riferimento.
5.1. Al riguardo, l’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, come introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) rubricato “ Estensione dell’obbligo vaccinale ”, prevede espressamente al comma 2, con particolare riferimento – per quanto rileva ai fini della dedotta fattispecie controversa – al personale del comparto difesa e sicurezza, che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 ”, con la correlata specificazione che “… i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 ”; il successivo comma 3, dopo aver richiamato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti sugli individuati responsabili, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato ”, specificando sul piano delle relative conseguenze che “ L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
5.2. Dalla richiamata normativa di carattere speciale emerge chiaramente, come evidenziato in sede giurisprudenziale, che la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, costituendone un effetto immediato e diretto; non implica, pertanto, alcuna attività valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 10791/2025, cit., in specie punto 8).
6. Muovendo, per ragioni di priorità in senso logico-giuridico, alla disamina dei dedotti profili di illegittimità costituzionale della disposizione normativa di rango primario alla base degli atti impugnati (articolati nell’ambito dei motivi di ricorso nn. 1, 3, 4, 6 e 8), deve innanzitutto osservarsi come la Corte costituzionale si sia espressa in più occasioni – rispettivamente, con le sentenze 9 febbraio 2023, nn. 14 e 15, 5 ottobre 2023, n. 185 e 28 novembre 2024, n. 188 – nel senso della ravvisata compatibilità costituzionale della disciplina, ratione temporis applicabile, posta dal menzionato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 per quanto concerne l’introdotta misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per alcune categorie professionali (specificamente individuate) in conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale esteso, per quanto qui rileva, al personale del comparto della difesa e sicurezza, affrontando la relativa questione anche rispetto ai parametri – coincidenti con quelli dedotti in ricorso – rappresentati in particolare dagli articoli 2, 3, 32 e 36 della Costituzione, pure con specifico riferimento al personale delle Forze Armate (in particolare nell’ambito della sentenza 28 novembre 2024, n. 188, sopra menzionata).
6.1. Al riguardo va evidenziato che nella pronuncia n. 188/2024 da ultimo citata la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al dettato degli articoli 2, 3 e 32, co. 2, Cost. la disciplina di rango legislativo con la quale è stata prevista, per le individuate categorie di personale, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, osservando che “ In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati ”, con la conseguenza che “… come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023) ”, precisando sul punto che “ tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ” e che “ Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3), chiarendo inoltre come “ nel caso in esame è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 4).
Alla luce del quadro delineato, la Corte costituzione nell’ambito della menzionata pronuncia, oltre a rimarcare la natura emergenziale della normativa speciale introdotta in correlazione alle condizioni epidemiologiche esistenti – quali circostanze che, rispetto all’ulteriore parametro (dedotto in ricorso) rappresentato dall’articolo 77 Cost., possono evidentemente giustificare il ricorso allo strumento costituito dalla decretazione d’urgenza – ha riconosciuto che “ Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge ”, affermando che “ La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
La Corte ha quindi concluso che “ In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
6.2. Quanto agli ulteriori profili di dedotta contrarietà al dettato dell’art. 32 Cost., possono altresì richiamarsi – per quanto rileva ai fini della presente disamina – le pertinenti considerazioni sul punto espresse dalla Sezione, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, nell’ambito della menzionata sentenza n. 8344/2025, laddove sulla base dei “… principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 ” è stato evidenziato come “ alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale … ” (cfr. sent. n. 8344/2025, cit., in specie punto 9).
Sul punto giova riepilogare, per quanto di pertinenza, il contenuto essenziale dei principali passaggi del percorso argomentativo svolto in seno alla richiamata giurisprudenza costituzionale – come altresì ricostruito nell’ambito dei precedenti pronunciamenti di questo Tribunale resi su contestazioni di analogo tenore (sul punto, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 17235/2025, cit.) – per la parte riferita all’introduzione dell’obbligo vaccinale in relazione a determinate categorie di lavoratori, quale aspetto su cui risultano principalmente focalizzate le censure articolate in ricorso a fondamento dei dedotti profili di illegittimità costituzionale.
Al riguardo, nell’ambito delle citate sentenze nn. 14 e 15 del 2023 la Corte nello specifico:
- ha ricordato in via preliminare che « in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l’art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili (ivi); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992) (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018) » (cfr. Corte costituzionale n. 15/2023, sub 10.3);
- ha osservato che la scelta del Legislatore, nell’introdurre ovvero nell’estendere l’obbligo vaccinale a determinate categorie di personale, si è fondata su concordi e attendibili attestazioni delle « autorità scientifiche [sulla] sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA [sulla] loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus », evidenziando al riguardo – alla luce dei ripercorsi dati scientifici forniti dalle autorità di settore – che « il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sicurezza » e concludendo sul punto che « appare evidente in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque … caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio » (cfr. Corte costituzionale n. 14/2023, sub 9-11);
- ha sottolineato che la valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale a maggior ragione con riferimento all’obbligo vaccinale imposto nei confronti di soggetti che svolgono particolari funzioni di interesse pubblico e che a causa di tali funzioni sono più esposti al rischio del contagio, in quanto l’obbligo imposto nei confronti di tali categorie di soggetti « consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 12), osservando che « l’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l’espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 11.1);
- ha rimarcato la proporzionalità della misura dell’obbligo vaccinale, sottolineando che « non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia», non costituendo una valida misura alternativa «l’effettuazione periodica di test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2 » in quanto « dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l’impiego di personale » e « D’altro canto, l’esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l’esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.1);
- ha rilevato che la proporzionalità della previsione di cui all’art. 4 D.L. n. 44/2021 era legata anche al fatto che « la conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo è rappresentata dalla sospensione … con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica »; scelta – quest’ultima – che appariva « una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell’operatore sanitario, … strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.2);
- ha ravvisato la ragionevolezza della richiesta di sottoscrizione del consenso informato, evidenziando che « il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea », specificando che « la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato [tenuto conto che] l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge » e chiarendo che « qualora il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 16.1);
- ha rimarcato inoltre che « il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 12.2).
6.4. Per quanto concerne l’ulteriore profilo di dedotta incostituzionalità – ovvero, in subordine, della prospettata interpretazione correttiva (nei termini precisati in seno al sesto motivo di doglianza – in relazione all’eventuale ricollocamento in altre mansioni del personale che abbia scelto di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, va innanzitutto chiarito come, dal tenore delle menzionate previsioni legislative e alla stregua delle relative coordinate ermeneutiche declinate a livello giurisprudenziale, la fattispecie normativa in rilievo non contempli sul piano generale l’elemento relativo alla presenza in servizio quale presupposto del previsto obbligo vaccinale in capo al dipendente né tantomeno – per quanto di interesse ai fini della presente disamina – quello inerente alle concrete mansioni svolte.
Come evidenziato in sede interpretativa, infatti, “ l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale (esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle Forze della difesa e sicurezza prima dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e poi dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, nella specie né dedotte né verificatasi, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2) ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 8344/2025, in specie punto 8).
L’anzidetta disposizione, infatti, “… si limita … a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto … che l'assenza dal servizio … integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato ” (cfr. Cons. St., sez. III, sent. 14 settembre 2023, n. 8329).
Di conseguenza è stato evidenziato come, nella vigenza della richiamata disciplina normativa di rango primario, “… l’obbligatorietà del vaccino prescindeva dalla presenza negli stessi giorni o in quelli immediati presso l’ambiente di lavoro, posto che la somministrazione richiedeva il rispetto di una puntuale organizzazione … del piano vaccinale, che in quel contesto non poteva dipendere dalle singole posizioni ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V, sent. 5 marzo 2025, n. 4779), avuto altresì riguardo all’evidente temporaneità della particolare condizione del lavoratore assente dal lavoro, destinato comunque a rientrare in servizio una volta venuta meno la causa dell’assenza, nonché alla rilevata “ … esigenza di presidiare l’effettività dell’obbligo, arginando ogni possibile condotta elusiva ” (in tal senso, cfr. altresì Cons. St., sez. III, sent. n. 8329/2023, cit.).
L’esposta conclusione risulta altresì coerente alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento alla luce della ratio dell’intervento legislativo, operata dalla medesima Corte nell’affrontare le questioni di costituzionalità sollevate con riguardo all’anzidetta disciplina.
Nell’ambito della sentenza n. 185 del 5 ottobre 2023, sopra richiamata, e della pronuncia n. 186 del 9 ottobre 2023, in particolare, la Corte ha affermato che “ l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti ”, costituendo “ con riguardo alla perimetrazione dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, … una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell’evoluzione della pandemia ”, rappresenta “ una scelta non irragionevolmente mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa ” (in tal senso, cfr. sent. n. 185/2023, cit.), concludendo nel senso della infondatezza dei sollevati dubbi di illegittimità costituzionale per quanto concerne la scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente agli appartenenti alle individuate categorie professionali, senza alcuna considerazione delle specifiche tipologie di professione e dell’attività lavorativa in concreto svolta, anche in ragione della “… natura transitoria dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica in corso ” (in tal senso, cfr. sentenze nn. 185/2023 e 186/2023, che sul punto richiamano altresì la precedente pronuncia n. 15/2023).
Alla stregua del richiamato orientamento, il Collegio intende ribadire la conclusione accolta nel citato pronunciamento della Sezione reso su una fattispecie analoga, laddove è stato affermato che “… la sussistenza dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021 consegue alla mera appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto … né il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (malattia o congedi) ” e, per quanto rileva ai fini della presente disamina, “… né l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni all’interno della medesima categoria … ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 10791/2025, cit.).
Dalle esposte considerazioni discende come, oltre a non risultare prospettabile l’interpretazione propugnata in ricorso, la compiuta scelta legislativa – di circoscrivere le deroghe al previsto obbligo vaccinale alle sole ipotesi espressamente contemplate – sia stata riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza costituzionale come non irragionevole.
6.5. Quanto infine all’ulteriore profilo di dedotta incostituzionalità rispetto all’articolo 3 della Costituzione (svolto nell’ambito dell’ottavo motivo di doglianza), è dirimente osservare in proposito che non può invocarsi come tertium comparationis una fattispecie diversa ed estranea rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
6.6. Sulla base delle esposte considerazioni sviluppate in seno alla giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia e in linea con quanto affermato nell’ambito dei citati pronunciamenti della Sezione resi su censure di analogo tenore, il Collegio ritiene pertanto di poter concludere nel senso della manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate dal ricorrente nell’ambito degli indicati motivi di gravame (rispettivamente, nn. 1, 3, 4, 6 e 8).
7. Muovendo all’esame dei restanti motivi di doglianza, va innanzitutto rilevato come le argomentazioni esposte a sostegno della ravvisata compatibilità della normativa (interna) di rango primario rispetto al parametro rappresentato dall’articolo 32 della Costituzione consentono altresì di escludere l’integrazione dei dedotti profili di contrasto della medesima normativa con il diritto europeo – come articolati nell’ambito del motivo di doglianza n. 2 – in quanto involgenti aspetti sostanzialmente coincidenti con quelli già oggetto di disamina.
Sul punto può altresì richiamarsi quanto già affermato dalla Sezione nell’esaminare censure di analogo tenore, laddove è stato osservato che “ Riguardo alla dedotta violazione dell’art. 8 della CEDU, … secondo la giurisprudenza della Corte EDU la disposizione in esame non è affatto incompatibile con l’imposizione di un obbligo vaccinale allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (si veda la sentenza 8 aprile 2021, ČK e altri c. Repubblica Ceca) ” con l’ulteriore precisazione che “ La Corte ha di recente ribadito tali principi nella sentenza 29 agosto 2024, (Pasquinelli e altri c. San Marino), nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19; tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé ” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 11 novembre 2025, n. 19971, punto 13).
7.1. Per quanto concerne le ulteriori censure formulate, riguardanti l’asserito contrasto con le evocate disposizioni normative, tra cui in particolare quelle poste dal d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM) – di cui al motivo di ricorso n. 5 – è sufficiente richiamare le considerazioni espresse sul punto in ambito giurisprudenziale, laddove è stato ribadito come “ Non può trovare … applicazione la normativa del c.o.m. invocata dal ricorrente la quale ha portata generale (e quindi recessiva in base al criterio “lex specialis derogat generali”), rispetto alla specificità della normativa antiCOVID-19 sopra richiamata e doverosamente applicata nella specie dall’Amministrazione ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 settembre 2025, n. 15958, in specie punto 9).
Per l’esposta ragione risulta parimenti infondata la dedotta censura relativa alla prospettata introduzione di una figura anomala di sospensione – corrispondente sostanzialmente, secondo la lettura propugnata in ricorso, ad una “sanzione di stato” – rispetto al complessivo impianto del Codice dell’ordinamento militare (nel cui contesto vengono contemplate unicamente figure di sospensione per motivi disciplinari ovvero penali o ancora “precauzionali”), considerata altresì l’evidente differenza ontologica tra le diverse sospensioni previste dalla normativa speciale per il settore militare e la sospensione in rilievo, come pure evidenziato nell’ambito dei pronunciamenti resi dalla Corte costituzionale in materia (sul punto, cfr. sentenze nn. 15/2023 e 188/2024) alle cui pertinenti considerazioni ( supra riportate, al punto 6.1) si intende in questa sede rinviare.
Al riguardo è stato affermato, in particolare, come “ L’introduzione di una ipotesi del tutto autonoma di sospensione per ragioni sanitarie e di profilassi contro la diffusione del noto virus, quale quella qui in discussione, rientrava certamente nella potestà governativa di adottare, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti aventi forza di legge ex art. 77 Cost. e, nella specie, tale potere è stato esercitato dal Governo mediante l’emanazione del D.L. n. 172/2021 (convertito con legge 21/01/2022, n. 3) il quale, costituendo atto avente forza di legge, non può trovare alcun limite aprioristico in disposizioni promananti da altra fonte di pari livello quale il d.lgs. n. 66 del 2010 ” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. 19 novembre 2025, n. 20616, in specie punto 9).
7.2. Parimenti non sono suscettibili di condivisione le doglianze articolate con il settimo motivo di gravame, volte a prospettare ulteriori profili di contrasto normativo (rispetto alle evocate disposizioni legislative) asseritamente involgenti il medesimo articolo 4 ter D.L. n. 44/2021, per l’assorbente ragione rappresentata dal fatto che vengono nella specie in rilievo gli ordinari criteri che regolano i rapporti tra fonti normative di pari livello.
8. Per le esposte ragioni, il proposto ricorso va respinto per quanto concerne le censure complessivamente scrutinate, fatta salva la contestazione mossa avverso la previsione relativa al mancato computo del periodo di sospensione a fini pensionistici, che il Collegio ritiene suscettibile di positivo apprezzamento nei termini di seguito precisati.
8.1. Al riguardo possono richiamarsi le pertinenti considerazioni svolte nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (in tal senso, cfr. ex multis TAR lazio, Roma, sez. I bis, sent. 24 luglio 2025, n. 14708, punto 2.7 e sent. 24 luglio 2025, n. 14701, punto 13, nonché sent. n. 13213/2025, cit., in specie punto 10.3), con riguardo all’ulteriore aspetto relativo alla prevista decurtazione di anzianità, pur non contestato espressamente nell’ambito del presente ricorso.
Tali considerazioni, infatti, appaiono suscettibili di estensione al caso in esame, risultando l’aspetto in rilievo accomunato all’evocato profilo della detrazione di anzianità (esaminato nell’ambito dei menzionati pronunciamenti) dalla circostanza che nella specie viene parimenti in rilievo la previsione di una conseguenza ulteriore e distinta rispetto alla mancata corresponsione della retribuzione e/o di altro emolumento (quale, in particolare, la mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici).
Al riguardo il Collegio intende quindi sottolineare come “… la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza ” sia nel senso di ritenere che “ la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa … ”, considerato che “… la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso ” con l’ulteriore precisazione secondo cui “ La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva ”.
In tale prospettiva, nell’ambito del richiamato orientamento giurisprudenziale è stato affermato che “ Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma ”, concludendo nel senso che “ Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione … ” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 14708/2025, cit.), suscettibile di estensione al caso di specie in quanto tra le anzidette conseguenze può annoverarsi, per quanto in rilievo nella presente disamina, la previsione (oggetto di contestazione ai fini della correlata pretesa avanzata in ricorso) relativa alla mancata utilità a fini pensionistici del periodo di assenza dal servizio dovuto alla disposta sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale in questione (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. altresì TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 24 luglio 2025, n. 14708, in specie punti 2.6 e 2.7).
9. Da quanto esposto discende che il ricorso va parzialmente accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella sola parte in cui viene disposta la mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici, per quanto di interesse della parte ricorrente, mentre per il resto va respinto in tutti gli ulteriori profili di censura in ragione della ravvisata infondatezza.
10. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alla parte recante la mancata utilità del periodo di sospensione a fini pensionistici, per quanto di interesse della parte ricorrente;
- lo respinge sotto tutti i restanti profili.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
CH VA, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH VA | AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.