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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del
Lavoro ed in persona del giudice EL RO, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare dell'1.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3138/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento ROL ed ex festività soppresse”, promossa
DA
rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Massimiliano Punzo;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso per CP_1
mandato in atti dall'avv. Sergio Campanile, resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 27.5.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
onde ottenere il pagamento dei rol e delle ex festività CP_2
soppresse dal 31.12.2017 al 31.12.2023 per complessivi euro
2.595,69 (duemilacinquecentonovantacinque/69) di cui €
1.755,55 (millesettecentocinquantacinque/55) a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento ore di permessi
1 R.O.L. ed € 840,14 (ottocentoquaranta/14) a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento ore di permessi ex festività
Con memoria in data 27.12.2024 si costituiva la convenuta la quale variamente argomentando in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.
Innanzitutto, va respinta l'eccezione di cessazione della materia del contendere .
Ed invero, in quanto l'accordo conciliativo non si è formalizzato, atteso che “La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e
420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c..” (Cass. civ., sez. lav.,
04/04/2024, n. 8898), elementi questi ultimi entrambi, nella specie, mancanti.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale dovendo ritenersi la prescrizione decennale, trattandosi di somme richieste a titolo risarcitorio.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti della motivazione che segue.
La norma transitoria all'art. 17 del CCNL Servizi Ambientali
Utilitalia, che disciplina l'orario di lavoro, stabilisce che: “Ad integrale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro settimanale, ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno in forza alla data del 31 dicembre 2016 viene riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2017 un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 30 ore, non frazionabili in misura inferiore ad un'ora intera, fatta salva l'eventuale fruizione di tali permessi in
2 misura pari ad una giornata intera. Gli stessi devono essere fruiti, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio, con le modalità previste dall'art. 21, lett. b), comma 2.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il monte ore di cui al comma precedente passa da 30 a 34 ore annue per lavoratore…”
Gli è che il ricorrente non ha dato prova di essere stato contrattualizzato alla data del 31.12.2016 con il CCNL Igiene
Urbana Aziende Municipalizzate presso la CP_1
nell'anno 2016, anzi vi è in atti la prova del contrario avendo la convenuta dato prova dell'applicazione del CCNL Utilitalia
Nettezza Urbana solo a far data dal 01/11/2017 essendo il ricorrente stato precedentemente contrattualizzato con il CCNL per i dipendenti Multiservizi – servizi di pulizia .
Pertanto, in mancanza di prova dell'applicabilità della disciplina contrattuale invocata per tale parte il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene invece alle ex festività soppresse deve rilevarsi che il CCNL Utilitalia Nettezza Urbana all'art. 21 lett. B comma
2, prevede quanto segue: “1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge
5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, a decorrere dal 1 maggio 2008, sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale, con decorrenza della retribuzione globale da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l'anno solare, sono
3 compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno”.
Nella specie, parte convenuta non ha dato prova della fruizione delle festività nazionali e religiose soppresse né dei permessi individuali in sostituzione, pertanto il ricorrente ha diritto alla monetizzazione delle stesse .
In ordine al quantum debeatur vanno accolti i conteggi contenuti in ricorso, in quanto coerenti nell'elaborazione cintabile e privi di vizi logici, anche tenuto conto dell'assenza di specifica contestazione.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento di euro €
840,14 (ottocentoquaranta/14) a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento ore di permessi ex festività .
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite
PQM
condanna la al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma lorda di euro € 840,14 Pt_1
(ottocentoquaranta/14) a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento ore di permessi ex festività; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite .
Torre Annunziata, 15.12.2025
IL GIUDICE
EL RO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del
Lavoro ed in persona del giudice EL RO, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare dell'1.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 3138/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento ROL ed ex festività soppresse”, promossa
DA
rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Massimiliano Punzo;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso per CP_1
mandato in atti dall'avv. Sergio Campanile, resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 27.5.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
onde ottenere il pagamento dei rol e delle ex festività CP_2
soppresse dal 31.12.2017 al 31.12.2023 per complessivi euro
2.595,69 (duemilacinquecentonovantacinque/69) di cui €
1.755,55 (millesettecentocinquantacinque/55) a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento ore di permessi
1 R.O.L. ed € 840,14 (ottocentoquaranta/14) a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento ore di permessi ex festività
Con memoria in data 27.12.2024 si costituiva la convenuta la quale variamente argomentando in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.
Innanzitutto, va respinta l'eccezione di cessazione della materia del contendere .
Ed invero, in quanto l'accordo conciliativo non si è formalizzato, atteso che “La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e
420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c..” (Cass. civ., sez. lav.,
04/04/2024, n. 8898), elementi questi ultimi entrambi, nella specie, mancanti.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale dovendo ritenersi la prescrizione decennale, trattandosi di somme richieste a titolo risarcitorio.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti della motivazione che segue.
La norma transitoria all'art. 17 del CCNL Servizi Ambientali
Utilitalia, che disciplina l'orario di lavoro, stabilisce che: “Ad integrale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro settimanale, ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno in forza alla data del 31 dicembre 2016 viene riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2017 un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 30 ore, non frazionabili in misura inferiore ad un'ora intera, fatta salva l'eventuale fruizione di tali permessi in
2 misura pari ad una giornata intera. Gli stessi devono essere fruiti, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio, con le modalità previste dall'art. 21, lett. b), comma 2.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il monte ore di cui al comma precedente passa da 30 a 34 ore annue per lavoratore…”
Gli è che il ricorrente non ha dato prova di essere stato contrattualizzato alla data del 31.12.2016 con il CCNL Igiene
Urbana Aziende Municipalizzate presso la CP_1
nell'anno 2016, anzi vi è in atti la prova del contrario avendo la convenuta dato prova dell'applicazione del CCNL Utilitalia
Nettezza Urbana solo a far data dal 01/11/2017 essendo il ricorrente stato precedentemente contrattualizzato con il CCNL per i dipendenti Multiservizi – servizi di pulizia .
Pertanto, in mancanza di prova dell'applicabilità della disciplina contrattuale invocata per tale parte il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene invece alle ex festività soppresse deve rilevarsi che il CCNL Utilitalia Nettezza Urbana all'art. 21 lett. B comma
2, prevede quanto segue: “1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge
5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, a decorrere dal 1 maggio 2008, sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale, con decorrenza della retribuzione globale da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l'anno solare, sono
3 compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno”.
Nella specie, parte convenuta non ha dato prova della fruizione delle festività nazionali e religiose soppresse né dei permessi individuali in sostituzione, pertanto il ricorrente ha diritto alla monetizzazione delle stesse .
In ordine al quantum debeatur vanno accolti i conteggi contenuti in ricorso, in quanto coerenti nell'elaborazione cintabile e privi di vizi logici, anche tenuto conto dell'assenza di specifica contestazione.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento di euro €
840,14 (ottocentoquaranta/14) a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento ore di permessi ex festività .
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite
PQM
condanna la al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma lorda di euro € 840,14 Pt_1
(ottocentoquaranta/14) a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento ore di permessi ex festività; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite .
Torre Annunziata, 15.12.2025
IL GIUDICE
EL RO
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