TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/09/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 326 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Pt_2
elettivamente domiciliati in Tortolì presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Mario Solanas e Gabriele Pisu, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale allegata all'atto di citazione, attori contro
fu fu Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 CP_3
, ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, CP_11 Controparte_7 Controparte_12 CP_4
, , , , Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_16
, , CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21
, , , ,
[...] CP_22 CP_23 Controparte_24 Controparte_25
, , , , Controparte_26 CP_27 CP_28 Controparte_29 CP_30
, , ,
[...] Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
, , , Controparte_35 CP_36 CP_37 Per_2 CP_38
, , , CP_39 CP_40 Controparte_41 Controparte_42
, , CP_43 CP_44 Controparte_45 CP_46 CP_47
, ,
[...] CP_48 CP_37 CP_49 Controparte_50
, , , Controparte_51 CP_52 Controparte_53 CP_54 fu , ,
[...] CP_32 CP_55 Controparte_56 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto, conseguentemente dichiarare:
A) e proprietari per intervenuta usucapione Parte_1 Pt_2 ventennale, dell' immobile sito in agro di Tortolì, località Foxi Lioni, censito al
N.C.T. al Foglio 19, particella 1560 (ex part. 1507).
B) Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione dell' emananda sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
Vinte le spese e competenze di causa soltanto in caso di resistenza.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e Parte_3 Pt_2 sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, del terreno sito in agro di Tortolì, località Foxi Lioni, e distinto al Catasto Terreni al foglio 19, particella 1560 (ex 1507, derivato dalla part. 7).
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dall'anno 2000, di un terreno sito nel Comune di Tortolì in località Foxi Lioni e di averlo utilizzando provvedendo a recintarlo con paletti in ferro e rete metallica dell'altezza di due metri circa con cancello in ferro munito di lucchetto, nonché effettuando periodicamente la pulizia del terreno dalle erbacce, la potatura della vegetazione esistente composta da corbezzoli, ginepri, alcune piante di olive, una pianta di limone ed altra macchia mediterranea.
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ.,
21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'anno Duemila fino ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sull'immobile oggetto della domanda, dei quali hanno saputo individuare i confini e che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie e nell'estratto di mappa mostrate loro in udienza, individuando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese all'udienza del 25.10.2024).
[...] Testimone_2
I testi hanno riferito che, almeno dall'anno Duemila (la teste ha Testimone_2 riferito che gli stessi ne hanno la disponibilità anche da prima del Duemila), gli attori utilizzano un terreno sito in località Foxi Lioni in Tortolì, che è recintato con pali in ferro e rete metallica e con un cancello di ferro all'ingresso chiuso con lucchetto, di cui solo gli attori detengono le chiavi. Sul punto la teste Tes_2 ha precisato che quando il suo compagno (figlio degli attori) decide di
[...] recarsi sul terreno, lo stesso chiede le chiavi ai suoi genitori.
I testi hanno riferito che nel terreno è presente macchia mediterranea, nonché piante di ulivo, che sono state messe a dimora dagli attori (teste , Testimone_2 corbezzolo, ginepro, una pianta di limone, che vengono curate dagli attori, i quali provvedono alla potatura e all'innaffiatura delle stesse, utilizzando l'acqua di un pozzo ivi presente.
I testi hanno riferito di avere visto personalmente gli attori effettuare opere di pulizia periodica del terreno (quasi tutti i giorni - teste , tra cui anche lo Tes_2 sfalcio dell'erba, in ottemperanza all'ordinanza comunale per la prevenzione degli incendi, trattandosi di una zona soggetta a tale rischio.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi, in quanto vicini di casa e proprietari di terreni nella medesima località (teste il quale ha riferito che la sua Testimone_1 famiglia è proprietaria, dai primi anni Duemila, di un terreno posto a circa 100/150 metri di distanza da quello oggetto di causa) o in ragione dei legami con gli stessi
(teste la quale ha riferito di essere la moglie del figlio degli attori, Testimone_2
), e della loro personale conoscenza e frequentazione dei luoghi oggetto di Pt_4 causa (teste la quale ha riferito di avere iniziato a frequentare i luoghi in Tes_2 estate con gli amici, quando era ancora solo un'amica di e che, Persona_3 dal 2005 ad oggi, detta frequentazione è diventata più assidua, per avere iniziato una convivenza con lo stesso).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la proprietà Parte_1 Pt_2 dell'immobile oggetto di causa per usucapione.
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Pt_2
proprietari dell'immobile distinto al Catasto Terreni C.F._2 del Comune di Tortolì al foglio 19 particella 1560 (pascolo cespugliato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 3.9.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 326 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Pt_2
elettivamente domiciliati in Tortolì presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Mario Solanas e Gabriele Pisu, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale allegata all'atto di citazione, attori contro
fu fu Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 CP_3
, ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
, CP_11 Controparte_7 Controparte_12 CP_4
, , , , Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_16
, , CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21
, , , ,
[...] CP_22 CP_23 Controparte_24 Controparte_25
, , , , Controparte_26 CP_27 CP_28 Controparte_29 CP_30
, , ,
[...] Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
, , , Controparte_35 CP_36 CP_37 Per_2 CP_38
, , , CP_39 CP_40 Controparte_41 Controparte_42
, , CP_43 CP_44 Controparte_45 CP_46 CP_47
, ,
[...] CP_48 CP_37 CP_49 Controparte_50
, , , Controparte_51 CP_52 Controparte_53 CP_54 fu , ,
[...] CP_32 CP_55 Controparte_56 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare quanto in premessa esposto, conseguentemente dichiarare:
A) e proprietari per intervenuta usucapione Parte_1 Pt_2 ventennale, dell' immobile sito in agro di Tortolì, località Foxi Lioni, censito al
N.C.T. al Foglio 19, particella 1560 (ex part. 1507).
B) Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione dell' emananda sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
Vinte le spese e competenze di causa soltanto in caso di resistenza.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e Parte_3 Pt_2 sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, del terreno sito in agro di Tortolì, località Foxi Lioni, e distinto al Catasto Terreni al foglio 19, particella 1560 (ex 1507, derivato dalla part. 7).
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dall'anno 2000, di un terreno sito nel Comune di Tortolì in località Foxi Lioni e di averlo utilizzando provvedendo a recintarlo con paletti in ferro e rete metallica dell'altezza di due metri circa con cancello in ferro munito di lucchetto, nonché effettuando periodicamente la pulizia del terreno dalle erbacce, la potatura della vegetazione esistente composta da corbezzoli, ginepri, alcune piante di olive, una pianta di limone ed altra macchia mediterranea.
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ.,
21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'anno Duemila fino ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sull'immobile oggetto della domanda, dei quali hanno saputo individuare i confini e che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie e nell'estratto di mappa mostrate loro in udienza, individuando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese all'udienza del 25.10.2024).
[...] Testimone_2
I testi hanno riferito che, almeno dall'anno Duemila (la teste ha Testimone_2 riferito che gli stessi ne hanno la disponibilità anche da prima del Duemila), gli attori utilizzano un terreno sito in località Foxi Lioni in Tortolì, che è recintato con pali in ferro e rete metallica e con un cancello di ferro all'ingresso chiuso con lucchetto, di cui solo gli attori detengono le chiavi. Sul punto la teste Tes_2 ha precisato che quando il suo compagno (figlio degli attori) decide di
[...] recarsi sul terreno, lo stesso chiede le chiavi ai suoi genitori.
I testi hanno riferito che nel terreno è presente macchia mediterranea, nonché piante di ulivo, che sono state messe a dimora dagli attori (teste , Testimone_2 corbezzolo, ginepro, una pianta di limone, che vengono curate dagli attori, i quali provvedono alla potatura e all'innaffiatura delle stesse, utilizzando l'acqua di un pozzo ivi presente.
I testi hanno riferito di avere visto personalmente gli attori effettuare opere di pulizia periodica del terreno (quasi tutti i giorni - teste , tra cui anche lo Tes_2 sfalcio dell'erba, in ottemperanza all'ordinanza comunale per la prevenzione degli incendi, trattandosi di una zona soggetta a tale rischio.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi, in quanto vicini di casa e proprietari di terreni nella medesima località (teste il quale ha riferito che la sua Testimone_1 famiglia è proprietaria, dai primi anni Duemila, di un terreno posto a circa 100/150 metri di distanza da quello oggetto di causa) o in ragione dei legami con gli stessi
(teste la quale ha riferito di essere la moglie del figlio degli attori, Testimone_2
), e della loro personale conoscenza e frequentazione dei luoghi oggetto di Pt_4 causa (teste la quale ha riferito di avere iniziato a frequentare i luoghi in Tes_2 estate con gli amici, quando era ancora solo un'amica di e che, Persona_3 dal 2005 ad oggi, detta frequentazione è diventata più assidua, per avere iniziato una convivenza con lo stesso).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la proprietà Parte_1 Pt_2 dell'immobile oggetto di causa per usucapione.
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Pt_2
proprietari dell'immobile distinto al Catasto Terreni C.F._2 del Comune di Tortolì al foglio 19 particella 1560 (pascolo cespugliato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 3.9.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili