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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/08/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2820/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente a [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata a Cirié (TO), P.zza Castello n. 24, presso C.F._1
lo studio dell'Avv. Arianna Maria Corcelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...], Cirié (TO), Strada Coasso n. 10 (C.F. Parte_2
), cittadino italiano, elettivamente domiciliato a Torino, Via Susa n. 31, C.F._2
presso lo studio degli Avv.ti Germana Bertoli e Valeriomaria Liprandi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“voglia pronunciare, la loro separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) pronunziare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nole (TO) di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dei registri di Stato Civile e ad ogni altra incombenza conseguente alla pronunzia;
3) disporre che il figlio minore venga affidato in via condivisa a entrambi i genitori Per_1
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso la madre, anche agli effetti anagrafici;
4) disporre che il figlio minore , anche in considerazione della sua età, possa decidere Per_1
i tempi da trascorrere con entrambi i genitori, avuto riguardo dei loro rispettivi impegni lavorativi nonché delle esigenze e dei suoi desideri e, in difetto:
a) trascorra a settimane alterne con ciascun genitore dalle 21:00 della domenica alle 21:00
della domenica successiva, con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura del padre;
b) in occasione delle vacanze scolastiche natalizie trascorra dalle 11:30 del 23 dicembre alle
10:00 del 31 dicembre negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre e dalle
10:00 del 31 dicembre alle 19:30 del 6 gennaio negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre, con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura del padre;
c) trascorra le intere vacanze pasquali negli anni dispari col padre e negli anni pari con la madre;
d) in occasione delle vacanze scolastiche estive trascorra quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in periodo da concordarsi tra questi entro e non oltre il 31
maggio di ogni anno e, in caso di mancato o ritardato accordo, dalle 10:00 del 1° agosto alle
10:00 del 16 agosto negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre e dalle 10:00
del 16 agosto alle 19:30 del 31 agosto negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre, con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura del padre;
e) trascorra le festività infrasettimanali alternandosi di volta in volta con l'uno o con l'altro genitore;
5) disporre l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione con contratto intestato al sig. alla sig.ra , unitamente agli arredi che la compongono (a eccezione Pt_2 Pt_1
della cassapanca, dei cd musicali, del tappeto, delle quattro litografie e del quadro presenti in sala, del poster raffigurante lo sciatore, della bicicletta custodita in cantina, del letto matrimoniale, nonché dell'orologio già di proprietà del nonno paterno, oggetti che il marito dovrà asportare entro e non oltre trenta giorni dall'emissione della sentenza di separazione;
in difetto di ritiro, entro il termine stabilito, la signora sarà libera da disfarsi dei beni, Pt_1
senza alcun avviso), in quanto genitore convivente con i figli, dando atto che il padre se ne
è già allontanato;
6) dare atto che la sig.ra rileverà i consumi dei contatori delle utenze domestiche e Pt_1
invierà le loro fotografie al sig. e, entro e non oltre trenta giorni dal deposito del Pt_2
presente ricorso, si attiverà per subentrare al sig. nell'intestazione delle utenze Pt_2
domestiche, comunicando la lettura dei consumi effettuata, e del contratto di locazione,
tanto che lo stesso verrà esonerato dal pagamento rispettivamente dei consumi e del canone dell'abitazione occupata dalla sig.ra e dai figli;
Pt_1
7) disporre che il sig. entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di Pt_2
deposito del presente ricorso, corrisponda in favore della sig.ra la somma di € 1.200,00 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli (da imputarsi per € 600,00 a ciascun figlio),
rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, relativamente alle mensilità da ottobre a marzo di ogni anno, e la somma di € 1.000,00 (da imputarsi per € 500,00 a ciascun figlio),
rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, relativamente alle mensilità da aprile a settembre di ogni anno, distinzione necessaria in considerazione delle maggiori spese che la Sig.ra dovrà sostenere per i figli con riguardo alle spese di riscaldamento;
Pt_1
8) disporre che il sig. provveda al rimborso in favore della signora nella Pt_2 Pt_1
misura del 75% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, mediche non coperte dal SSN, scolastiche straordinarie e sportivo-ricreative sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate o necessitate e documentate, secondo i termini e le modalità
di cui al protocollo d'intesa stipulato tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati d'Ivrea, che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia dai rispettivi difensori e di accettare senza riserva alcuna;
9) dare atto che l'assegno unico universale verrà richiesto integralmente della sig.ra Pt_1
sino a quando quest'ultima non avrà reperito un'occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato (condizione che la stessa dovrà comunicare tempestivamente al sig.
: da quel momento, il sig. potrà fare richiesta all'INPS per il Pt_2 Pt_2
riconoscimento del 50% dell'A.U.U. di sua spettanza;
10) dare atto che il sig. potrà asportare tutti i propri beni personali custoditi nella Pt_2
cassetta di sicurezza presso Intesa Sanpaolo s.p.a. intestata alla signora;
Pt_1
11) dare atto che, entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso, il conto corrente n.
287418 cointestato ai coniugi e acceso presso Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. verrà
estinto e le somme ivi giacenti verranno suddivise tra i sigg.ri e nella misura Pt_1 Pt_2
del 50% ciascuno.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 16.12.2024,
[...]
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la Pt_1 Parte_2 separazione personale tra i coniugi (e successivamente anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- che le parti avevano contratto matrimonio concordatario a Nole (TO) il 16/09/2000, optando come regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 3);
- che dall'unione coniugale sono nati due figli: – maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente – il 12/06/2002 a Torino e –minorenne – il Persona_3
09/11/2007 a Cirié (TO);
- che, nel corso dell'unione matrimoniale, crescenti contrasti e incompatibilità di carattere hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto da determinare i coniugi - che l'hanno interrotta nel gennaio 2021 (mese in cui il marito ha rilasciato la casa coniugale senza più farvi ritorno) - ad addivenire alla richiesta di pronuncia della separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c..
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 9.7.2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario a Nole (TO) il 16/09/2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto n. 23 P.II Serie A ) (cfr. doc. 3);
.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (idonee anche a garantire il rispetto del diritto del minore alla cd.
“bigenitorialità”, ossia all'accesso ad entrambe le figure genitoriali in modo paritario ed adeguato), possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
3.1.2025 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Nole (TO), il 16.09.2000, atto registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 2000 - alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
Il PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)