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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. UG OL, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 28 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2828/2022 R.G. e vertente
fra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AZ PO e elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Melfi Vico Gelsomino 34, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
l' , (c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede
Provinciale , Via Pretoria n. 263, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Dinoia giusta procura per CP_2 notaio in Roma;
Per_1
- - RESISTENTE –
Oggetto: 75% di invalidità.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 8.11.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento sanitario della Commissione INPS in data
31.5.2021 in sede di revisione, con il quale l'ha riconosciuta “affetta da: “sclerosi multipla recidivante-remittente (EDSS 1.5), esiti di remota quadrectomia +BLS (06/2010) per ca mammella dx (pT1pN0), trattato con RT, in attuale pollow-up negativo per ripresa della malattia, esisti di isteroannessiectomia bilaterale (01/2017) per fibromiomatosi multipla dell'utero, esiti di laproplastica (08/2020), lesione parziale della cuffia dei rotatori spalla sn, coxartrosi bilat, osteoporosi”, le assegnava un grado di invalidità pari al 55%”, quindi senza, tuttavia, riconoscerla invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari ad almeno il 75%.
Precisava di aver proposto ricorso finalizzato, tra gli altri, al riconoscimento dell'invalidità civile in misura superiore ad almeno il 74% o in subordine la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'esenzione dal ticket sanitario del ricorrente, relative alla riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore al 67%, sin dalla data della revoca;
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge, adiva il giudice del lavoro per il riconoscimento del beneficio denegato nella fase amministrativa, con vittoria di spese e onorari di lite.
Con memoria, depositata il 19.5.2023, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_2 sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. affidata al dott. Per_2
All'odierna udienza la causa, con modalità scritta, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito nel fascicolo.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Per quanto attiene il merito in discussione con l' , la causa è stata istruita a mezzo ctu affidata al CP_2 dott. il quale all'esito dell'attività svolta ha così concluso : Per_2
All'epoca della domanda amministrativa e della visita collegiale la paziente era a mio giudizio CP_2 invalida nella misura del 67% in quanto affetta dalle seguenti patologie: “Sclerosi multipla recidivante remittente EDSS 1.5. Osteoartrosi ed osteoporosi polidistrettuale con prevalente interessamento della colonna lombare, delle grandi articolazioni degli arti inferiori e delle spalle.
Esiti di isteroannessectomia bilaterale (2017), di colecistectomia e di correzione di laparocele con disturbi aderenziali addominali. Ca. mammario dx sottoposto a quadrantectomia e radioterapia nel
2010 (follow-up trascorso senza recidive locali o a distanza). Sindrome depressivo-ansiosa con disturbo da attacchi di panico” Le medesime affezioni, alcune delle quali in progressione peggiorativa come argomentato nel precedente capitolo, invalidano oggi la nella misura complessiva del 75% La percentuale del 74% giustificativa Pt_1 dell'assegno mensile di assistenza può considerarsi raggiunta a decorrere dal gennaio 2022), epoca della visita peritale della CTU che mi ha preceduto. Le affezioni riscontrate non sono state provocate, mantenute o aggravate da atti volontari dell'invalida. Esse non sono emendabili con cure mediche”.
Il CTU ha ritenuto quindi che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità pari al 75% e quindi contrastando la precedente valutazione medico legale della commissione . CP_2
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
Pertanto, il ricorso va accolto in relazione alla domanda subordinata, con riconoscimento da gennaio
2022 data della visita del primo ctu.
3. per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' alle CP_2 spese di lite liquidate in base al protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022, con compensazione per 4/5 atteso lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa e alla visita della commissione , e condanna dell'istituto per il rimanente 1/5. CP_2
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie il ricorso e accerta e dichiara che la ricorrente è invalida in misura del 75% dalla data di gennaio 2022, pertanto dichiara la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio assistenziale;
b) condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento della somma di euro 539,40 CP_2 per spese di lite, in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_2
Potenza, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
UG OL