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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3994/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/9/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARTINA MAFFEI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Puccini Trav. XI n. 134/e, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato NICOLA GORI ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Puccini Trav. XI n.134/e, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno, senza reciproche interferenze e con l'unico obbligo, in ragione della minore età della figlia, di darsene reciproca comunicazione;
2) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica fissata presso l'attuale casa familiare, sita in Porcari, Via Bertolli n. 1, ove la sig.ra e la figlia già risiedono;
CP_1 Per_1
3) la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia - relative all'istruzione, educazione, salute, scelte religiose, indirizzo scolastico, scelta del medico cui rivolgersi, partecipazione ad attività educative e
1 formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, partecipazione e scelta di attività sportive e ricreative, trasferimento di residenza della minore - saranno assunte di comune accordo fra i medesimi, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per il tempo in cui avrà presso di sé la figlia;
4) i ricorrenti pattuiscono che i rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun Per_1 genitore saranno regolamentati secondo il seguente calendario: Settimana I Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Pt_2
CP_1 Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_1
Settimana II Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Pt_1 Parte_3 Parte_3
Settimana III
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Pt_2
CP_1 Parte_1 CP_1 CP_1
Settimana IV
Pt_1 Parte_3 CP_1 Parte_1
5) le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, in modo che la figlia possa trascorrerle alternativamente con il padre e la madre. In caso di disaccordo tra i genitori, Per_1 trascorrerà a partire dal corrente anno il 24, 25 e 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre, il 1° e il 6 gennaio 2026 con il padre. Tutte queste ricorrenze saranno alternate tra i genitori, di anno in anno, così come il giorno del compleanno di . A decorrere dal 2026, vigilia e domenica di Per_1
Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre e negli anni successivi ricorso al criterio dell'alternanza. 6) la suddivisione delle festività e dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze della figlia. Durante le vacanze estive e/o invernali il sig. e la sig.ra potranno trascorrere con la Pt_1 CP_1 figlia un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, ove i medesimi intendano portarla in vacanza. I ricorrenti concordano che, entro il 31 maggio di ogni anno per le vacanze estive, ed entro il 30 ottobre per quelle invernali, si daranno comunicazione, anche a mezzo della piattaforma WhatsApp, dei tempi in cui, nei mesi sopra indicati, terranno con sé la figlia e delle località di vacanza ove, eventualmente, intenderanno portarla. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che condurrà in vacanza con sé ; Per_1
7) i sig.ri si obbligano a presentare gli eventuali rispettivi partners alla figlia soltanto Pt_1 CP_1 una volta ritenuta certa e consolidata la nuova relazione sentimentale, così da non cagionare a inutili difficoltà, stress emotivo e problematiche, impegnandosi in ogni caso a prestare Per_1 assoluta attenzione e gradualità (nel rispetto della sua età e del suo stato emotivo);
8) l'immobile adibito a casa familiare viene assegnato alla sig.ra mentre il sig. CP_1 Pt_1 rilascerà lo stesso entro il 15 settembre 2025, favorendo la voltura delle utenze a beneficio della sig.ra e impegnandosi a comunicare alla predetta il nuovo indirizzo ove intenderà trasferire CP_1 la propria residenza;
9) il sig. in considerazione dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore e Pt_1 Per_1 della rispettiva capacità economica dei coniugi, si obbliga a concorrere al mantenimento di , Per_1
2 in forma indiretta, mediante il versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente n. 8534.79 intestato alla sig.ra utilizzando il seguente codice IBAN [...]; CP_1 tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza settembre 2026; 10) i ricorrenti si danno reciprocamente atto e pattuiscono che l'assegno unico e universale erogato dall' per sarà percepito nella misura del 50% ciascuno, nel rispetto dell'art. 6 comma CP_2 Per_1
4 del D.lgs. n. 230/2021; 11) I ricorrenti contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di fino Per_1 alla sua piena indipendenza economica, rispettivamente nella misura dell'80% a carico del sig. e del 20% a carico della sig.ra secondo le previsioni del protocollo vigente presso Pt_1 CP_1 codesto Tribunale che i medesimi si danno reciprocamente atto di aver letto e compreso in ogni sua parte, con particolare riferimento alle modalità di rimborso in favore del genitore che le ha anticipate. Tali spese sono così qualificate: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: a.1) Spese mediche sanitarie: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche, acustiche), compresi tickets e spese farmaceutiche conseguenziali;
a.2) Spese scolastiche: Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
spese per trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno e/o carburante mezzo locomozione del figlio – es motorino;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
a.3) spese extrascolastiche;
tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esiste nell'organizzazione familiare ovvero quando la esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasi di feste di compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del previo accordo e che devono essere documentate: b.1) Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
b.2) Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi
3 di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
b.3) Spese extra scolastiche: baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per comunione, cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
il rimborso sarà dovuto, pro quota, al genitore che le avrà anticipate e avrà fornito all'altro idonea documentazione giustificativa a copertura delle stesse. Inoltre ciascun genitore potrà effettuare la richiesta di rimborso al termine di ogni mese, previo riepilogo di tutte le spese straordinarie sostenute nel corso dello stesso con la previsione che il relativo rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni a decorrere dalla relativa richiesta;
12) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra un contributo per il suo Parte_1 CP_1 mantenimento pari ad € 300,00 mensili, tramite accredito sul conto corrente n. 8534.79 intestato alla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, con la precisazione che tale contributo dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto fin tanto che la sig.ra non avrà ottenuto una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento CP_1 economico;
13) la sig.ra si impegna ad utilizzare il contributo economico corrisposto dal sig. per CP_1 Pt_1 il mantenimento suo e di , anche per il pagamento del canone di locazione relativo alla casa Per_1 familiare, pari ad € 530,00 mensili;
14) le parti dichiarano che, al momento dell'avvenuta separazione di fatto, risultano obbligazioni pecuniarie contratte dal sig. nell'interesse comune della famiglia, come risulta dai relativi Pt_1 contratti di finanziamento (doc. 10). A tal riguardo, al fine di regolare in maniera equa ed equilibrata i rapporti patrimoniali pendenti, il sig. i impegna a farsi integralmente carico del pagamento Pt_1 dei suddetti finanziamenti fino a quando la sig.ra non troverà un'occupazione lavorativa CP_1 stabile, che consentirà a quest'ultima di farsi carico di una quota parte di tali obbligazioni nella misura che sarà concordemente stabilita fra le Parti;
15) i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del documento di identità e/o passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto,
16) Le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia con decorrenza dal momento del deposito del ricorso e comunque a far data dal 15 settembre 2025». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in SI ZZ (PT) il 25/5/2013, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
4 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in SI ZZ (PT) in data 25/5/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SI ZZ (PT) all'Atto Numero 4, Parte I, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
5 c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI ZZ (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/9/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARTINA MAFFEI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Puccini Trav. XI n. 134/e, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato NICOLA GORI ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Puccini Trav. XI n.134/e, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno, senza reciproche interferenze e con l'unico obbligo, in ragione della minore età della figlia, di darsene reciproca comunicazione;
2) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica fissata presso l'attuale casa familiare, sita in Porcari, Via Bertolli n. 1, ove la sig.ra e la figlia già risiedono;
CP_1 Per_1
3) la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia - relative all'istruzione, educazione, salute, scelte religiose, indirizzo scolastico, scelta del medico cui rivolgersi, partecipazione ad attività educative e
1 formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, partecipazione e scelta di attività sportive e ricreative, trasferimento di residenza della minore - saranno assunte di comune accordo fra i medesimi, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per il tempo in cui avrà presso di sé la figlia;
4) i ricorrenti pattuiscono che i rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun Per_1 genitore saranno regolamentati secondo il seguente calendario: Settimana I Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Pt_2
CP_1 Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_1
Settimana II Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Pt_1 Parte_3 Parte_3
Settimana III
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Pt_2
CP_1 Parte_1 CP_1 CP_1
Settimana IV
Pt_1 Parte_3 CP_1 Parte_1
5) le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, in modo che la figlia possa trascorrerle alternativamente con il padre e la madre. In caso di disaccordo tra i genitori, Per_1 trascorrerà a partire dal corrente anno il 24, 25 e 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre, il 1° e il 6 gennaio 2026 con il padre. Tutte queste ricorrenze saranno alternate tra i genitori, di anno in anno, così come il giorno del compleanno di . A decorrere dal 2026, vigilia e domenica di Per_1
Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre e negli anni successivi ricorso al criterio dell'alternanza. 6) la suddivisione delle festività e dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze della figlia. Durante le vacanze estive e/o invernali il sig. e la sig.ra potranno trascorrere con la Pt_1 CP_1 figlia un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, ove i medesimi intendano portarla in vacanza. I ricorrenti concordano che, entro il 31 maggio di ogni anno per le vacanze estive, ed entro il 30 ottobre per quelle invernali, si daranno comunicazione, anche a mezzo della piattaforma WhatsApp, dei tempi in cui, nei mesi sopra indicati, terranno con sé la figlia e delle località di vacanza ove, eventualmente, intenderanno portarla. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che condurrà in vacanza con sé ; Per_1
7) i sig.ri si obbligano a presentare gli eventuali rispettivi partners alla figlia soltanto Pt_1 CP_1 una volta ritenuta certa e consolidata la nuova relazione sentimentale, così da non cagionare a inutili difficoltà, stress emotivo e problematiche, impegnandosi in ogni caso a prestare Per_1 assoluta attenzione e gradualità (nel rispetto della sua età e del suo stato emotivo);
8) l'immobile adibito a casa familiare viene assegnato alla sig.ra mentre il sig. CP_1 Pt_1 rilascerà lo stesso entro il 15 settembre 2025, favorendo la voltura delle utenze a beneficio della sig.ra e impegnandosi a comunicare alla predetta il nuovo indirizzo ove intenderà trasferire CP_1 la propria residenza;
9) il sig. in considerazione dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore e Pt_1 Per_1 della rispettiva capacità economica dei coniugi, si obbliga a concorrere al mantenimento di , Per_1
2 in forma indiretta, mediante il versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente n. 8534.79 intestato alla sig.ra utilizzando il seguente codice IBAN [...]; CP_1 tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza settembre 2026; 10) i ricorrenti si danno reciprocamente atto e pattuiscono che l'assegno unico e universale erogato dall' per sarà percepito nella misura del 50% ciascuno, nel rispetto dell'art. 6 comma CP_2 Per_1
4 del D.lgs. n. 230/2021; 11) I ricorrenti contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di fino Per_1 alla sua piena indipendenza economica, rispettivamente nella misura dell'80% a carico del sig. e del 20% a carico della sig.ra secondo le previsioni del protocollo vigente presso Pt_1 CP_1 codesto Tribunale che i medesimi si danno reciprocamente atto di aver letto e compreso in ogni sua parte, con particolare riferimento alle modalità di rimborso in favore del genitore che le ha anticipate. Tali spese sono così qualificate: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: a.1) Spese mediche sanitarie: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche, acustiche), compresi tickets e spese farmaceutiche conseguenziali;
a.2) Spese scolastiche: Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
spese per trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno e/o carburante mezzo locomozione del figlio – es motorino;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
a.3) spese extrascolastiche;
tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esiste nell'organizzazione familiare ovvero quando la esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasi di feste di compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del previo accordo e che devono essere documentate: b.1) Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
b.2) Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi
3 di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
b.3) Spese extra scolastiche: baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per comunione, cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
il rimborso sarà dovuto, pro quota, al genitore che le avrà anticipate e avrà fornito all'altro idonea documentazione giustificativa a copertura delle stesse. Inoltre ciascun genitore potrà effettuare la richiesta di rimborso al termine di ogni mese, previo riepilogo di tutte le spese straordinarie sostenute nel corso dello stesso con la previsione che il relativo rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni a decorrere dalla relativa richiesta;
12) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra un contributo per il suo Parte_1 CP_1 mantenimento pari ad € 300,00 mensili, tramite accredito sul conto corrente n. 8534.79 intestato alla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, con la precisazione che tale contributo dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto fin tanto che la sig.ra non avrà ottenuto una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento CP_1 economico;
13) la sig.ra si impegna ad utilizzare il contributo economico corrisposto dal sig. per CP_1 Pt_1 il mantenimento suo e di , anche per il pagamento del canone di locazione relativo alla casa Per_1 familiare, pari ad € 530,00 mensili;
14) le parti dichiarano che, al momento dell'avvenuta separazione di fatto, risultano obbligazioni pecuniarie contratte dal sig. nell'interesse comune della famiglia, come risulta dai relativi Pt_1 contratti di finanziamento (doc. 10). A tal riguardo, al fine di regolare in maniera equa ed equilibrata i rapporti patrimoniali pendenti, il sig. i impegna a farsi integralmente carico del pagamento Pt_1 dei suddetti finanziamenti fino a quando la sig.ra non troverà un'occupazione lavorativa CP_1 stabile, che consentirà a quest'ultima di farsi carico di una quota parte di tali obbligazioni nella misura che sarà concordemente stabilita fra le Parti;
15) i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del documento di identità e/o passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto,
16) Le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia con decorrenza dal momento del deposito del ricorso e comunque a far data dal 15 settembre 2025». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in SI ZZ (PT) il 25/5/2013, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
4 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in SI ZZ (PT) in data 25/5/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SI ZZ (PT) all'Atto Numero 4, Parte I, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
5 c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI ZZ (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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