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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1538/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa Micheletto e Parte_1
RE EN AT ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del procuratore speciale Controparte_1
, come da procura in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Controparte_2
Mazzù presso il cui studio è elettivamente domiciliata, per procura in atti resistente e contro in persona Controparte_3
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra
1 per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via
Volta n. 3/5, per procura in atti resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente sig. , con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il Parte_1
07.10.2024, ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 269
2024 9023658355/00, notificatagli il 10.05.2024, relativamente a n. 4 avvisi di addebito:
- n. 296 2001 0102225689 000, notificato il 24.05.2001 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 1997, per la somma di € 2.288,57;
- n. 296 2002 0159979278 000, notificato il 20.05.2003 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2001, per la somma di € 3.314,32;
- n. 296 2004 0001687782 000, notificato il 19.02.2004 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2002, per la somma di € 3.343,60;
- n. 296 2004 0103072140 000, notificato il 11.01.2005 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2000, per la somma di € 6.335,12.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione esecutiva, dando atto di non avere ricevuto atti interruttivi della stessa.
Ha eccepito, inoltre, che, nelle more del termine di 5 giorni previsti per provvedere al pagamento, nonché in costanza di richiesta di rateizzazione ed accesso agli atti, tali somme venivano trattenute, con pignoramento presso terzi da parte dell CP_3
per conto dell Riscossione, su anticipazioni NASpI di cui il CP_1 Controparte_1
ricorrente era titolare.
2 Pertanto, ha convenuto in giudizio l (in Controparte_1
seguito, per brevità, ), nonché l' , domandando l'accertamento CP_4 CP_3
dell'intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione, con conseguente dichiarazione di illegittimità/nullità/annullabilità
e/o inefficacia dell'atto di intimazione stesso. Ha chiesto inoltre, la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
In data 03.01.2025 si è costituita in giudizio e ha eccepito l'infondatezza del CP_4
ricorso e l'inammissibilità per tardività, in quanto proposto oltre il termine perentorio previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, nonché per irretrattabilità del credito e per difetto di interesse ad agire, essendo le somme oggetto dell'intimazione di pagamento, come ammesso dallo stesso ricorrente, già state trattenute dall CP_3
sulla NASpI spettante al ricorrente e liquidate in favore dell Controparte_5
, giusto pignoramento presso terzi n. 29684 2024 00004144 001
[...]
regolarmente ricevuto a mezzo p.e.c. dal ricorrente il 04.06.2024 (doc. n. 6) e non opposto nei termini di legge.
In data 10.04.2025 si è costituito in giudizio l' , eccependo la tardività del CP_3
ricorso, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, nonché infondato.
All'esito dell'udienza del 06.05.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto della precisazione di parte ricorrente di qualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 23.6.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è inammissibile.
3 Pur qualificandosi l'azione proposta come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini per la sua proposizione, ove vengano eccepiti “fatti verificatisi successivamente alla notificazione dell'avviso di addebito”, come nel caso di specie in cui è stata eccepita la prescrizione dei crediti, tuttavia l'opposizione è stata proposta il 7.10.2024, a distanza di quasi 5 mesi dalla notifica dell'atto di intimazione effettuata il 10.5.2024 e successivamente alla liquidazione delle somme a seguito di pignoramento presso terzi notificato al ricorrente il
4.6.2024.
Presupposto per l'azione ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c. è che non sia ancora avvenuta la vendita o l'assegnazione: “Quando è iniziata l'esecuzione,
l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. ,,,
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”
Nel caso di specie in esame, le somme oggetto dell'intimazione di pagamento sono già state trattenute dall' sulla NASpI spettante al ricorrente e liquidate in favore CP_3
dell' e il pignoramento presso terzi n. 29684 2024 00004144 Controparte_1
001, ricevuto dal ricorrente a mezzo p.e.c. il 4.6.2024 (doc. n. 6 fasc. ), è CP_4
stato eseguito senza alcun atto di opposizione da parte del ricorrente stesso ed i cui effetti si sono, pertanto, esauriti.
Le somme, dunque, una volta trattenute, sono state oggetto di assegnazione e liquidazione prima della proposizione del presente ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.
4 Non risultano agli atti, né sono state sollevate eccezioni in merito a fatti sopravvenuti o cause non imputabili al ricorrente che ne giustifichino la tardiva impugnazione successiva al pignoramento e alla liquidazione delle somme.
Di conseguenza, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 615 c.p.c., il ricorso deve essere rigettato per inammissibilità dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso per inammissibilità dello stesso,
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' e di delle spese di CP_3 CP_4
lite che si liquidano in euro 600,00 per compensi per ciascuna parte resistente, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 19 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1538/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa Micheletto e Parte_1
RE EN AT ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del procuratore speciale Controparte_1
, come da procura in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Controparte_2
Mazzù presso il cui studio è elettivamente domiciliata, per procura in atti resistente e contro in persona Controparte_3
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra
1 per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via
Volta n. 3/5, per procura in atti resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente sig. , con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il Parte_1
07.10.2024, ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 269
2024 9023658355/00, notificatagli il 10.05.2024, relativamente a n. 4 avvisi di addebito:
- n. 296 2001 0102225689 000, notificato il 24.05.2001 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 1997, per la somma di € 2.288,57;
- n. 296 2002 0159979278 000, notificato il 20.05.2003 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2001, per la somma di € 3.314,32;
- n. 296 2004 0001687782 000, notificato il 19.02.2004 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2002, per la somma di € 3.343,60;
- n. 296 2004 0103072140 000, notificato il 11.01.2005 e relativo al mancato pagamento di contributi IVS per l'anno 2000, per la somma di € 6.335,12.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione esecutiva, dando atto di non avere ricevuto atti interruttivi della stessa.
Ha eccepito, inoltre, che, nelle more del termine di 5 giorni previsti per provvedere al pagamento, nonché in costanza di richiesta di rateizzazione ed accesso agli atti, tali somme venivano trattenute, con pignoramento presso terzi da parte dell CP_3
per conto dell Riscossione, su anticipazioni NASpI di cui il CP_1 Controparte_1
ricorrente era titolare.
2 Pertanto, ha convenuto in giudizio l (in Controparte_1
seguito, per brevità, ), nonché l' , domandando l'accertamento CP_4 CP_3
dell'intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione, con conseguente dichiarazione di illegittimità/nullità/annullabilità
e/o inefficacia dell'atto di intimazione stesso. Ha chiesto inoltre, la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
In data 03.01.2025 si è costituita in giudizio e ha eccepito l'infondatezza del CP_4
ricorso e l'inammissibilità per tardività, in quanto proposto oltre il termine perentorio previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, nonché per irretrattabilità del credito e per difetto di interesse ad agire, essendo le somme oggetto dell'intimazione di pagamento, come ammesso dallo stesso ricorrente, già state trattenute dall CP_3
sulla NASpI spettante al ricorrente e liquidate in favore dell Controparte_5
, giusto pignoramento presso terzi n. 29684 2024 00004144 001
[...]
regolarmente ricevuto a mezzo p.e.c. dal ricorrente il 04.06.2024 (doc. n. 6) e non opposto nei termini di legge.
In data 10.04.2025 si è costituito in giudizio l' , eccependo la tardività del CP_3
ricorso, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, nonché infondato.
All'esito dell'udienza del 06.05.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto della precisazione di parte ricorrente di qualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 23.6.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è inammissibile.
3 Pur qualificandosi l'azione proposta come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini per la sua proposizione, ove vengano eccepiti “fatti verificatisi successivamente alla notificazione dell'avviso di addebito”, come nel caso di specie in cui è stata eccepita la prescrizione dei crediti, tuttavia l'opposizione è stata proposta il 7.10.2024, a distanza di quasi 5 mesi dalla notifica dell'atto di intimazione effettuata il 10.5.2024 e successivamente alla liquidazione delle somme a seguito di pignoramento presso terzi notificato al ricorrente il
4.6.2024.
Presupposto per l'azione ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c. è che non sia ancora avvenuta la vendita o l'assegnazione: “Quando è iniziata l'esecuzione,
l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. ,,,
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”
Nel caso di specie in esame, le somme oggetto dell'intimazione di pagamento sono già state trattenute dall' sulla NASpI spettante al ricorrente e liquidate in favore CP_3
dell' e il pignoramento presso terzi n. 29684 2024 00004144 Controparte_1
001, ricevuto dal ricorrente a mezzo p.e.c. il 4.6.2024 (doc. n. 6 fasc. ), è CP_4
stato eseguito senza alcun atto di opposizione da parte del ricorrente stesso ed i cui effetti si sono, pertanto, esauriti.
Le somme, dunque, una volta trattenute, sono state oggetto di assegnazione e liquidazione prima della proposizione del presente ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.
4 Non risultano agli atti, né sono state sollevate eccezioni in merito a fatti sopravvenuti o cause non imputabili al ricorrente che ne giustifichino la tardiva impugnazione successiva al pignoramento e alla liquidazione delle somme.
Di conseguenza, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 615 c.p.c., il ricorso deve essere rigettato per inammissibilità dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso per inammissibilità dello stesso,
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' e di delle spese di CP_3 CP_4
lite che si liquidano in euro 600,00 per compensi per ciascuna parte resistente, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 19 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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