Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Carlo Comandè, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè e Giorgio Di Mitri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del tacito diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa il 30 giugno 2025.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 settembre 2025:
- del “riscontro nota prot. 39809 del 30/06/2025 – Accesso agli atti del Dott. Carlo Comandè”, trasmesso al ricorrente in data 8 agosto 2025;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 30 giugno 2025;
e per l’effetto per la condanna
- dell’Amministrazione resistente all’esibizione di tutta la documentazione relativa alla procedura per la valutazione del possesso dei requisiti utili all’attribuzione al Dott. Carlo Comandè dell’incarico di “altissima professionalità”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. CA IR e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con un primo ricorso ritualmente proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il ricorrente ha impugnato il diniego tacitamente formatosi, ai sensi dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sull’istanza di accesso presentata il 30 giugno 2025 in relazione alla procedura per la valutazione del possesso dei requisiti utili all’attribuzione dell’incarico di “altissima professionalità” , conclusa con deliberazione della Direttrice Generale n. 522 del 28 maggio 2025.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, in data 8 agosto 2025, l’amministrazione resistente ha trasmesso al difensore del ricorrente una nota di risposta con la quale il Policlinico ha indicato la presenza, nel sito internet dello stesso, degli atti deliberativi richiesti, pubblicati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. Mentre, con riferimento agli atti e documenti con cui il Collegio Tecnico avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente ai fini dell’attribuzione dell’incarico di “altissima professionalità” , l’amministrazione ha chiarito che “le valutazioni effettuate dal collegio tecnico attengono esclusivamente alla conferma e/o revoca degli incarichi conferiti e non alla loro pesatura, nonché al riconoscimento dell’anzianità ai fini dell’attribuzione dell’indennità di esclusività” , pertanto, “si rappresenta che non risulta che il suo assistito sia stato sottoposto a valutazione del collegio tecnico ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL” .
Il Policlinico dava quindi solo parzialmente seguito all’istanza di accesso da cui il deposito di un ricorso per motivi aggiunti, con il quale l’odierno ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di parziale diniego citato per violazione, tra gli altri, degli artt. 3 e 22 della L. 241/90.
Nella specie, il ricorrente ritiene esistente il suo interesse giuridicamente rilevante a prendere visione, inter alia , della propria scheda di valutazione di prima istanza che, secondo quanto affermato nelle premesse della deliberazione n. 522/2025, è stata compilata dal Responsabile dell’U.O.S.D. Flebolinfologia e trasmessa al Collegio Tecnico “ai fini di poter procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale” .
L’accesso a tale documento si renderebbe necessario in quanto, nella delibera n. 522/2025, con la quale l’odierno ricorrente si è visto riconoscere l’incarico di “alta specializzazione” piuttosto che quello di “altissima professionalità” , si legge che “l’Azienda ha invitato i Responsabili delle UU.OO., ai fini di poter procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale, […] alla compilazione e successiva trasmissione al Collegio Tecnico della scheda di valutazione pluriennale di prima istanza”, nonché che “il Collegio Tecnico, al fine del conferimento degli incarichi, ha effettuato la valutazione di I istanza dei dirigenti dell’Area sanità e che sta proseguendo le dette attività”.
A tal proposito, il ricorrente chiede di prendere visione ed estrarre copia sia degli atti valutativi che riguardano la propria persona, sia di quelli degli altri candidati.
Resiste in giudizio l’Azienda Ospedaliera intimata con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo e di respingere il ricorso per motivi aggiunti.
All'udienza camerale del 25 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
Deve preliminarmente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo avverso il silenzio-diniego ex art. 25, comma 4, L. 241/90, avendo l’amministrazione, in corso di causa, fornito risposta all’istanza di accesso agli atti del ricorrente con nota dell’8 agosto 2025, gravata con il successivo ricorso per motivi aggiunti.
Nel merito il ricorso per motivi aggiunti può essere solo parzialmente accolto.
Nella specie, gli atti originariamente richiesti in sede di accesso sono i seguenti:
“1) deliberazione n. 719 del 2 luglio 2021;
2) deliberazione n. 261 del giorno 8 marzo 2023;
3) deliberazione n. 991 del 27 settembre 2024;
4) deliberazione n. 300 del 21 marzo 2025;
5) scheda di valutazione di prima istanza del ricorrente inviata al Collegio Tecnico dal Responsabile dell’UOSD di Flebolinfologia;
6). valutazione del ricorrente da parte del Collegio Tecnico, con relativa pesatura dell’incarico;
7) tutti i verbali sottoscritti dal Collegio Tecnico nella procedura di che trattasi;
8) tutte le valutazioni del Collegio Tecnico relative agli incarichi di altissima specializzazione conferiti nella procedura avviata con la delibera n. 300”.
Con riferimento ai documenti da 1 a 4, l’Amministrazione ha precisato nella nota impugnata con i motivi aggiunti che per le delibere richieste vige l’obbligo di pubblicazione ex D.lgs. n. 33/2013 e, a tal fine, ha fornito il collegamento ipertestuale alla pagina del sito istituzionale dove reperirle.
In relazione ai documenti da 5 e 6, invece, il Policlinico ha espressamente dichiarato che tali documenti, quantomeno con riferimento al ricorrente, non esistono, ragione per cui anche in parte qua l’istanza deve ritenersi soddisfatta, seppure in senso negativo per il ricorrente.
In ultimo, con riferimento ai punti 7 e 8 dell’istanza del 30 giugno 2025, il Collegio ritiene il ricorso per motivi aggiunti fondato avendo parte ricorrente comunque formalmente partecipato alla procedura di cui all’art. 22 CCNL Sanità 2019-2021 relativa all’attribuzione degli incarichi di alta professionalità e specializzazione, come dimostra la nota del responsabile dell’UOSD Flebolinfologia, Dott. Mario Bellisi, n. 22953 del 9 aprile 2025 in atti, con la quale quest’ultimo proponeva l’attribuzione al Dott. Comandè dell’incarico di “altissima professionalità” in luogo di quella, poi ricevuta, di “alta specializzazione ”, come pure confermato dalla lettura delle premesse della deliberazione n. 522/2025.
In proposito, come noto, colui che ha preso parte ad una selezione ha un interesse diretto, attuale e concreto ad accedere agli atti della selezione stessa e ciò per il fatto stesso di avervi preso parte, e, dunque, a prescindere dall'eventuale esigenza di tutelare la propria posizione giuridica innanzi all'autorità giudiziaria. Tale diritto di accesso, che si estrinseca non soltanto nella visione ma anche nell'estrazione di copia dei documenti amministrativi, ha ad oggetto tutti gli atti riguardanti la partecipazione dei candidati alla selezione (da ultimo, T.A.R., Palermo, sez. IV, 14/07/2025, n. 1615).
A confutazione anche dell’eccezione dell’Avvocatura circa la mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato, si osserva che, come avvenuto nel caso in esame, “in materia di accesso ai documenti amministrativi, in sede giurisdizionale non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso in caso di omessa notifica al controinteressato, quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto di consentire la partecipazione in sede procedimentale di altri soggetti, che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso e che acquisirebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego; tuttavia, il Giudice adito deve valutare anche d'ufficio l'esistenza di controinteressati e, se questi sono individuati, deve ordinare al ricorrente la notifica del ricorso anche nei loro confronti” (Tar Palermo, sez. IV, sentenza n. 2124 del 30 settembre 2025).
Ad ogni modo, il Collegio ritiene non necessaria l’evocazione in giudizio di alcun controinteressato, in adesione all’indirizzo pretorio secondo cui, nell'ambito di tutti i procedimenti di evidenza pubblica e comunque, per identità di ratio , di carattere concorsuale, non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli candidati, in quanto tali procedure risultano caratterizzate da una competizione e da un giudizio di relazione fra tutti i concorrenti, i quali, partecipando alla selezione, deve ritenersi che abbiano implicitamente già acconsentito all'accesso delle loro domande e dei relativi documenti allegati, per cui tali domande e documenti, una volta acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo, escono dalla sfera giuridica personale dei concorrenti, i quali perciò non assumono più la veste di controinteressati al diritto di accesso; ne consegue che, ai sensi dell' art. 5, d.P.R. n. 184 del 2006 , ogni partecipante a tali procedimenti può chiedere l'accesso informale a tutti gli atti versati nel procedimento dai candidati, e perciò anche alle domande e ai relativi documenti allegati, presentati dagli altri concorrenti, non assumendo questi ultimi la veste di controinteressati (in termini, T.A.R., Bari, sez. I, 24/12/2024, n. 1318).
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti può essere accolto limitatamente alla richiesta di ostensione degli atti indicati ai punti 7 e 8 dell’originaria istanza del 30 giugno 2025, mentre per il resto il ricorso deve essere respinto avendo l’amministrazione fornito adeguata risposta all’istanza (punti 5 e 6) e/o mettendo il ricorrente in condizione di visionare gli atti richiesti (punti da 1 a 4).
La parziale reciproca soccombenza delle parti in lite consente la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, così decide:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto ordinando all’Azienda resistente di consentire l’accesso del ricorrente agli atti indicati ai punti 7 e 8 dell’originaria istanza, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA IR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IR | RA BR |
IL SEGRETARIO