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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
2419/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2419/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
AB il 12.12.1973 e residente in [...] già 18/G, E , (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Equense il 05.03.1970 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Patrizia Scarica del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Torre Annunziata (NA) alla via Ercole n.2
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, i coniugi hanno ribadito e confermato la volontà di non riconciliarsi, come già dichiarato nel ricorso introduttivo nonché al verbale depositato all'udienza del 25.03.2025, e reiterato e confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate nello stesso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data. 02.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di AB (NA) in data 03.10.2004 (atto n.376, Parte II, Serie A, Anno 2004), optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dalla loro unione nascevano due figli, nata a [...] Persona_1 di AB (NA) il 11/08/2005, maggiorenne e nato a Persona_2
Castellammare di AB (NA) il 15.08.2008, minorenne;
che l'unione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza, già, di fatto, cessata.
All'udienza del 25.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il giudice delegato, rilevata la necessità di acquisire la procura alle liti rilasciata da P_
, rinviava la causa all'udienza cartolare del 17.06.2025; all'udienza
[...] suddetta, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del figlio minore riservava al Per_2
Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 15.07.2025.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo l'affido congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso la Per_2 madre e disciplina del diritto di visita del padre, un assegno mensile in capo all' pari a complessivi € 300,00 (€ 150 per ogni figlio), a titolo di contributo P_ al mantenimento dei figli, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi e al 50% dell'assegno unico ripartito tra i coniugi.
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che è dipendente a tempo indeterminato, con Parte_1 contratto part-time, presso la società “Agrifood s.r.l.”, ed in atti vi è documentazione reddituale percepita per gli anni 2021/2023, è titolare dell'immobile sito in Torre Annunziata, alla via Bottaro, n.90, già 18/G in cui vive unitamente con i figli;
mentre è dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso la Controparte_1 società “Atitech s.p.a.”, ed in atti vi è documentazione reddituale percepita per gli anni 2021/2023.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, come su esposti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale, con la precisazione che le disposizioni relative all'affido ed alla disciplina del diritto di visita devono intendersi riferite unicamente al figlio minore e tenuto conto dell'età di quest'ultimo Per_2 nato il [...].
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 02.12.2024 così provvede: Controparte_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
AB il 12.12.1973, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto
2. i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà sia rispetto Per_2 all'indirizzo di studio prescelto che rispetto agli impegni extra scolastici;
infatti, lo stesso al momento frequenta scuola calcio Under Professionale del Savoia;
3. i coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita in Torre Annunziata alla via Bottaro, n. 90, gia 18/G;
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5. il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli Controparte_1 quotidianamente e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di Per_2 volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6. la casa coniugale è di proprietà esclusiva della sig.ra che la abiterà Pt_1 unitamente ai figli;
7. i coniugi di comune accordo hanno provveduto già alla divisione dei beni mobili e dichiarano di non aver null'altro da dividere;
8. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento;
9. il sig. verserà mensilmente ai figli la somma di € 300.00 P_
(300/00, pari ad € 150.00 per ciascuna figlio) quale contributo al loro mantenimento. Somma che sarà versata ad essa sig.ra
[...]
, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, sul seguente IBAN: Parte_1
[...]. Tale somma subirà annualmente gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT;
inoltre, le parti concordano circa l'assegno unico che lo stesso sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
10. i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali al 50% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, seguendo le direttive disposte dal protocollo del Tribunale di Torre Annunziata in materia di famiglia;
11. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo I'inserimento del figlio minore egli Per_2 stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di AB (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 376, parte II, Serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2004);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2419/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
AB il 12.12.1973 e residente in [...] già 18/G, E , (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Equense il 05.03.1970 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Patrizia Scarica del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Torre Annunziata (NA) alla via Ercole n.2
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, i coniugi hanno ribadito e confermato la volontà di non riconciliarsi, come già dichiarato nel ricorso introduttivo nonché al verbale depositato all'udienza del 25.03.2025, e reiterato e confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate nello stesso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data. 02.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Castellammare di AB (NA) in data 03.10.2004 (atto n.376, Parte II, Serie A, Anno 2004), optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dalla loro unione nascevano due figli, nata a [...] Persona_1 di AB (NA) il 11/08/2005, maggiorenne e nato a Persona_2
Castellammare di AB (NA) il 15.08.2008, minorenne;
che l'unione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza, già, di fatto, cessata.
All'udienza del 25.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il giudice delegato, rilevata la necessità di acquisire la procura alle liti rilasciata da P_
, rinviava la causa all'udienza cartolare del 17.06.2025; all'udienza
[...] suddetta, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse del figlio minore riservava al Per_2
Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 15.07.2025.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo l'affido congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso la Per_2 madre e disciplina del diritto di visita del padre, un assegno mensile in capo all' pari a complessivi € 300,00 (€ 150 per ogni figlio), a titolo di contributo P_ al mantenimento dei figli, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore degli stessi e al 50% dell'assegno unico ripartito tra i coniugi.
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che è dipendente a tempo indeterminato, con Parte_1 contratto part-time, presso la società “Agrifood s.r.l.”, ed in atti vi è documentazione reddituale percepita per gli anni 2021/2023, è titolare dell'immobile sito in Torre Annunziata, alla via Bottaro, n.90, già 18/G in cui vive unitamente con i figli;
mentre è dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso la Controparte_1 società “Atitech s.p.a.”, ed in atti vi è documentazione reddituale percepita per gli anni 2021/2023.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, come su esposti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale, con la precisazione che le disposizioni relative all'affido ed alla disciplina del diritto di visita devono intendersi riferite unicamente al figlio minore e tenuto conto dell'età di quest'ultimo Per_2 nato il [...].
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 02.12.2024 così provvede: Controparte_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
AB il 12.12.1973, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto
2. i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà sia rispetto Per_2 all'indirizzo di studio prescelto che rispetto agli impegni extra scolastici;
infatti, lo stesso al momento frequenta scuola calcio Under Professionale del Savoia;
3. i coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita in Torre Annunziata alla via Bottaro, n. 90, gia 18/G;
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
5. il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli Controparte_1 quotidianamente e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di Per_2 volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6. la casa coniugale è di proprietà esclusiva della sig.ra che la abiterà Pt_1 unitamente ai figli;
7. i coniugi di comune accordo hanno provveduto già alla divisione dei beni mobili e dichiarano di non aver null'altro da dividere;
8. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento;
9. il sig. verserà mensilmente ai figli la somma di € 300.00 P_
(300/00, pari ad € 150.00 per ciascuna figlio) quale contributo al loro mantenimento. Somma che sarà versata ad essa sig.ra
[...]
, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, sul seguente IBAN: Parte_1
[...]. Tale somma subirà annualmente gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT;
inoltre, le parti concordano circa l'assegno unico che lo stesso sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
10. i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali al 50% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, seguendo le direttive disposte dal protocollo del Tribunale di Torre Annunziata in materia di famiglia;
11. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo I'inserimento del figlio minore egli Per_2 stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di AB (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 376, parte II, Serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2004);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato