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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, Dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione avverso cartella di pagamento, iscritta al n.
10/2024 R.G.
TRA
codice fiscale, partita IVA e Parte_1
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina: , in P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Santilano
Giuseppe, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 48 presso lo studio dell'Avv. Ketty Favazzo (cod. fisc. ) che la CodiceFiscale_1 rappresenta e difende
OPPONENTE
E
con sede in Roma via G. Controparte_1
Grezer 14 con c.f. e p. Iva , (c.f. ), P.IVA_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Pignatelli Aragona n.7, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Migliorino, che la rappresenta e difende.
in RT
liquidazione coatta amministrativa, C.F. - P.I. in P.IVA_3 P.IVA_4
persona del Dott. , C.F.: , nella qualità di CP_2 C.F._3
1 Commissario Liquidatore, con sede in Catanzaro presso Regione Calabria -
Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della
Regione Calabria, Loc. Germaneto presso Cittadella Regionale, ai presenti fini elettivamente domiciliato in ZA , Piazza B. Zumbini N. 30, ( Pal Cundari), presso lo Studio dell'Avv. Rossella Gabriele - che lo rappresenta e difende.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato all' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e al
[...] [...]
, in persona del Controparte_3
Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
[...]
in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2023
00294942 29000, emessa dall' sede di Messina Controparte_1 su incarico di RT
, notificata in data 26-09-2023 con la quale è stato intimato alla
[...]
l pagamento di € 26.149,00 a titolo di quota consortile per l'anno 2021, Pt_3 oltre il pagamento di € 5,88 per diritti di notifica e così complessivamente €.
26.154,88.
Parte opponente eccepiva:1)Indeterminatezza e genericità del presunto credito azionato;
2) Infondatezza della pretesa di pagamento - Inesistenza del titolo esecutivo, quindi chiedeva all'adito Tribunale: 1.= Ritenere e dichiarare infondata, nulla e/o inesistente la pretesa di pagamento di € 26.149,00 avanzata dal
[...] nei confronti della società odierna attrice quale RT presunta Quota consortile anno 2021; 2.= Per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla e/o annullare e /o dichiarare comunque inefficace la cartella di pagamento n. 295 2023
00294942 29 000 notificata dall' sede di Messina in Controparte_4 data 26/09/2023.
Costituitasi in giudizio, l' , in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., rilevava: 1) il Difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
2) l'Inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione avversaria ex Controparte_6 art. 617 cpc.; 3) l'Infondatezza dei motivi di opposizione sollevati dalla , quindi Pt_3
2 così concludeva: Voglia l'On.le Tribunale Civile di Messina disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di nonché e comunque, Controparte_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità riconducibile al proprio operato, nell'odierno giudizio, limitatamente ai motivi di opposizione che riguardano l'azione dell'ente impositore;
nel merito, - ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto,
l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in parte narrativa, e per l'effetto Pt_3 rigettarla;
ritenere e dichiarare la legittimità, la regolarità e la tempestività della procedura di riscossione posta in essere dall' ritenere e Controparte_1 dichiarare l' esente da qualsivoglia responsabilità in Controparte_1 merito alla iscrizione a ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento impugnata, per i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, ed ancora Spese Generali nella misura del 15,0 %.
Con comparsa di risposta depositata in data 27 marzo 2014, si costituiva il
Controparte_7
coatta amministrativa, contestando le eccezioni di parte attrice e
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata all'udienza del
17.04.2025 per discussione e decisione.
*********
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata dall' P_
, di tardività dell'opposizione, in quanto qualificabile quale opposizione
[...] agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ossia l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva, la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione. Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta, invece, la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere. Quindi, mentre l'opposizione
3 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. concerne l'an debeatur , ossia l'effettiva debenza delle somme, l'opposizione agli atti invece lamenta il quomodo dell'esecuzione, la sua regolarità formale.
Nel caso in questione, la contestazione riguarda il merito della pretesa, cioè
l'esistenza o, comunque, l'ammontare del debito. L'opposizione deve, pertanto, qualificarsi come opposizione all'esecuzione, non soggetta al termine di 20 giorni dalla notifica della cartella e validamente proposta.
È fondata l'eccezione di tardività della costituzione di con deposito RT della comparsa in data 27 marzo 2024, oltre il termine di 70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in atto di citazione del 10.06.2024, con la conseguente preclusione di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel merito, non è contestata la funzione del Ente Pubblico Economico Pt_2
Regionale, di promuovere, nell'ambito del proprio agglomerato industriale, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività nei settori dell'industria e dei servizi, né la circostanza che l'azienda opponente sia insediata negli agglomerati consortili e, in quanto tale, sia tenuta, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.L. 23/06/95 n 244 convertito in Legge n 341 del
8.8.95, a partecipare alla manutenzione dei servizi essenziali delle aree consortili secondo parametri economici stabiliti da versando un corrispettivo Pt_2
annuo per i servizi di gestione e manutenzione di tutte le infrastrutture, impianti ed opere. Quindi, , in quanto assegnataria di aree o Parte_1
fabbricati ricadenti nell'agglomerato consortile, è obbligata al versamento degli oneri di gestione, così come determinati in base al Regolamento CORAP, perlomeno fintanto che non venga comunicata la cessazione dell'attività. Non risultando, agli atti, che vi sia stata tale comunicazione, l'obbligazione di contribuzione deve ritenersi persistente. Parte opponente non contesta l'obbligo generico di partecipare alle spese affrontate dal per i servizi erogati, RT
ma, nello specifico, l'ammontare dell'obbligazione e l'effettiva prestazione. Di contro, il si limita a produrre n. 8 fatture emesse dallo stesso RT
4 , nonché la scheda contabile riportante le stesse fatture emesse nei RT
confronti della Gestione Deposito, il Regolamento e una missiva di richiesta di pagamento. Tali documenti non costituiscono prova del credito, in quanto tutti di provenienza delle stesso asserito creditore, né l'annotazione contabile della fattura è rilevante. Infatti, l'annotazione contabile della fattura ha efficacia probatoria piena soltanto nel caso in cui venga effettuata dal debitore, in quanto costituisce atto ricognitivo di natura confessoria (Cass. n. 3581/2024) e non quando venga trascritta dal medesimo creditore. In definitiva, non vi è prova che i servizi attestati dal siano stati effettivamente resi, né del costo RT
complessivo affrontato dal per garantire tali servizi ai consorziati, né RT tantomeno del criterio seguito per la ripartizione della spesa e la determinazione della quota dovuta da . Parte_1
Per quanto accertato, l'opposizione deve essere accolta.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' P_
, non è fondata, in quanto l' è il titolare esclusivo dell'azione
[...] P_
esecutiva, mentre la titolarità del diritto di credito resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali. Ne consegue che l'opposizione deve essere proposta nei confronti dell' titolare della P_ legittimazione passiva sul piano processuale (Cass. N. 3870/2024).
Nessuna responsabilità può contestarsi all' , che Controparte_1
ha emesso la cartella sulla base del ruolo trasmessogli dal e nel RT rispetto del modello ministeriale. L'ente di riscossione non risponde di eventuali vizi del ruolo, essendo estraneo al suo processo di formazione e l'eccezione di indeterminatezza del credito non può contestarsi all' Controparte_1
, stante che nell'atto impugnato viene richiamato espressamente
[...]
l'atto presupposto (Ruolo n. 2023/003364, reso esecutivo in data 18.07.2023), così da consentire al soggetto interessato di interloquire direttamente con il responsabile, il cui nominativo è espressamente indicato, ed eventualmente chiedere l'accesso all'atto. Infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.
241, “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione
5 richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”. Pertanto, quello che si richiede non è l'allegazione dell'atto presupposto, ma l'indicazione di tale atto e la disponibilità dello stesso. Qualora
l'atto notificato sia dotato di motivazione diretta e anche indiretta, per relationem,
“è sufficiente che sia indicato l'atto o il documento cui si rinvia per l'integrazione della motivazione e che se ne sia assicurato l'accesso ex art. 22 della legge 241 del 1990, anche nell'ipotesi in cui l'atto o il documento fosse già stato altrimenti reso conoscibile al contribuente, senza che pertanto sia necessaria l'allegazione dell'atto oggetto di rinvio”
(Cass. 18117 del 08.09.2004).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella pagamento n. 295 2023
00294942 29000, emessa dall' sede di Messina Controparte_1
su incarico di RT
.
[...]
Condanna RT
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
in persona del liquidatore e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in €. 3.809,00
(scaglione 26.001,00 – 52.000,00), oltre spese generali, c.p.a e i.v.a.
Compensa le spese tra e l' Parte_1 [...]
. Controparte_5
Messina, 23.04.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Morgia
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