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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28346/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Strambi Giorgio, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SETTIMO TORINESE CP_1 Controparte_2 il 26/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 22 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 26.06.2005. Persona_1
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'abitazione coniugale è stata rilasciata da tempo da entrambi i coniugi, che attualmente vivono già separati e precisamente la sig.ra abita in Settimo CP_1 Torinese (TO), Via Foglizzo n. 14 ed il sig. in Chieri (TO), Via Broglia n. 3. Controparte_2
DÀ ATTO che i genitori si occuperanno dei bisogni e delle necessità della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé;
DISPONE che il sig. corrisponda – quale contributo al mantenimento della figlia - alla Controparte_2 sig.ra l'importo mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino a cui le parti si riportano, fino a che la ragazza
[...]
, non sarà economicamente autonoma. Persona_2
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente indipendenti e, allo stato, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente e valido per l'espatrio della figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28346/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Strambi Giorgio, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SETTIMO TORINESE CP_1 Controparte_2 il 26/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 22 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 26.06.2005. Persona_1
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'abitazione coniugale è stata rilasciata da tempo da entrambi i coniugi, che attualmente vivono già separati e precisamente la sig.ra abita in Settimo CP_1 Torinese (TO), Via Foglizzo n. 14 ed il sig. in Chieri (TO), Via Broglia n. 3. Controparte_2
DÀ ATTO che i genitori si occuperanno dei bisogni e delle necessità della figlia nei periodi in cui l'avrà con sé;
DISPONE che il sig. corrisponda – quale contributo al mantenimento della figlia - alla Controparte_2 sig.ra l'importo mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino a cui le parti si riportano, fino a che la ragazza
[...]
, non sarà economicamente autonoma. Persona_2
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente indipendenti e, allo stato, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente e valido per l'espatrio della figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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