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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 943/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del
22.05.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.” e vertente
TRA
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardo Castellano e Massimo Capobianco in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentata e difesa dall'avv. Aldo Pilone in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“A) Accertare e dichiarare che il 3 ottobre 2020, alle ore 10,15 circa, presso lo stabilimento tipo- grafico della si è verificato un consistente e prolungato innalzamento della Parte_1
tensione elettrica, documentato, tra l'altro, dalla misurazione effettuata, in concomitanza con l'e- vento, dal personale tecnico specializzato intervenuto in loco. B) Accertare e dichiarare che, per
l'effetto, l'azienda attrice ha subito ingenti danni, come documentano le Parte_1 fatture in atti, con danno risarcibile pari ad € 88.033,00, al netto dell'IVA. C) Condannare, pertanto, la convenuta al pagamento in favore della parte attrice, Controparte_1 Parte_1 in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., sig. , dell'importo di
[...] Parte_2
€ 88.033,00 (ottantottomilatrentatrè/00), al netto dell'IVA, a titolo di risarcimento dei danni causati dal documentato sbalzo di tensione, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. D) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudi- Controparte_1 zio”.
L'attrice deduceva che in data 03.10.2020 si fossero verificate anomalie estreme nella fornitura di energia elettrica presso il proprio stabilimento tipografico e che dette anomalie - consistenti in squi- libri di tensione ben oltre i valori di norma – avessero provocato il danneggiamento di numerosi macchinari ed impianti considerati essenziali per l'attività d'impresa. La società istante, dunque, chie- deva l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della società convenuta in relazione al verificarsi dell'evento sopra descritto e la conseguente condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni patiti (quantificati in € 88.033,00 al netto dell'IVA) oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente chiedendo in via prin- Controparte_1
cipale il rigetto della domanda attorea giacché inammissibile, improponibile ed infondata e in via gradata il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente governo delle spese di lite in favore della convenuta.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'uffi- cio. Considerati gli esiti della c.t.u. e ritenuto che potesse corrispondere all'interesse delle parti con- ciliare la lite, all'udienza del 11.01.2024 lo scrivente formulava proposta conciliativa. Non avendo le parti accolto l'invito a conciliare, questo Giudice rinviava il processo per la precisazione delle con- clusioni all'udienza cartolare del 22.05.2025. Ad esito di detta udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così succintamente riassunti i fatti di causa, deve osservarsi che l'azione promossa dalla società at- trice si inscrive nel paradigma normativo di cui all'art. 2050 c.c. il quale stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che la disci- plina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistenti nella produzione e fornitura di energia elettrica (cfr. Cass. Civ. n. 537/82; Cass. Civ. n. 3935/95). Più di recente, inoltre, la Su- prema Corte ha avuto modo di precisare che “la produzione e distribuzione di energia elettrica costi- tuisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o
(come nella specie) di guasti alla distribuzione” (cfr. Cass. n. 32498/2019). Ponendosi in linea di continuità con il costante orientamento della Corte di Legittimità, la giurisprudenza di merito è così giunta ad affermare che “il black-out elettrico, il disservizio e/o l'interruzione di rete, il calo di ten- sione o la sovratensione sono ipotesi cui va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art.
2050 c.c.” (cfr. Tribunale sez. III - Catania, 30/04/2024, n. 2082). Tutto quanto premesso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati.
Il regime probatorio della responsabilità per esercizio di attività pericolose si atteggia in modo tale che la presunzione di colpa posta a carico del danneggiante dall'art. 2050 c.c. presuppone la sussi- stenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato;
sicché la stessa va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso. L'an- zidetta connessione eziologica può essere infranta dal caso fortuito, inteso quale fatto sopravvenuto di per sé cagionante il danno (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 2259/2022; Cass. sez. 3, n. 15113/2016, Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2013 n. 24549 e Cass. sez. 3, n. 25/2010).
All'adempimento della predetta sequenza probatoria cui è onerato il danneggiato (che è altresì tenuto a dimostrare l'esistenza nonché il quantum del danno disceso dall'evento lesivo), deve fare seguito la prova liberatoria del danneggiante, il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno al fine di sgravarsi della prospettata responsabilità. In altri termini, l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa che può vincere la presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr.
Corte appello sez. IX - Napoli, 11/01/2024, n. 82).
Orbene, nel caso di specie l'evento dannoso denunciato può dirsi eziologicamente riconducibile all'attività pericolosa di gestione della rete elettrica esercitata dalla società convenuta, avendo il c.t.u. concluso la propria indagine affermando quanto segue:
“La mattina del giorno 03.10.2020, nello stabilimento di , si sono verificate Parte_1
delle anomalie sulle tensioni di alimentazione: lo squilibrio delle tensioni fase-neutro ha de- terminato la loro oscillazione al di fuori dell'intervallo di 230V±10%, mentre l'innalzamento delle tensioni fase-fase ha superato il valore di 440V;
La causa principale delle anomalie è da attribuirsi verosimilmente ad un'interruzione del Co conduttore neutro sulla linea di distribuzione della È inoltre probabile che il fenomeno sia stato ulteriormente amplificato dal ridotto assorbimento delle utenze aziendali attestate sulla medesima linea BT nel giorno di sabato;
La responsabilità del fenomeno è da ascrivere in via esclusiva ad , che è il Controparte_1
soggetto competente della progettazione, implementazione e manutenzione della linea di di- stribuzione in BT;
L'importo totale dei danni, causati dal fenomeno descritto e risarcibili ad , Parte_1
è quantificabile da un minimo di euro 54.051,00 ad un massimo di euro 73.025,00, oltre
IVA…” (cfr. elaborato peritale, p. 38).
Questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u., essendo le stesse argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi e prive di alcuna contraddizione o irragionevolezza (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043). Al ri- guardo, deve evidenziarsi che la causa dell'evento - individuata dal perito nell'interruzione del neutro sulla linea di distribuzione della bassa tensione - appare la più probabile secondo la regola della pre- ponderanza dell'evidenza in considerazione dei seguenti elementi:
1. la condivisibile esclusione dell'ipotesi di guasti interni all'impianto elettrico dell'attrice dal novero delle cause del fenomeno, essendo stato accertato che detto impianto: i) fosse stato correttamente progettato e realizzato, ii) fosse di recente realizzazione, rinvenendosi peraltro in atti la dichiarazione di conformità del 12.09.2020, iii) fosse dotato di tutte le protezioni di sicurezza previste dalla normativa che “non potevano intervenire e prevenire questi danni” e iv) fosse altresì consono alle esigenze dell'attività produttiva dell'istante (cfr. elaborato peri- tale, pp. 31, 33 e 35); Co
2. le anomalie rilevate nell'armadio stradale ove la fornitura di si dirama verso lo stabili- mento della società istante e così identificate e descritte dal c.t.u. : a) la morsettiera di sezio- namento non è protetta dall'apposito coperchio plastico trasparente, il quale è riposto a terra nell'armadio; b) il collegamento al neutro della derivazione quadripolare di Parte_1
è insolitamente effettuato col conduttore di color grigio del cavo quadripolare, laddove
[...]
invece è prassi consolidata utilizzare quello blu;
c) lo stesso conduttore grigio del neutro, contrariamente agli altri tre conduttori di fase del cavo quadripolare, risulta maggiormente
“spellato” ed è isolato nel tratto finale da un nastro applicato invece che dalla propria pro- tezione plastica”, con la precisazione che “una nastratura insufficiente od errata può creare problemi” (cfr. c.t.u., pp. 13 e 40);
3. il condivisibile assunto per cui “con ogni probabilità” l'interruzione del neutro si è verificata
“in corrispondenza di un morsetto di connessione, come conseguenza di un contatto degra- dato, parziale o addirittura scollegato”, attese le condizioni di degrado in cui è apparso ver- sare il menzionato armadio stradale all'atto dell'ispezione (cfr. elaborato peritale, p. 29);
4. l'accertamento dell'inesistenza di un sistema automatico di rilevazione e monitoraggio sulla Co linea della Scrive a tal proposito il c.t.u. che “tutte le anomalie che occorrono sulla bassa tensione (es. guasti, interruzioni, sbalzi), a meno che non si tratti di interruzioni pianificate, vengono principalmente rilevate dalle segnalazioni che i clienti inviano al servizio di assi- stenza del distributore”, sconfessando in tal modo l'impostazione difensiva della società di distribuzione. Invero, appare assai inverosimile che le anomalie verificantesi sulla linea di BT possano essere comunicate alle piattaforme informatiche “AIRE” e “EDSWebPro” - citate dalla convenuta nei propri scritti difensivi - in assenza di sistemi automatici di rilevazione e monitoraggio;
5. infine, la circostanza per cui E-Distribuzione “non è tenuta a comunicare ad ARERA (Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) tutti gli eventi specifici che occorrono sui circuiti Co di ma solo il dato aggregato dei cosiddetti “buchi di tensione” che interessano gli utenti in BT” (cfr. elaborato peritale, p. 18).
Alla luce di quanto sopra, può dirsi acclarata la sussistenza del nesso causale tra l'esercizio dell'atti- vità pericolosa e i pregiudizi denunciati dall'attrice, ricorrendo nel caso di specie “la duplice condi- zione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rien- tri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutraliz- zato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato” (cfr. Cass. n.
15113/2016).
Mette conto osservare sul punto che la convenuta non ha dato prova di aver adottato tutte le cautele idonee a prevenire ed evitare il danno né ha dimostrato la sopravvenienza del caso fortuito, riuscendo invece nell'intento contrario. Dai bollettini metereologici per le giornate del 02 e del 03 ottobre 2020 prodotti in giudizio da , infatti, si desume che la non fosse inte- Controparte_1 Controparte_4
ressata da rilevanti e preoccupanti fenomeni atmosferici il giorno in cui si è verificato l'evento presso lo stabilimento tipografico.
Orbene, secondo costante giurisprudenza “gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, com- portano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. A tal fine le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione, ma risultare altresì, in concreto, protette da mec- canismi idonei ed adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni (cfr. Corte appello sez. IX - Napoli, 11/01/2024, n. 82). Parte convenuta deve dunque essere dichiarata respon- sabile dell'evento, essendo essa il soggetto competente per la progettazione, implementazione e ma- nutenzione della linea di distribuzione in bassa tensione.
Il danno è poi provato nella sua esistenza dalla copiosa mole di preventivi, fatture e bonifici di paga- mento allegata in giudizio dall'attrice. La richiesta risarcitoria avanzata dalla società istante non può, tuttavia, essere integralmente accolta per le ragioni indicate in perizia e qui appresso illustrate.
In primo luogo, l'alterazione dello stato dei luoghi conseguente alla sostituzione e/o dismissione degli impianti e delle attrezzature danneggiate non consente di ritenere risarcibili quei danni che non siano stati visivamente accertati dal c.t.u.
Lo scrivente reputa non sufficientemente raggiunta la prova in ordine al quantum di detti danni, atteso che il perito non ha potuto procedere all'ispezione dei macchinari sostituiti e che parte attrice non ha prodotto documentazione (anche fotografica) dalla quale poter desumere l'entità dei pregiudizi la- mentati, le eventuali condizioni di usura degli attrezzi e l'identità delle componenti originarie sosti- tuite. In ordine all'entità di tali danni sussiste perciò un vulnus probatorio che non può essere colmato mediante il mero riferimento ai preventivi.
Parimenti non possono essere risarciti quei danni che la società attrice avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza secondo quanto previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c. Il riferimento è ai danni relativi alle attrezzature informatiche le quali – stando a quanto appurato dal c.t.u. – non risultavano adeguatamente protette con dispositivi UPS. L'eccezione del concorso di colpa sollevata dalla con- venuta va pertanto accolta, dovendosi decurtare dall'importo richiesto a titolo risarcitorio la somma di € 8.980,00 oltre IVA riferita al server di stampa.
Si condivide, infine, la scelta del tecnico di ridurre di 1/3 l'importo relativo alla riparazione dell'im- pianto elettrico in ragione del fatto che è verosimile che la sovratensione abbia creato danni signifi- cativi solo su due delle tre fasi del predetto impianto. Effettuato il ricalcolo sulla scorta di quanto evidenziato dal c.t.u., il danno complessivamente risarcibile ammonta dunque ad € 54.051,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della ctu alla data della presente decisione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, e con gli ulteriori interessi legali sul complessivo ammontare delle somme di cui innanzi dalla data della presente decisione al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto del rifiuto della proposta conciliativa for- mulata da questo giudice nel corso del giudizio. All'udienza dell'11 gennaio 2024, era stata proposta alle parti la conciliazione della lite, prevedendo il versamento da parte della convenuta in favore dell'attrice Controparte_1 [...] della somma di € 60.376,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento Parte_3
delle spese legali e alla compensazione parziale delle spese di CTU.
Come risulta dal verbale di udienza del 4 aprile 2024, la società attrice non ha accettato tale proposta, insistendo per ottenere una somma maggiore.
Il presente giudizio si è concluso con l'accoglimento della domanda attorea per un importo pari a €
54.051,00, somma inferiore a quella indicata nella proposta conciliativa rifiutata.
Trova pertanto applicazione l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura civile, il quale dispone che "Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conci- liativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta...".
Nel caso di specie, il rifiuto opposto dalla società attrice deve ritenersi privo di un "giustificato mo- tivo". La decisione di non accettare una proposta basata su una valutazione equa e mediana del danno quantificato dal CTU, per perseguire l'integrale accoglimento della propria pretesa massima, si è ri- velata una scelta processuale non solo infruttuosa ma anche contraria ai principi di economia proces- suale e di leale collaborazione che la norma intende promuovere (Tribunale Di Napoli Nord, Sentenza
n.955 del 12 Marzo 2025; Tribunale di Perugia, Sentenza n.626 del 12 aprile 2024). Il comportamento processuale dell'attrice ha determinato un ingiustificato prolungamento del contenzioso, con conse- guente aggravio di costi per la controparte e per l'amministrazione della giustizia.
Di conseguenza, il regime delle spese processuali, calcolate ai valori medi dello scaglione di riferi- mento, deve essere scisso in due periodi:
1. spese maturate fino alla data della proposta conciliativa (11 gennaio 2024): tali spese, per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, seguono il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c.;
2. spese maturate dopo la data della proposta conciliativa (dall'11 gennaio 2024 alla presente sen- tenza): in applicazione della sanzione prevista dal citato art. 91, co. 1, c.p.c., tali spese per la fase decisionale vanno poste integralmente a carico della società attrice Parte_1
in favore della convenuta Controparte_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la prevalente soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. condanna pagare ad a complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 54.051,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal 12.12.2023 alla data della presente decisione e con gli ulteriori interessi legali sul complessivo ammontare delle somme di cui innanzi dalla data della presente decisione al soddisfo;
2. condanna pagare ad le spese delle Controparte_1 Parte_1
fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 9.850,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gerardo Castellano e Massimo Capobianco;
3. condanna a pagare ad le spese della Parte_1 Controparte_1
fase decisionale, liquidate in € 4.253,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e c.p.a., se dovute, come per legge,
4. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico della convenuta E
[...]
Controparte_5
Avellino, 18.9.2025
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 943/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del
22.05.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.” e vertente
TRA
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardo Castellano e Massimo Capobianco in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentata e difesa dall'avv. Aldo Pilone in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“A) Accertare e dichiarare che il 3 ottobre 2020, alle ore 10,15 circa, presso lo stabilimento tipo- grafico della si è verificato un consistente e prolungato innalzamento della Parte_1
tensione elettrica, documentato, tra l'altro, dalla misurazione effettuata, in concomitanza con l'e- vento, dal personale tecnico specializzato intervenuto in loco. B) Accertare e dichiarare che, per
l'effetto, l'azienda attrice ha subito ingenti danni, come documentano le Parte_1 fatture in atti, con danno risarcibile pari ad € 88.033,00, al netto dell'IVA. C) Condannare, pertanto, la convenuta al pagamento in favore della parte attrice, Controparte_1 Parte_1 in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., sig. , dell'importo di
[...] Parte_2
€ 88.033,00 (ottantottomilatrentatrè/00), al netto dell'IVA, a titolo di risarcimento dei danni causati dal documentato sbalzo di tensione, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. D) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudi- Controparte_1 zio”.
L'attrice deduceva che in data 03.10.2020 si fossero verificate anomalie estreme nella fornitura di energia elettrica presso il proprio stabilimento tipografico e che dette anomalie - consistenti in squi- libri di tensione ben oltre i valori di norma – avessero provocato il danneggiamento di numerosi macchinari ed impianti considerati essenziali per l'attività d'impresa. La società istante, dunque, chie- deva l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della società convenuta in relazione al verificarsi dell'evento sopra descritto e la conseguente condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni patiti (quantificati in € 88.033,00 al netto dell'IVA) oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente chiedendo in via prin- Controparte_1
cipale il rigetto della domanda attorea giacché inammissibile, improponibile ed infondata e in via gradata il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente governo delle spese di lite in favore della convenuta.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'uffi- cio. Considerati gli esiti della c.t.u. e ritenuto che potesse corrispondere all'interesse delle parti con- ciliare la lite, all'udienza del 11.01.2024 lo scrivente formulava proposta conciliativa. Non avendo le parti accolto l'invito a conciliare, questo Giudice rinviava il processo per la precisazione delle con- clusioni all'udienza cartolare del 22.05.2025. Ad esito di detta udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così succintamente riassunti i fatti di causa, deve osservarsi che l'azione promossa dalla società at- trice si inscrive nel paradigma normativo di cui all'art. 2050 c.c. il quale stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che la disci- plina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistenti nella produzione e fornitura di energia elettrica (cfr. Cass. Civ. n. 537/82; Cass. Civ. n. 3935/95). Più di recente, inoltre, la Su- prema Corte ha avuto modo di precisare che “la produzione e distribuzione di energia elettrica costi- tuisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o
(come nella specie) di guasti alla distribuzione” (cfr. Cass. n. 32498/2019). Ponendosi in linea di continuità con il costante orientamento della Corte di Legittimità, la giurisprudenza di merito è così giunta ad affermare che “il black-out elettrico, il disservizio e/o l'interruzione di rete, il calo di ten- sione o la sovratensione sono ipotesi cui va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'art.
2050 c.c.” (cfr. Tribunale sez. III - Catania, 30/04/2024, n. 2082). Tutto quanto premesso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati.
Il regime probatorio della responsabilità per esercizio di attività pericolose si atteggia in modo tale che la presunzione di colpa posta a carico del danneggiante dall'art. 2050 c.c. presuppone la sussi- stenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato;
sicché la stessa va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso. L'an- zidetta connessione eziologica può essere infranta dal caso fortuito, inteso quale fatto sopravvenuto di per sé cagionante il danno (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 2259/2022; Cass. sez. 3, n. 15113/2016, Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2013 n. 24549 e Cass. sez. 3, n. 25/2010).
All'adempimento della predetta sequenza probatoria cui è onerato il danneggiato (che è altresì tenuto a dimostrare l'esistenza nonché il quantum del danno disceso dall'evento lesivo), deve fare seguito la prova liberatoria del danneggiante, il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno al fine di sgravarsi della prospettata responsabilità. In altri termini, l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa che può vincere la presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr.
Corte appello sez. IX - Napoli, 11/01/2024, n. 82).
Orbene, nel caso di specie l'evento dannoso denunciato può dirsi eziologicamente riconducibile all'attività pericolosa di gestione della rete elettrica esercitata dalla società convenuta, avendo il c.t.u. concluso la propria indagine affermando quanto segue:
“La mattina del giorno 03.10.2020, nello stabilimento di , si sono verificate Parte_1
delle anomalie sulle tensioni di alimentazione: lo squilibrio delle tensioni fase-neutro ha de- terminato la loro oscillazione al di fuori dell'intervallo di 230V±10%, mentre l'innalzamento delle tensioni fase-fase ha superato il valore di 440V;
La causa principale delle anomalie è da attribuirsi verosimilmente ad un'interruzione del Co conduttore neutro sulla linea di distribuzione della È inoltre probabile che il fenomeno sia stato ulteriormente amplificato dal ridotto assorbimento delle utenze aziendali attestate sulla medesima linea BT nel giorno di sabato;
La responsabilità del fenomeno è da ascrivere in via esclusiva ad , che è il Controparte_1
soggetto competente della progettazione, implementazione e manutenzione della linea di di- stribuzione in BT;
L'importo totale dei danni, causati dal fenomeno descritto e risarcibili ad , Parte_1
è quantificabile da un minimo di euro 54.051,00 ad un massimo di euro 73.025,00, oltre
IVA…” (cfr. elaborato peritale, p. 38).
Questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal c.t.u., essendo le stesse argomentate in modo logico e condivisibile, esenti da vizi logici, sorrette da idonei riscontri oggettivi e prive di alcuna contraddizione o irragionevolezza (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043). Al ri- guardo, deve evidenziarsi che la causa dell'evento - individuata dal perito nell'interruzione del neutro sulla linea di distribuzione della bassa tensione - appare la più probabile secondo la regola della pre- ponderanza dell'evidenza in considerazione dei seguenti elementi:
1. la condivisibile esclusione dell'ipotesi di guasti interni all'impianto elettrico dell'attrice dal novero delle cause del fenomeno, essendo stato accertato che detto impianto: i) fosse stato correttamente progettato e realizzato, ii) fosse di recente realizzazione, rinvenendosi peraltro in atti la dichiarazione di conformità del 12.09.2020, iii) fosse dotato di tutte le protezioni di sicurezza previste dalla normativa che “non potevano intervenire e prevenire questi danni” e iv) fosse altresì consono alle esigenze dell'attività produttiva dell'istante (cfr. elaborato peri- tale, pp. 31, 33 e 35); Co
2. le anomalie rilevate nell'armadio stradale ove la fornitura di si dirama verso lo stabili- mento della società istante e così identificate e descritte dal c.t.u. : a) la morsettiera di sezio- namento non è protetta dall'apposito coperchio plastico trasparente, il quale è riposto a terra nell'armadio; b) il collegamento al neutro della derivazione quadripolare di Parte_1
è insolitamente effettuato col conduttore di color grigio del cavo quadripolare, laddove
[...]
invece è prassi consolidata utilizzare quello blu;
c) lo stesso conduttore grigio del neutro, contrariamente agli altri tre conduttori di fase del cavo quadripolare, risulta maggiormente
“spellato” ed è isolato nel tratto finale da un nastro applicato invece che dalla propria pro- tezione plastica”, con la precisazione che “una nastratura insufficiente od errata può creare problemi” (cfr. c.t.u., pp. 13 e 40);
3. il condivisibile assunto per cui “con ogni probabilità” l'interruzione del neutro si è verificata
“in corrispondenza di un morsetto di connessione, come conseguenza di un contatto degra- dato, parziale o addirittura scollegato”, attese le condizioni di degrado in cui è apparso ver- sare il menzionato armadio stradale all'atto dell'ispezione (cfr. elaborato peritale, p. 29);
4. l'accertamento dell'inesistenza di un sistema automatico di rilevazione e monitoraggio sulla Co linea della Scrive a tal proposito il c.t.u. che “tutte le anomalie che occorrono sulla bassa tensione (es. guasti, interruzioni, sbalzi), a meno che non si tratti di interruzioni pianificate, vengono principalmente rilevate dalle segnalazioni che i clienti inviano al servizio di assi- stenza del distributore”, sconfessando in tal modo l'impostazione difensiva della società di distribuzione. Invero, appare assai inverosimile che le anomalie verificantesi sulla linea di BT possano essere comunicate alle piattaforme informatiche “AIRE” e “EDSWebPro” - citate dalla convenuta nei propri scritti difensivi - in assenza di sistemi automatici di rilevazione e monitoraggio;
5. infine, la circostanza per cui E-Distribuzione “non è tenuta a comunicare ad ARERA (Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) tutti gli eventi specifici che occorrono sui circuiti Co di ma solo il dato aggregato dei cosiddetti “buchi di tensione” che interessano gli utenti in BT” (cfr. elaborato peritale, p. 18).
Alla luce di quanto sopra, può dirsi acclarata la sussistenza del nesso causale tra l'esercizio dell'atti- vità pericolosa e i pregiudizi denunciati dall'attrice, ricorrendo nel caso di specie “la duplice condi- zione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rien- tri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutraliz- zato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato” (cfr. Cass. n.
15113/2016).
Mette conto osservare sul punto che la convenuta non ha dato prova di aver adottato tutte le cautele idonee a prevenire ed evitare il danno né ha dimostrato la sopravvenienza del caso fortuito, riuscendo invece nell'intento contrario. Dai bollettini metereologici per le giornate del 02 e del 03 ottobre 2020 prodotti in giudizio da , infatti, si desume che la non fosse inte- Controparte_1 Controparte_4
ressata da rilevanti e preoccupanti fenomeni atmosferici il giorno in cui si è verificato l'evento presso lo stabilimento tipografico.
Orbene, secondo costante giurisprudenza “gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, com- portano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. A tal fine le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione, ma risultare altresì, in concreto, protette da mec- canismi idonei ed adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni (cfr. Corte appello sez. IX - Napoli, 11/01/2024, n. 82). Parte convenuta deve dunque essere dichiarata respon- sabile dell'evento, essendo essa il soggetto competente per la progettazione, implementazione e ma- nutenzione della linea di distribuzione in bassa tensione.
Il danno è poi provato nella sua esistenza dalla copiosa mole di preventivi, fatture e bonifici di paga- mento allegata in giudizio dall'attrice. La richiesta risarcitoria avanzata dalla società istante non può, tuttavia, essere integralmente accolta per le ragioni indicate in perizia e qui appresso illustrate.
In primo luogo, l'alterazione dello stato dei luoghi conseguente alla sostituzione e/o dismissione degli impianti e delle attrezzature danneggiate non consente di ritenere risarcibili quei danni che non siano stati visivamente accertati dal c.t.u.
Lo scrivente reputa non sufficientemente raggiunta la prova in ordine al quantum di detti danni, atteso che il perito non ha potuto procedere all'ispezione dei macchinari sostituiti e che parte attrice non ha prodotto documentazione (anche fotografica) dalla quale poter desumere l'entità dei pregiudizi la- mentati, le eventuali condizioni di usura degli attrezzi e l'identità delle componenti originarie sosti- tuite. In ordine all'entità di tali danni sussiste perciò un vulnus probatorio che non può essere colmato mediante il mero riferimento ai preventivi.
Parimenti non possono essere risarciti quei danni che la società attrice avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza secondo quanto previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c. Il riferimento è ai danni relativi alle attrezzature informatiche le quali – stando a quanto appurato dal c.t.u. – non risultavano adeguatamente protette con dispositivi UPS. L'eccezione del concorso di colpa sollevata dalla con- venuta va pertanto accolta, dovendosi decurtare dall'importo richiesto a titolo risarcitorio la somma di € 8.980,00 oltre IVA riferita al server di stampa.
Si condivide, infine, la scelta del tecnico di ridurre di 1/3 l'importo relativo alla riparazione dell'im- pianto elettrico in ragione del fatto che è verosimile che la sovratensione abbia creato danni signifi- cativi solo su due delle tre fasi del predetto impianto. Effettuato il ricalcolo sulla scorta di quanto evidenziato dal c.t.u., il danno complessivamente risarcibile ammonta dunque ad € 54.051,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della ctu alla data della presente decisione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, e con gli ulteriori interessi legali sul complessivo ammontare delle somme di cui innanzi dalla data della presente decisione al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto del rifiuto della proposta conciliativa for- mulata da questo giudice nel corso del giudizio. All'udienza dell'11 gennaio 2024, era stata proposta alle parti la conciliazione della lite, prevedendo il versamento da parte della convenuta in favore dell'attrice Controparte_1 [...] della somma di € 60.376,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento Parte_3
delle spese legali e alla compensazione parziale delle spese di CTU.
Come risulta dal verbale di udienza del 4 aprile 2024, la società attrice non ha accettato tale proposta, insistendo per ottenere una somma maggiore.
Il presente giudizio si è concluso con l'accoglimento della domanda attorea per un importo pari a €
54.051,00, somma inferiore a quella indicata nella proposta conciliativa rifiutata.
Trova pertanto applicazione l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura civile, il quale dispone che "Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conci- liativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta...".
Nel caso di specie, il rifiuto opposto dalla società attrice deve ritenersi privo di un "giustificato mo- tivo". La decisione di non accettare una proposta basata su una valutazione equa e mediana del danno quantificato dal CTU, per perseguire l'integrale accoglimento della propria pretesa massima, si è ri- velata una scelta processuale non solo infruttuosa ma anche contraria ai principi di economia proces- suale e di leale collaborazione che la norma intende promuovere (Tribunale Di Napoli Nord, Sentenza
n.955 del 12 Marzo 2025; Tribunale di Perugia, Sentenza n.626 del 12 aprile 2024). Il comportamento processuale dell'attrice ha determinato un ingiustificato prolungamento del contenzioso, con conse- guente aggravio di costi per la controparte e per l'amministrazione della giustizia.
Di conseguenza, il regime delle spese processuali, calcolate ai valori medi dello scaglione di riferi- mento, deve essere scisso in due periodi:
1. spese maturate fino alla data della proposta conciliativa (11 gennaio 2024): tali spese, per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, seguono il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c.;
2. spese maturate dopo la data della proposta conciliativa (dall'11 gennaio 2024 alla presente sen- tenza): in applicazione della sanzione prevista dal citato art. 91, co. 1, c.p.c., tali spese per la fase decisionale vanno poste integralmente a carico della società attrice Parte_1
in favore della convenuta Controparte_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la prevalente soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. condanna pagare ad a complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 54.051,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal 12.12.2023 alla data della presente decisione e con gli ulteriori interessi legali sul complessivo ammontare delle somme di cui innanzi dalla data della presente decisione al soddisfo;
2. condanna pagare ad le spese delle Controparte_1 Parte_1
fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 9.850,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gerardo Castellano e Massimo Capobianco;
3. condanna a pagare ad le spese della Parte_1 Controparte_1
fase decisionale, liquidate in € 4.253,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e c.p.a., se dovute, come per legge,
4. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico della convenuta E
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Avellino, 18.9.2025
Il Giudice dott. Sossio Pellecchia